Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 626/94. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione non inferiore a numero 32 ore lavorative pro capite anno, riferite alla effettiva durata della formazione. Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta all'Azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall'art. 22, D.Lgs. n. 626/94.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g), D. LgsD.Lgs. n. 626/94626/1994. La formazione dei rappresentanti Rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione non inferiore a numero 32 ore lavorative pro capite anno, riferite alla effettiva durata della formazione. Salvo iniziative adottate a livello di organismi Organismi paritetici territoriali, spetta all'Azienda all'azienda definire i programmi formativi per i Rappresentanti della Sicurezzasicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall'art. 22, D.Lgs. n. 626/94626/1994.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro