Common use of Formazione dei rappresentanti per la sicurezza Clause in Contracts

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico delle imprese, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: • conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; • conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di pre- venzione e protezione; • metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e gli oneri relativi al sostegno dell’at- tività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 50 19, comma 1 lettera g 1, lett. g) del decreto legislativo n. 81/2008626/1994. La formazione dei rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico carico delle impreseaziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività dell'attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà Le parti provinciali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali Rappresentanti alla sicurezza di cui alle lett. a) e gli b) del punto 1, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’at- tività dell'attività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008, il lavoratore Per i Rappresentanti per la sicurezza che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario hanno un rapporto di lavoro ea tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda con un massimo di 20 ore in un triennio. Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavorova prevista una integrazione della formazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 50 50, comma 1 lettera g 1, lett. g), del decreto legislativo n. 81/2008. La formazione dei rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico carico delle imprese, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività dell'attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei rappresentanti Rappresentanti territoriali alla sicurezza e gli oneri relativi al sostegno dell’at- tività dell'attività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII Titolo VI del decreto legislativo n. 81/2008, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario dell'orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno all'interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario dell'orario complessivo di lavoro. È E' vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio all'inizio ed al termine dell’o- rario dell'orario di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 50 19, comma 1 lettera g 1, lett. g) del decreto legislativo D.Lgs. n. 81/2008626 del 1994. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico delle impresecarico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà deve comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma formativo dovrà deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività dell'attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. La Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione territoriale definirà le modalità nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. Ferma restando la validità degli accordi sottoscritti, qualora i contratti collettivi nazionali ed aziendali già prevedano una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e gli oneri relativi al sostegno dell’at- tività formativa stessa. Fermo restando dell'ambiente, le parti firmatarie potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo, avendo riguardo a quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavoroglobalmente definito nelle intese.

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Samples: Accordo Interconfederale 22 Giugno 1995‌‌‌

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 50 19, comma 1 lettera g 1, lett. g), del decreto legislativo n. 81/2008626/1994. La formazione dei rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico carico delle imprese, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività dell'attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei rappresentanti Rappresentanti territoriali alla sicurezza e gli oneri relativi al sostegno dell’at- tività dell'attività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII Titolo VI del decreto legislativo 81/2008n. 626/1994, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario dell'orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno all'interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario dell'orario complessivo di lavoro. È E' vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio all'inizio ed al termine dell’o- rario dell'orario di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 19 comma 1 lettera g g) del decreto legislativo n. 81/2008626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico carico delle impreseaziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali gene- rali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione valuta- zione del rischio. La contrattazione territoriale definirà Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali rappre- sentanti alla sicurezza di cui alla lettera a) e gli b) del punto 1, nonché la di- stribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’at- tività dell’attività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008, il lavoratore Per i rappresentanti per la sicurezza che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario hanno un rapporto di lavoro ea tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al pe- riodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio. Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rile- vanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavorova prevista una integrazione della formazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 19 comma 1 lettera g g) del decreto legislativo n. 81/2008626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico carico delle impreseaziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà Le Parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza di cui alla lettera a) e gli b) del punto 1, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’at- tività dell’attività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008, il lavoratore Per i rappresentanti per la sicurezza che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario hanno un rapporto di lavoro ea tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio. Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavorova prevista una integrazione della formazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 50 50, comma 1 1, lettera g g) del decreto legislativo D.Lgs. n. 81/200881/2015. La formazione dei rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico carico delle impreseaziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo ore che dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività dell'attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà Le parti provinciali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali Rappresentanti alla sicurezza di cui alle lettere a) e gli b) del punto 1 del presente accordo, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’at- tività dell'attività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008Per i Rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, il lavoratore numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell'azienda con un massimo di 20 ore in un triennio. Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abitualeabbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavorova prevista una integrazione della formazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 19 comma 1 lettera g g) del decreto legislativo n. 81/2008626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico carico delle impreseaziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza di cui alla lettera a) e gli b) del punto 1, nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’at- tività dell’attività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008, il lavoratore Per i rappresentanti per la sicurezza che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario hanno un rapporto di lavoro ea tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio. Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavorova prevista una integrazione della formazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza RLS ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 50 19, comma 1 lettera g del decreto legislativo 1), lett. g), D.lgs. n. 81/2008626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezzaRLS, i cui oneri sono a ca- rico carico delle impreseaziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il : il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività dell'attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà Le parti provinciali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza RLS di cui alle lett. a) e gli b), punto 1), nonché la distribuzione degli oneri relativi al sostegno dell’at- tività dell'attività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008, il lavoratore Per i RLS che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario hanno un rapporto di lavoro ea tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nella azienda con un massimo di 20 ore in un triennio. Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavorova prevista una integrazione della formazione.

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Samples: rsu.unipi.it

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 19 comma 1 lettera g g) del decreto legislativo n. 81/2008626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico carico delle impreseaziende, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà comunque prevedere un iniziale programma base di 20 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: conoscenze generali gene- rali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; metodologie sulla valutazione valutazio- ne del rischio. La contrattazione territoriale definirà Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie del pre- sente accordo definiranno le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali rappresen- tanti alla sicurezza di cui alla lettera a) e gli b) del punto 1, nonchè la distri- buzione degli oneri relativi al sostegno dell’at- tività dell’attività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII del decreto legislativo 81/2008, il lavoratore Per i rappresentanti per la sicurezza che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario hanno un rapporto di lavoro ea tempo determinato il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio. Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rile- vanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’o- rario di lavorova pre- vista una integrazione della formazione.

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Samples: Contratto Di Formazione Lavoro Individuale

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 50 19 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 81/2008626/94. La formazione dei I datori di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a ca- rico delle imprese, sicurezza un’adeguata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione dovrà deve comunque prevedere un iniziale programma base di 20 32 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: • conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; • conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di pre- venzione prevenzione e protezione; • metodologie sulla valutazione del rischio. La contrattazione territoriale definirà le modalità per la formazione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e gli oneri relativi al sostegno dell’at- tività formativa stessa. Fermo restando quanto previsto al titolo VII VI del decreto legislativo 81/2008626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico ed abitualesistematico, abituale e continuativo, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad in- terrompere la interruzioni della sua attività, che possono consistere in un cambiamento di attività mediante pause che non comporti uso del videoterminale, di 10 15 minuti ogni sessanta centoventi minuti di applicazione continuativa. Le pause Eventuali pause, nei casi nei quali non sia possibile effettuare interruzioni mediante cambiamento di attività, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedono prevedano riduzione dell’orario complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed eventuali pause all’inizio, al termine dell’o- rario e durante l’orario di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti