Fondo di solidarietà. Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12 del Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso istituti di credito.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Fondo di solidarietà. Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto all'art. 12 dell'accordo del Protocollo d'intesa del 22 23 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo e Governo, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori secondo le modalità indicate dalle XX.XX. dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso istituti di credito.
Appears in 1 contract
Fondo di solidarietà. Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto all'art. 12 del Protocollo d'intesa dell'accordo ministeriale del 22 gennaio 1983, sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende si impegnano a provvedere provvederanno, secondo modalità da definirsi tra le parti, mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria volontarie dei lavoratori e al loro versamento al Fondo o presso istituti di credito.
Appears in 1 contract
Fondo di solidarietà. Una volta definita per legge la normativa del Fondo di solidarietà Solidarietà di cui al punto all'articolo 12 dell'accordo del Protocollo d'intesa del 22 gennaio 198323/01/1983, sottoscritto dal Governo e Governo, dalle Organizzazioni sindacali Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori secondo le modalità indicate dalle XX.XX. dei lavoratori, e al loro versamento al Fondo o presso istituti Istituti di credito.
Appears in 1 contract