Common use of Formazione e aggiornamento professionale Clause in Contracts

Formazione e aggiornamento professionale. 1. L'Azienda promuove e favorisce, anche sulla base dei principi della vigente normativa regionale, attività anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione e la specializzazione professionale del personale. 2. L'attività di formazione è finalizzata: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di compiti attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato, anche attraverso una formazione di ingresso; b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. 3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. 4. Gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale. 5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio. 6. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio. 7. Le Aziende sono impegnate a destinare all’aggiornamento, alla riqualificazione dei dipendenti ed alla formazione professionale, quantità economiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a livello aziendale, con la RSU e le XX.XX. territoriali così come stabilito dall’art. 5 punto 2 comma 3.

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Formazione e aggiornamento professionale. 1Le Parti contraenti riconoscono la necessità e s'impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive, degli impianti e delle risorse umane. L'Azienda promuove Pertanto, in relazione alla condivisa finalità di perseguire una formazione continua dei lavoratori, coerente con le attività dell’azienda e favoriscecon gli obiettivi di miglioramento professionale dei lavoratori, quale strumento fondamentale a sostegno delle sviluppo delle professionalità richieste dall’evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali nel comparto, le aziende favoriranno, anche sulla base con il supporto dell’Associazione imprenditoriale competente alla quale aderiscono e/o conferiscono mandato, interventi di formazione continua e di politiche attive del lavoro, ricorrendo agli strumenti di formazione finanziata che si rendano disponibili (Fondimpresa, L. 236, FSE, ecc.). I piani formativi sopradescritti saranno oggetto di confronto preventivo con la RSU, che potrà avanzare proposte di ampliamento del piano stesso, sia in relazione ai programmi, sia in relazione ai lavoratori coinvolti. Si richiama, in quanto connesso e compatibile con quanto sopra, l’Accordo firmato da Xxxxxxxxxxxx e CGIL-CISL-UIL in data 9 giugno 2011. I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo, potranno avvalersi dei principi della vigente normativa regionalepermessi previsti dall'art. 40, attività anche permanenti per sezione III, del presente contratto, secondo la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazionedisciplina prevista dall'articolo stesso. Nota a verbale - Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché al fine di preservare tutte le professionalità, le aziende verificheranno la qualificazione e la specializzazione professionale del personalenecessità di adeguato aggiornamento per quelle lavoratrici/lavoratori che hanno avuto medi o lunghi periodi di assenza a vario titolo (maternità, congedi parentali e/o per ragioni di cura, infortuni o qualunque altra causa abbia generato assenze di lungo periodo). 2. L'attività di formazione è finalizzata: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di compiti attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato, anche attraverso una formazione di ingresso; b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. 3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. 4. Gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale. 5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio. 6. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio. 7. Le Aziende sono impegnate a destinare all’aggiornamento, alla riqualificazione dei dipendenti ed alla formazione professionale, quantità economiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a livello aziendale, con la RSU e le XX.XX. territoriali così come stabilito dall’art. 5 punto 2 comma 3.

