Common use of Formazione dei rappresentanti per la sicurezza Clause in Contracts

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 626/94. I datori di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un’a- deguata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispet- to a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: • conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; • conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; • metodologie sulla valutazione del rischio. Uso di attrezzature munite di videoterminali Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico, abituale e continuativo, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interruzioni della sua attività, che possono consistere in un cambiamento di attività che non comporti uso del videoterminale, di 15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa. Eventuali pause, nei casi nei quali non sia possibile effettuare interru- zioni mediante cambiamento di attività, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell’orario com- plessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle eventuali pause all’inizio, al termine e durante l’orario di lavoro. IMPEGNO A VERBALE: Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del decre- to legislativo 19/9/94 n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le Parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell’accordo alle inno- vazioni legislative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 626/94. I datori di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un’a- deguata un’adeguata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispet- to rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: • conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; • conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; • metodologie sulla valutazione del rischio. Uso di attrezzature munite di videoterminali Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico, abituale e continuativo, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interruzioni della sua attività, che possono consistere in un cambiamento di attività che non comporti uso del videoterminale, di 15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa. Eventuali pause, nei casi nei quali non sia possibile effettuare interru- zioni interruzioni mediante cambiamento di attività, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell’orario com- plessivo complessivo di lavoro. È vietata la cumulabilità delle eventuali pause all’inizio, al termine e durante l’orario di lavoro. IMPEGNO A VERBALE: Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del decre- to decreto legislativo 19/9/94 n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le Parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell’accordo alle inno- vazioni innovazioni legislative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza RLS ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 19 19, comma 1 lettera g del decreto legislativo 1. lett. g), D.lgs. n. 626/94. I datori La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un’a- deguata formazione che lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispet- to rispetto a quelli già previsti per la loro normale attività. Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore. Il ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in 2 moduli; tale programma formativo dovrà deve comprendere: conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene d’igiene e di sicurezza del lavoro; conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezionepro- tezione; metodologie sulla valutazione del rischio; − metodologie minime di comunicazione. Uso Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di attrezzature munite categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di videoterminali Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico, abituale e continuativo, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interruzioni della sua attività, che possono consistere in un cambiamento di attività che non comporti uso del videoterminale, di 15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativametodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti. Eventuali pause, nei casi nei quali non sia possibile effettuare interru- zioni mediante cambiamento di attività, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell’orario com- plessivo Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della formazione. È vietata * * * * * Ferma restando la cumulabilità delle eventuali pause all’iniziovalidità degli accordi sottoscritti, al termine qualora i contratti collettivi nazionali e durante l’orario di lavoro. IMPEGNO A VERBALE: Qualora successivamente alla stipula aziendali già prevedano una disciplina specifica della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ovvero siano stati previsti organismi paritetici con funzioni inerenti i temi dell'igiene, della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, le parti firmatarie potranno armonizzare la disciplina stessa ai contenuti del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del decre- to legislativo 19/9/94 n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le Parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell’accordo alle inno- vazioni legislativeavendo riguardo a quanto globalmente definito nelle intese.

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Samples: Accordo Interconfederale 22 Giugno 1995 in Materia Di Igiene E Sicurezza Sul Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 19 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 626/94. I datori di lavoro assicurano ai rappresentanti per la sicurezza un’a- deguata un'adeguata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispet- to rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio. Uso di attrezzature munite di videoterminali Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 626/94, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico, abituale e continuativo, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interruzioni della sua attività, che possono consistere in un cambiamento di attività che non comporti uso del videoterminale, di 15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa. Eventuali pause, nei casi nei quali non sia possibile effettuare interru- zioni interruzioni mediante cambiamento di attività, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario dell'orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell’orario com- plessivo dell'orario complessivo di lavoro. È E’ vietata la cumulabilità delle eventuali pause all’inizioall'inizio, al termine e durante l’orario l'orario di lavoro. IMPEGNO A VERBALE: Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del decre- to decreto legislativo 19/9/94 n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le Parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell’accordo dell'accordo alle inno- vazioni innovazioni legislative.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante Rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artdall'art. 19 19, comma 1 lettera g 1, lett. g), del decreto legislativo n. 626/94626/1994. I datori di lavoro assicurano ai rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza un’a- deguata un'adeguata formazione che si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispet- to rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione deve comunque prevedere un iniziale programma base di 32 ore. Il programma formativo dovrà comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio. Uso di attrezzature munite di videoterminali Fermo restando quanto previsto al titolo Titolo VI del decreto legislativo 626/94n. 626/1994, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico, abituale e continuativo, per almeno 4 ore giornaliere, ha diritto ad interruzioni della sua attività, che possono consistere in un cambiamento di attività che non comporti uso del videoterminale, di 15 minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa. Eventuali pause, nei casi nei quali non sia possibile effettuare interru- zioni interruzioni mediante cambiamento di attività, sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell’orario dell'orario di lavoro e, come tale, non sono riassorbibili all’interno all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell’orario com- plessivo dell'orario complessivo di lavoro. È E' vietata la cumulabilità delle eventuali pause all’inizioall'inizio, al termine e durante l’orario l'orario di lavoro. IMPEGNO A VERBALE: Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del decre- to decreto legislativo 19/9/94 19 settembre 1994, n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le Parti parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell’accordo dell'accordo alle inno- vazioni innovazioni legislative.. Il personale deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e moralità. Il personale ha il dovere di dare, nell'esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa secondo le norme del presente contratto e le direttive del datore di lavoro o di chi per esso e di osservare il segreto di ufficio. Il personale è tenuto a:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro