Fondo pensione complementare Clausole campione

Fondo pensione complementare. Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previdenza complementare per le aziende che applicano il presente CCNL. Le Parti convengono di definire a livello aziendale l’importo della somma annua che, a far data dal 1.1.2017, le aziende destineranno al Fondo Eurofer per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi tra questi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto già destinato al Fondo Eurofer dai lavoratori già iscritti su base volontaria alla data di stipula del presente CCNL e da quelli che vi si iscriveranno e dalle aziende. Per i lavoratori che alla data del 1.1.2017 non risultino iscritti al Fondo Eurofer, tale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico e a carico delle aziende. Non vi è pertanto l’obbligo, per i lavoratori che non siano già iscritti volontariamente al Fondo Eurofer alla data del 31.12.2016 di trasferire al medesimo Fondo le quote di TFR maturate e maturande, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 252/2005. Qualora successivamente tali lavoratori intendano aderire al Fondo, ai medesimi si applicheranno le condizioni stabilite dal D.Lgs. 252/2005 e dagli accordi vigenti sull’istituzione ed il funzionamento del Fondo Eurofer.
Fondo pensione complementare. In relazione all’art. 49 del CCNL delle Attività Ferroviarie le parti si impegnano ad attivare una Commissione congiunta entro il 30 aprile 2006 al fine di verificare le modalità di adesione al Fondo pensione complementare denominato “Fondo Eurofer”.
Fondo pensione complementare. Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previ- denza complementare per le aziende del settore delle at- tività ferroviarie. Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL le parti in- dividueranno le soluzioni tecnico-giuridiche più adeguate per consentire la trasformazione del Fondo Eurofer, at- traverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Sta- tuto e del Regolamento, e stabiliranno misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo.
Fondo pensione complementare. Le parti si incontreranno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo al fine di verificare la individuazione del fondo pensione complementare di settore. Dal 1.1.2006, trova piena applicazione il CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 integrato, per la parte economica, dall’accordo nazionale di rinnovo del biennio economico del 23 giugno 2005, così come disciplinato dal presente accordo, sia per le aziende e le società previste nel campo di applicazione che per tutti i lavoratori per i quali, alla data odierna, si applica il CCNL siglato il 24 aprile 2001. Dal 1 gennaio 2006 il CCNL siglato il 24 aprile 2001 tra le parti stipulanti è superato, fatta eccezione per le parti espressamente richiamate. Per quanto non disciplinato dal presente accordo di settore troverà piena applicazione la disciplina del CCNL delle Attività Ferroviarie.
Fondo pensione complementare. 68.1 Le Parti individuano quale forma di previdenza complementare contrattuale, ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005, il “Fondo Pensione FNM”, iscritto al n. 1165 dell’Albo Fondi Pensione, costituito il 22 luglio 1992 di seguito denominato “Fondo”.
Fondo pensione complementare. Modulo di adesione Attenzione: l’adesione a Previmoda deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento Informazioni chiave per l’aderente. La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell’aderente. Cognome Codice Fiscale Nome Qualifica e livello Sesso Residente a Tel. M F Nato a Prov. il Stato Via N° CAP Prov. Cell. E-mail Autorizzo l’invio della comunicazione periodica annuale “estratto conto” all’indirizzo e-mail sopra indicato Autorizzo il fondo a inoltrare le comunicazioni a carattere informativo, relative alle attività del fondo stesso tramite sms o e-mail Antecedente al 29/04/1993 Successiva al 28/04/1993 (in tal caso tutto il TFR maturando verrà versato al Fondo) Nessuno Licenza elementare Licenza media inferiore Diploma professionale Diploma media superiore Diploma universitario/laurea triennale Laurea/laurea magistrale Specializzazione post-laurea
Fondo pensione complementare. Modulo dL adesione per i familiari fiscalmente a carico Attenzione: l’adesione a Previmoda deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento Informazioni chiave per l’aderente. La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell’aderente. Cognome Nome Codice Fiscale Qualifica e livello Sesso Residente a Tel. M F Nato a Prov. il Stato Via N° CAP Prov. Cell. E-mail Cognome Nome Codice Fiscale Sesso M F Nato a Prov. il Residente a Tel. Via N° CAP Prov. Cell. E-mail Nessuno Licenza elementare Licenza media inferiore Diploma professionale Diploma media superiore Diploma universitario/laurea triennale Laurea/laurea magistrale Specializzazione post laurea Autorizzo l’invio della comunicazione periodica annuale “estratto conto” all’indirizzo e-mail sopra indicato Autorizzo il fondo a inoltrare le comunicazioni a carattere informativo, relative alle attività del fondo stesso tramite sms o e-mail Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.
Fondo pensione complementare. (applicato con modalità Accordo di confluenza; pag. 88)
Fondo pensione complementare. (applicativo art. 49 CCNL; pag.60) Per quanto non disciplinato dal presente accordo di settore troverà piena appli- cazione la disciplina del CCNL delle Attività Ferroviarie.

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  • Previdenza complementare 1. Le Parti stipulanti concordano sull’opportunità di favorire una forma di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti, a tale scopo hanno proceduto ad individuare nell’ambito dei fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il fondo pensione EUROFER senza fini di lucro e con lo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari ai sensi del D.lgs. n. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Possono aderire al Fondo i lavoratori con almeno tre mesi, anche non continuativi di servizio, assunti a tempo indeterminato o con contratti part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato anche part-time (questa tipologia conserva la qualifica di associato anche in assenza di contribuzione), nonché il personale dipendente dalle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Possono rimanere associati al fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente capoverso e sempre che per l’ente concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione complementare, con l’effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l’ente concessionario o trasformato. 3. L’adesione del lavoratore al Fondo deve avvenire in modo volontario. 4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti della deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite da: a. 1,0%, a carico della Società, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; b. 1,0%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR; c. l’intero TFR maturato nel corso dell’anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. 5. Il lavoratore potrà optare per il versamento di un’ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico nella misura e con le modalità determinate dal Fondo. 6. Le contribuzioni decorrono a far data dall’adesione del singolo lavoratore al Fondo 7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di TFR. 8. Per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento. 9. La contribuzione a carico della Società e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione, infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di TFR sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione alla Società e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a carico della Società, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. 10. La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e segue le stesse regole previste per i lavoratori la cui iscrizione avviene in modo volontario. 11. La Società, a decorrere dal 1 Febbraio 2017, si fa carico di versare al Fondo il contributo di iscrizione per tutti i lavoratori non iscritti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti e per tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano la durata del contratto di almeno 12 mesi. Inoltre la Società verserà al Fondo un contributo mensile pari al 0,5% calcolato sugli elementi utili all’accantonamento del TFR. Tale versamento al Fondo EUROFER non comporta ulteriori obblighi contributivi a carico dei lavoratori o a carico dell’Azienda e verrà destinato al “Comparto Garantito” del Fondo stesso. 12. Per i lavoratori già iscritti al Fondo EUROFER, tale contributo a carico della Società è da ritenersi aggiuntivo a quanto attualmente previsto dal comma 5 del presente articolo.

  • Informazioni complementari Si applicano al presente appalto:

  • Obblighi del dipendente 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione. 2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'ente e i cittadini. 3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'ente anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all' attività amministrativa previste dalla L. n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione e dal D.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente;

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Quando e come devo pagare? Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c. Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.