Common use of FONTI NORMATIVE Clause in Contracts

FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: • dai seguenti articoli del TUF:  13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;  14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;  35-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;  35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF;  35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;  35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;  35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;  35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;  38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; - dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 TUF (2); - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

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FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: - dai seguenti articoli del TUF: 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti; 35-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto; 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF; 35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV; 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF; 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF; 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia; 38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; - dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi2-15; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1del TUF(1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 TUF (2del TUF(2); - dal Provvedimento Povvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

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FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: - dai seguenti articoli del TUF: 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti; 35-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto; 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF; 35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV; 35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF; 35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF; 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia; 38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; - dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 TUF (2); - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

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FONTI NORMATIVE. La materia è regolataregolata dalle seguenti disposizioni: • dai seguenti articoli — articolo 128-bis del TUF:  13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;  14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;  35-bisT.U., che disciplina l’autorizzazione prevede l’adesione dei soggetti di cui all’articolo 115 del medesimo testo unico a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle SICAV controversie con la clientela, rimettendo al CICR la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statutocomposizione dell’organo decidente;  35-ter— articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF;  35-quatern. 11, che disciplina prevede per gli utilizzatori dei servizi di pagamento il capitale diritto di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, a tal fine, stabilisce che le banche, gli istituti di moneta elettronica e le azioni gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle SICAVcontroversie previsti dall’articolo 128-bis del T.U.;  35-quinquies— articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 , n. 28, che disciplina prevede, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, l’obbligo di esperire preliminarmente il capitale e le azioni delle SICAF;  35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;  35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;  38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure procedimento di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; - dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, mediazione ai sensi dell’art. 13 TUF (1)del medesimo decreto, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del T.U., quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - dal decreto — deliberazione del Ministro dell’Economia e CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante “Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, controversie con la clientela ai sensi dell’art. 14 TUF (2); - dal Provvedimento della Banca d’Italia dell’articolo 128-bis del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 241385, e successive modificazioni”. Si richiamano, inoltre: — l’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che esclude l’applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.; — la Raccomandazione della Commissione Europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo; — le “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 (di seguito “disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari”).

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FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: — dall'articolo 52, par. 4, della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (rifusione); — dall'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 71, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e successive modificazioni; — dall’articolo 19, par. 2, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, e successive modificazioni; — dall'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; — dai seguenti articoli del TUFTUB:  13• art. 12, concernente che disciplina l'emissione di obbligazioni e titoli di deposito da parte delle banche; • art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i requisiti tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni dato e documento richiesti; • art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti; • art. 53, comma 1, lettere a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di professionalitàemanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto, onorabilità tra l’altro, l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e indipendenza degli esponenti aziendalicontabile e i controlli interni;  14• art. 53, relativo ai requisiti comma 3, che attribuisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia il potere di onorabilità adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1; • art. 61, comma 5, il quale prevede che alla società finanziaria capogruppo si applicano le norme dell'art. 52 sulle comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei partecipantisoggetti incaricati del controllo legale dei conti;  35• art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia; • art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;  35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF;  35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;  35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;  35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;  35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;  38, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; ed'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, dal Capo 2disposizioni aventi a oggetto, Sezione 1tra l’altro, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglial'adeguatezza patrimoniale, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte il contenimento del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIAnelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; - dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi; - inoltre: — dal decreto del Ministro dell’Economia dell’economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti del 14 dicembre 2006, n. 310; — dalla deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, in materia di professionalità organizzazione amministrativa e di onorabilità degli esponenti di SIMcontabile e controlli interni, SICAV come modificata e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1)integrata dalla deliberazione del 23 marzo 2004 dello stesso Comitato; - dal decreto del Ministro dell’Economia dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006; — dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 12 aprile 2007, n. 213; — dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti del…, n. …, di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIMattuazione dell’articolo 7-ter, SICAV e SGRcomma 2, ai sensi dell’art. 14 TUF (2); - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 199030 aprile 1999, n. 241, e successive modificazioni)130.

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FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: dai seguenti articoli del TUF: • art. 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza; • art. 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; • art. 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;  35-bis• art. 15, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate; • art. 34, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statutoSGR; • art. 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAFSGR;  35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;  35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;  35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;  • art. 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;  38• art. 59, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestite; - in materia di sistemi di indennizzo. ⎯ dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; - dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze finanze, emanato ai sensi dell’art. 13 del TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze finanze, emanato ai sensi dell’art. 14 del TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 TUF (2); - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

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FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: dai seguenti articoli del TUF: • art. 11, comma 1, lett. a), relativo alla composizione del gruppo rilevante ai fini della verifica della idoneità della struttura del gruppo medesimo a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza; • art. 13, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali; • art. 14, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;  35-bis• art. 15, concernente l'assunzione di partecipazioni qualificate; • art. 34, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statutoSGR; • art. 35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAFSGR;  35-quater, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAV;  35-quinquies, che disciplina il capitale e le azioni delle SICAF;  35-septies, che disciplina le modifiche dello statuto delle SICAV e delle SICAF;  • art. 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;  38• art. 59, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF eterogestitein materia di sistemi di indennizzo; - dalle direttive UCITS e AIFMD per i gestori le SGR che gestiscono, rispettivamente, OICVM e FIA; - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 che detta misure di esecuzione della direttiva AIFMD; e, in particolare, dal Capo 2, Sezione 1, relativa alla registrazione dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIA; - dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze finanze, emanato ai sensi dell’art. 13 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze finanze, emanato ai sensi dell’art. 14 TUF, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 14 TUF (2); - dal Provvedimento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

