Fondo di solidarietà. 4.1 I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS Italiane, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave. 4.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabilità verso le Società del Gruppo FS Italiane che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli. 4.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS Italiane ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l’intervento del Fondo di solidarietà istituito dall’art. 47 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti si intendono confermate.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo, Contratto Aziendale, Contratto Aziendale Di Gruppo
Fondo di solidarietà. 4.1 3.1 I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS ItalianeFS, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
4.2 3.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabilità verso le Società del Gruppo FS Italiane che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.
4.3 3.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS Italiane ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l’intervento del Fondo di solidarietà istituito dall’art. 47 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti del Fondo stesso, si intendono confermate.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Fondo di solidarietà. 4.1 I 3.1 1 lavoratori che, nell’esercizio nell'esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS ItalianeFS, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
4.2 3.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabilità verso le Società del Gruppo FS Italiane che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.
4.3 3.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS Italiane ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l’intervento l'intervento del Fondo di solidarietà istituito dall’artdall'art. 47 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti del Fondo stesso, si intendono confermate.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Fondo di solidarietà. 4.1 3.1 I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino un danno alle Società del Gruppo FS ItalianeFS, sono tenuti al risarcimento del danno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.
4.2 3.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o di colpa grave si applica anche alla responsabilità responsabi- lità verso le Società del Gruppo FS Italiane che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.
4.3 3.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo FS Italiane ed ai terzi in caso di colpa grave è previsto l’intervento del Fondo di solidarietà istituito dall’art. 47 4.7.1 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamento e di gestione come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento vigenti del Fondo stesso, si intendono confermate.
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