Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 626 del 1994. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Nell’ambito dei lavori dell’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparii. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all’O.P.N. e, attraverso quest’ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 65 del presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 1950, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 626 del 199481/08. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - – conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - – conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - – metodologie sulla valutazione del rischio; - – metodologie minime di comunicazione. Nell’ambito dei lavori dell’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi compariicomparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all’O.P.N. e, attraverso quest’ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all’Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 65 del presente CCNL. Ai sensi dell’art. 37, comma 14, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. I) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’artall'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 626 del 1994. La formazione dei del rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell’attività dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Nell’ambito Nell'ambito dei lavori dell’Organismo Bilaterale della Commissione Nazionale Tessile Abbigliamento Moda sulla formazione, le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli settore calzaturiero articolandole in considerazione delle specificità dei diversi compariidiverse tipologie produttive. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all’O.P.N. all'O.P.N. e, attraverso quest’ultimoquest'ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T. di cui all’Accordo interconfederale all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995. Il datore di lavoro, ogniqualvolta ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione una integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l’utilizzo del monte l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio di cui all’artall'art. 65 63 del presente CCNL: Per tale utilizzo è escluso il requisito della durata del corso per un numero di ore doppio rispetto a quello prelevato dal monte ore per il diritto allo studio.
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