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FONTI NORMATIVE. La materia è regolata: • dai regolata dalle seguenti articoli disposizioni del TUB e del TUF:  13— art. 1, concernente i requisiti di professionalitàcomma 2, onorabilità lett. h-quater, del TUB e indipendenza degli esponenti aziendali;  14art. 1, relativo ai requisiti di onorabilità dei partecipanti;  35comma 6-bis, che disciplina l’autorizzazione delle SICAV e delle SICAF e prevede che la Banca d’Italia definisca i criteri generali di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;  35-ter, relativo all’albo delle SICAV e delle SICAF;  35-quaterdel TUF, che disciplina il capitale definiscono le partecipazioni come le azioni, le quote e le azioni delle SICAVgli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;  35— artt. 6 e 6-quinquiesbis del TUB, che disciplina disciplinano i rapporti con il capitale diritto dell'Unione europea e le azioni delle SICAFla partecipazione della Banca d'Italia al SEVIF e al MVU, nonché i poteri della Banca d'Italia nell'ambito di quest'ultimo;  35-septies— Titolo II, Capo III, del TUB, che disciplina le modifiche dello statuto partecipazioni al capitale delle banche; — art. 25 del TUB, che prevede che i partecipanti al capitale delle banche titolari di partecipazioni qualificate possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri che i partecipanti al capitale devono soddisfare; — art. 26 del TUB, che disciplina i requisiti e i criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche; — artt. 51 e 66 del TUB, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; — art. 61, comma 5, del TUB, che prevede l'applicazione delle disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, del TUB, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, salvo quanto previsto dall'articolo 67- bis del TUB; — artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), del TUB, che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; — art. 110 del TUB, che prevede che agli intermediari finanziari si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 61, commi 4 e 5, e 64 del TUB; — art. 114-undecies del TUB, che prevede che agli istituti di pagamento si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB; — art. 114-quinquies.3 del TUB, che prevede che agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 19 a 26, 52, 139 e 140 del TUB; — artt. 139 e 140 del TUB, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in banche, in società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari; — Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF, che prevede la disciplina applicabile agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e delle SICAF; — art. 35-undecies, relativo alla disciplina dei GEFIA sotto soglia;  38comma 1-ter, del TUF, che disciplina l’autorizzazione prevede che, in deroga all'articolo 35- bis, comma 1, lettera e), del TUF, i titolari di partecipazioni qualificate in società di investimento semplice (SiS) rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14 del TUF; — art. 189 del TUF, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di partecipazioni in SIM, SGR, SICAV e delle SICAF eterogestiteSICAF; - — art. 199, comma 2, del TUF, che prevede che alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, si applica, in quanto compatibile, l'art. 110 del TUB; nonché dalle direttive UCITS seguenti disposizioni: — Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (RMVU); — Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e AIFMD per i gestori che gestiscono, rispettivamente, OICVM le autorità nazionali competenti e FIAcon le autorità nazionali designate (RQMVU); - dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 2017/1946 che detta misure integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di esecuzione della direttiva AIFMDregolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento; e— Direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD), in particolarecome modificata da ultimo dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019; — Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR), come modificato da ultimo dal Capo 2Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019; — Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio, Sezione 1del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II); — Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR); — Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD II); — Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla registrazione prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AMLD); — Direttiva (CE) 2009/110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (EMD); — Direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive (CE) 2003/41 e 2009/65 e i regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010 (AIFMD); — Direttiva (CE) 2009/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (UCITS); — Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; — Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, emanati congiuntamente da EBA, ESMA ed EIOPA il 20 dicembre 2016 (JC/GL/2016/01); — d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva (CE) 2005/60 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei GEFIA sotto soglia, Sezione 2, relativa al calcolo proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della leva finanziaria e Sezione 3, relativa alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale da parte del GEFIAdirettiva (CE) 2006/70 che ne reca misure di esecuzione; - dal D.M., e in particolare dagli artt. 9 e 10 relativi alle modalità di partecipazione agli OICR italiani aperti e ai FIA italiani chiusi; - dal decreto — regolamento del Ministro dell’Economia dell'Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti Finanze di professionalità e attuazione dell'articolo 25 del TUB, in materia di onorabilità degli esponenti di SIM, SICAV e SGR, ai sensi dell’art. 13 TUF (1); - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di banche, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, intermediari finanziari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica; — regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di attuazione dell'articolo 14 del TUF, in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale di SIM, SGR, SICAV e SGRSICAF; — decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, ai sensi dell’art. 14 TUF n. 169, recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”; — Disposizioni della Banca d'Italia sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata (2Provvedimento del 26 ottobre 2021); - dal Provvedimento — Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento d'Italia recante l’individuazione l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni d'Italia e della Unità di vigilanza in materia bancaria e finanziariainformazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazionimodificazioni (Provvedimento del 21 luglio 2021); — Regolamento della Banca d'Italia recante l'individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Provvedimento del 9 dicembre 2021).

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