Common use of Flessibilità in tema di distacchi sindacali Clause in Contracts

Flessibilità in tema di distacchi sindacali. 1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. 2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell’arco temporale preso in considerazione . 3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’ intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore. 4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l’art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica ( purchè in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell’area medico - veterinaria, l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell’arco temporale (settimana, mese o periodo dell’anno) considerato. 6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area dirigenziale appartiene. 7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%. 8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione il debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Flessibilità in tema di distacchi sindacali. 1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono pos- sono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori in- feriori a tre mesi ciascuno. 2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicateindica- te: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta ri- dotta nell’arco temporale preso in considerazione . 3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato au- mentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’ intero l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali even- tuali frazioni risultanti all’unità superiore. 4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l’art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica ( purchè quali- fica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano applica- no le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione frui- zione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali diri- genziali previo accordo con l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale- Na- zionale- ivi compresa la dirigenza dell’area medico - veterinaria, l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione prestazio- ne stessa nell’arco temporale (settimana, mese o periodo dell’anno) considerato. 6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area dirigenziale appartiene. 7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%. 8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali sin- dacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione il del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Quadro

Flessibilità in tema di distacchi sindacali. 1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i I distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti dai dirigenti sindacali in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati e comunque in misura non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori frazionamento è pari a tre mesi ciascunomesi. 2. Nei limiti I distacchi frazionati di cui al comma 1 possono proseguire mediante l'utilizzo, in forma cumulata, di permessi per l'espletamento del mandato. 3. Entro il medesimo limite complessivo di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti attivati in favore di dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta. In tal caso la prestazione lavorativa minima è quella prevista per il part-time dai contratti collettivi nazionali di servizio ridotta lavoro, mentre la prestazione lavorativa massima è pari al 5075% - di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. 4. La prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, deve essere definita previo accordo del tra l'amministrazione ed il dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicatee può articolarsi: a) in tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta; b) con articolazione della prestazione su in alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati predeterminati periodi dell’anno dell'anno, in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell’arco calcolata come media nell'arco temporale preso in considerazione considerazione. 35. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato Il trattamento economico del lavoratore in misura corrispondente, fermo rimanendo l’ intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore. 4. Nel caso di distacco sindacale disposto part-time ai sensi del comma 23 è quello previsto all'art. 19, per la parte economica si applica l’art. 17 comma 3 e, per (Trattamento economico). Per il diritto alle ferie ed al e per lo svolgimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica ( purchè (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), ) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 4. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - part- time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 56. Fermo rimanendo Al personale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell’area medico - veterinaria, l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell’arco temporale (settimana, mese o periodo dell’anno) considerato. 6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a quale riferimento contrattuale il CCNL del comparto di contrattazione corrispondente all'area dirigenziale cui l’area dirigenziale lo stesso appartiene. 7. La Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei dirigenti permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (Permessi sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%per l'espletamento del mandato), fatta salva la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese. 8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 Con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e 5di alta formazione, i dirigenti distacchi sindacali con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non possono usufruire retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei permessi previsti dagli artt. 8 e distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. 9. In Nel caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 3, il debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mesenumero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Quadro

Flessibilità in tema di distacchi sindacali. 1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. 2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell’arco temporale preso in considerazione . 3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’ intero l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità superiore. 4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l’art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica ( purchè (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell’area medico - veterinaria, l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell’arco temporale (settimana, mese o periodo dell’anno) considerato. 6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area dirigenziale appartiene. 7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%. 8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione il del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Quadro

Flessibilità in tema di distacchi sindacali. 1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’artall'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. 2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione l'amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate: a) A. in tutti i giorni lavorativi; b) B. con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell’arco nell'arco temporale preso in considerazione . 3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l' intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità all'unità superiore. 4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l’artl'art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica ( purchè in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con l’amministrazione l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno dell'anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale- ivi compresa la dirigenza dell’area dell'area medico - veterinaria, l’articolazione l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell’arco nell'arco temporale (settimana, mese o periodo dell’annodell'anno) considerato. 6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area l'area dirigenziale appartiene. 7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%. 8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento l'espletamento del mandato senza riduzione il debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco nell'arco dello stesso mese.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Flessibilità in tema di distacchi sindacali. 1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’artall'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. 2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione l'amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicate: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell’arco nell'arco temporale preso in considerazione .considerazione; 3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’ intero l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all’unità all'unità superiore. 4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l’artl'art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica ( purchè (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 2. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - part-time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 5. Fermo Xxxxx rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali previo accordo con l’amministrazione l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno dell'anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale- Nazionale - ivi compresa la dirigenza dell’area dell'area medico - veterinaria, l’articolazione l'articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare rispettare, come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione stessa nell’arco nell'arco temporale (settimana, mese o periodo dell’annodell'anno) considerato. 6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area l'area dirigenziale appartiene. 7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%. 8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento l'espletamento del mandato senza riduzione il debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco nell'arco dello stesso mese.

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Samples: Accordo Collettivo Quadro

Flessibilità in tema di distacchi sindacali. 1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono pos- sono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all’art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori in- feriori a tre mesi ciascuno. 2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo del dipendente stesso con l’amministrazione interessata sulla tipologia di orario prescelta tra quelle sotto indicateindica- te: a) in tutti i giorni lavorativi; b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell’arco temporale preso in considerazione . 3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato au- mentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l’ intero l’intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali even- tuali frazioni risultanti all’unità superiore. 4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2, per la parte economica si applica l’art. 17 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica ( purchè quali- fica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta), si applicano appli- xxxx le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale orizzon- tale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro. 5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali diri- genziali previo accordo con l’amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). Per la dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale- Na- zionale- ivi compresa la dirigenza dell’area medico - veterinaria, l’articolazione della prestazione lavorativa ridotta è svolta in modo da rispettare , come media, la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione presta- zione stessa nell’arco temporale (settimana, mese o periodo dell’anno) considerato. 6. In tutti i casi previsti dal comma 5 si applica il disposto del comma 4, prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l’area dirigenziale appartiene. 7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50%. 8. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali sin- dacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione il del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Quadro