Fondo pensione complementare Clausole campione

Fondo pensione complementare. Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previdenza complementare per le aziende che applicano il presente CCNL. Le Parti convengono di definire a livello aziendale l’importo della somma annua che, a far data dal 1.1.2017, le aziende destineranno al Fondo Eurofer per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi tra questi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto già destinato al Fondo Eurofer dai lavoratori già iscritti su base volontaria alla data di stipula del presente CCNL e da quelli che vi si iscriveranno e dalle aziende. Per i lavoratori che alla data del 1.1.2017 non risultino iscritti al Fondo Eurofer, tale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico e a carico delle aziende. Non vi è pertanto l’obbligo, per i lavoratori che non siano già iscritti volontariamente al Fondo Eurofer alla data del 31.12.2016 di trasferire al medesimo Fondo le quote di TFR maturate e maturande, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 252/2005. Qualora successivamente tali lavoratori intendano aderire al Fondo, ai medesimi si applicheranno le condizioni stabilite dal D.Lgs. 252/2005 e dagli accordi vigenti sull’istituzione ed il funzionamento del Fondo Eurofer.
Fondo pensione complementare. In relazione all'art. 49 del CCNL delle Attività Ferroviarie le parti si impegnano ad attivare una Commissione congiunta entro il 30 aprile 2006 al fine di verificare le modalità di adesione al Fondo pensione complementare denominato "Fondo Eurofer".
Fondo pensione complementare. Modulo dL adesione per i familiari fiscalmente a carico Attenzione: l’adesione a Previmoda deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento Informazioni chiave per l’aderente. La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell’aderente. Cognome Nome Codice Fiscale Qualifica e livello Sesso Residente a Tel. M F Nato a Prov. il Stato Via N° CAP Prov. Cell. E-mail Cognome Nome Codice Fiscale Sesso M F Nato a Prov. il Residente a Tel. Via N° CAP Prov. Cell. E-mail Nessuno Licenza elementare Licenza media inferiore Diploma professionale Diploma media superiore Diploma universitario/laurea triennale Laurea/laurea magistrale Specializzazione post laurea Autorizzo l’invio della comunicazione periodica annuale “estratto conto” all’indirizzo e-mail sopra indicato Autorizzo il fondo a inoltrare le comunicazioni a carattere informativo, relative alle attività del fondo stesso tramite sms o e-mail Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.
Fondo pensione complementare. Le parti si incontreranno entro tre mesi dalla stipula del presente accordo al fine di verificare la individuazione del fondo pensione complementare di settore. Dal 1.1.2006, trova piena applicazione il CCNL Attività Ferroviarie 16.04.2003 integrato, per la parte economica, dall’accordo nazionale di rinnovo del biennio economico del 23 giugno 2005, così come disciplinato dal presente accordo, sia per le aziende e le società previste nel campo di applicazione che per tutti i lavoratori per i quali, alla data odierna, si applica il CCNL siglato il 24 aprile 2001. Dal 1 gennaio 2006 il CCNL siglato il 24 aprile 2001 tra le parti stipulanti è superato, fatta eccezione per le parti espressamente richiamate. Per quanto non disciplinato dal presente accordo di settore troverà piena applicazione la disciplina del CCNL delle Attività Ferroviarie.
Fondo pensione complementare. Modulo di adesione Attenzione: l’adesione a Previmoda deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del documento Informazioni chiave per l’aderente. La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell’aderente. Cognome Codice Fiscale Nome Qualifica e livello Sesso Residente a Tel. M F Nato a Prov. il Stato Via N° CAP Prov. Cell. E-mail Autorizzo l’invio della comunicazione periodica annuale “estratto conto” all’indirizzo e-mail sopra indicato Autorizzo il fondo a inoltrare le comunicazioni a carattere informativo, relative alle attività del fondo stesso tramite sms o e-mail Antecedente al 29/04/1993 Successiva al 28/04/1993 (in tal caso tutto il TFR maturando verrà versato al Fondo) Nessuno Licenza elementare Licenza media inferiore Diploma professionale Diploma media superiore Diploma universitario/laurea triennale Laurea/laurea magistrale Specializzazione post-laurea
Fondo pensione complementare. (applicato con modalità Accordo di confluenza; pag. 88)
Fondo pensione complementare. Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previ- denza complementare per le aziende del settore delle at- tività ferroviarie. Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL le parti in- dividueranno le soluzioni tecnico-giuridiche più adeguate per consentire la trasformazione del Fondo Eurofer, at- traverso le necessarie e conseguenti modifiche dello Sta- tuto e del Regolamento, e stabiliranno misure, modalità e termini della contribuzione al Fondo.
Fondo pensione complementare. (applicativo art. 49 CCNL; pag.60) Per quanto non disciplinato dal presente accordo di settore troverà piena appli- cazione la disciplina del CCNL delle Attività Ferroviarie.
Fondo pensione complementare. 68.1 Le Parti individuano quale forma di previdenza complementare contrattuale, ai sensi del Decreto Legislativo 252/2005, il “Fondo Pensione FNM”, iscritto al n. 1165 dell’Albo Fondi Pensione, costituito il 22 luglio 1992 di seguito denominato “Fondo”.

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  • Previdenza complementare 1. Premesso che con accordi firmati in data 16.07.2010 e 30.09.2010 il fondo di previdenza complementare ▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇. è confluito nel fondo di previdenza del terziario FON.TE., le parti convengono: a) di lasciare inalterata la contribuzione dovuta alla previdenza complementare che è attualmente pari all’1,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR, per la quota a carico del datore di lavoro, e dello 0,55% sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR come contribuzione minima a carico del lavoratore. Il lavoratore può comunque versare, a sua scelta e a suo carico, una percentuale di contribuzione aggiuntiva; b) di confermare che, per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) maturando dal momento dell’adesione al fondo di previdenza; c) di confermare che la previdenza complementare dovrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, compresi gli apprendisti; d) che a partire dal 1° gennaio 2011 la quota di iscrizione al fondo di previdenza complementare e le modalità di ripartizione della quota stessa saranno quelle determinate da FON.TE. 2. Le parti individuano in FON.TE. il Fondo di riferimento del settore anche per i nuovi iscritti e constatato che l’occupazione del settore è costituita prevalentemente da giovani e che quindi necessita valorizzare la Previdenza Complementare, confermano l’impegno a ricercare, definire e praticare, anche tramite un’apposita struttura di monitoraggio, azioni di sistema finalizzate alla divulgazione e alla adesione al Fondo FON.TE. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi di secondo livello per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale.

  • Informazioni complementari Si applicano al presente appalto:

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del ▇.▇. ▇▇ marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alle vigenti disposizioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 5. L’Appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto. Si impegna inoltre ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, approvato con decreto del Ministro del 23 dicembre 2015 che dichiara di ben conoscere ed accettare.