Flessibilità dell'orario. ipotesi aggiuntiva Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui sopra, fino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane; in caso di mancata contrattazione di secondo livello, le aziende potranno attivare la flessibilità oraria di 48 ore settimanali, riconoscendo ai lavoratori un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale. A fronte della prestazione do ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
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Samples: CCNL Ced, Ict, Professioni Digitali E STP, CCNL Ced, Ict, Professioni Digitali E STP
Flessibilità dell'orario. ipotesi aggiuntiva Nell’ambito Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, l’orario normale settimanale di lavoro potrà essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei mesi. Nel caso del secondo livello superamento dell’orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equi- valenti compensazioni. Ai lavoratori che superino l’orario normale di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui sopraal comma precedente, fino ad è riconosciuto un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane; incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente:
a) in caso di mancata contrattazione superamento dell’orario di secondo livello, le aziende potranno attivare la flessibilità oraria di 48 lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, riconoscendo ai lavoratori un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale. A fronte della prestazione do ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità normale;
b) in caso di riduzione superamento dell’orario di lavoro. Il 50% delle lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore da recuperare sarà articolato secondo il programma settimanali e fino a 48 (quarantotto) ore settimanali, un incremento del monte ore di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativipermessi retribuiti pari a 60 (sessanta) minuti per ciascuna settimana di su- peramento dell’orario settimanale contrattuale.
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Samples: c.c.n.l. 29 Novembre 2011 Personale Dipendente Degli Studi Professionali
Flessibilità dell'orario. ipotesi aggiuntiva Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui sopra, fino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane; in caso di mancata contrattazione di secondo livello, le aziende potranno attivare la flessibilità oraria di 48 ore settimanali, riconoscendo ai lavoratori un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale. A fronte della prestazione do di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.
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Samples: CCNL Professionisti Non Ordinistici