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Formazione e aggiornamento professionale. 1. L'Azienda promuove Nell'ambito dei processi di riforma delle aziende sanitarie e favoriscedegli enti, anche sulla base la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei principi della vigente normativa regionale, attività anche permanenti dipendenti e per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione realizzazione degli obiettivi programmati. Essa è in particolare finalizzata allo sviluppo del sistema sanitario attraverso il miglioramento delle competenze del personale e la specializzazione professionale del personalepiù elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi generali di rinnovamento e produttivi da perseguire. 2. L'attività formativa si realizza attraverso programmi di addestramento, aggiornamento, qualificazione finalizzati all'ottimale valorizzazione delle risorse umane, sia attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità in linea con i cambiamenti organizzativi. L'attività formativa si svolge secondo percorsi definiti in conformità dei programmi concordati nell'ambito della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 2, punto V. Particolare attenzione è posta in tale ambito sulle esigenze di riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di mobilità. 3. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle attività da svolgere, in base a programmi definiti dall'Amministrazione ai sensi del comma precedente. 4. Le iniziative di formazione è finalizzatariguardano tutto il personale a tempo indeterminato, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato fruisce della formazione negli enti di appartenenza salvo che per i corsi di cui alla lett. b). I dipendenti comandati in servizio presso le aziende o gli enti di nuova istituzione, in attesa del loro inquadramento presso l'ente di destinazione, partecipano ai programmi di formazione realizzati da quest'ultimo. I programmi stabiliscono quali iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali abbiano carattere facoltativo e in particolare definiscono: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e percorsi di compiti attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnatoformazione con esame finale collegato al sistema di classificazione, anche attraverso una formazione di ingressoai sensi dell'art. 16, comma 2; b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa. 3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità finalizzati all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività e autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione. Le aree interessate ai corsi di aggiornamento professionale sono stabilite in attuazione dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. 4. Gli obiettivi programmi di cui alla lettera b) dello stesso al comma 2 sono perseguiti mediante corsi 2, con particolare riguardo: - ai processi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze innovazione tecnologica e organizzativa; - ai processi di specializzazione nell'ambito ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi; - alle discipline che riguardano l'organizzazione del profilo professionalelavoro, sia esigenze le tecniche di riconversione programmazione e la gestione del personale nelle linee di mobilità professionaleindirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. 5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio. 6. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi obbligatoria si concludono con misure di accertamento l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore dipendente, certificato attraverso l'attribuzione di un apposito attestato al termine dei corsi, secondo le modalità definite nei programmi di formazione. 6. Il personale che costituiranno ad ogni effetto titolo partecipa alle attività di formazione obbligatoria organizzate dall'ente è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti, di norma, durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, la partecipazione ad essi comporta, sussistendone i presupposti, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio. La contrattazione integrativa, fermo restando il debito orario contrattuale, potrà, altresì, prevedere particolari articolazioni dell'orario settimanale e quantificare le ore necessarie a garantire particolari percorsi formativi individuati dai programmi annuali, alla luce dei principi enunciati nel patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione formalizzati nell'intesa del 22 dicembre 1998. 7. Le Aziende sono impegnate L'aggiornamento obbligatorio stabilito dall'azienda o ente è svolto in orario di lavoro riguarda anche: a) l'uso di testi, riviste tecniche e altro materiale bibliografico messo a destinare all’aggiornamentodisposizione dal Servizio sanitario nazionale; b) l'uso di tecnologie audiovisive e informatiche; c) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti dalle aziende o enti, alla riqualificazione dei dipendenti ed alla formazione professionaleanche in relazione agli indirizzi regionali; d) il comando finalizzato previsto dall'art. 45, quantità economiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a livello aziendaleD.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, con la RSU precisazione che esso è disposto dall'azienda o ente, cui compete di stabilire se e in quale misura e per quale durata al dipendente competono gli assegni inerenti al rapporto di lavoro. 8. Per l'attuazione dei programmi di formazione, gli enti possono avvalersi anche della collaborazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, delle Università e di altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. La predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art. 7, lett. e), D.Lgs. n. 39 del 1993. 9. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 12 del presente contratto le XX.XXaziende e gli enti promuovono la formazione e l'aggiornamento specifico del personale cui viene attribuito l'incarico di cui all'art. territoriali 21. 10. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo, gli enti utilizzano le risorse già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonché tutte le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari normative dell'Unione Europea, in conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997. 11. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di lavoro. Nell'aggiornamento tecnico- scientifico facoltativo rientra anche l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45, D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, così come stabilito dall’artmodificato dal comma 7, lett. 5 d). 12. Qualora l'azienda o ente ritenga l'aggiornamento facoltativo, previsto al comma precedente, in linea con i programmi di formazione del personale e, comunque, strettamente connesso con l'attività di servizio può prevedere, preventivamente, il proprio concorso alle relative spese. Le iniziative di cui al presente comma devono avere esclusivo carattere formativo. 13. In attuazione dell'accordo integrativo di cui all'art. 4, comma 2, punto 2 V, il dirigente responsabile accoglie le domande di aggiornamento tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi assegnati alla struttura da lui diretta, delle attitudini personali e culturali dei lavoratori fornendo a tutti, a rotazione, l'opportunità di partecipazione ai programmi di aggiornamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, D.Lgs. n. 29 del 1993. 14. La partecipazione del personale all'attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di insegnamento previsti dall'art. 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; b) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base e riqualificazione del personale. 15. Le attività di cui al comma 314 sono riservate di norma al personale delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 16. Il personale è ammesso alla didattica secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle singole aziende ed enti, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento. 17. L'attività didattica, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di lire 50.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori dell'orario di lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione e aggiornamento professionale. 1. L'Azienda promuove Le parti concordano sul fatto che vadano in ogni modo favoriti la crescita e favorisce, anche sulla base dei principi della vigente normativa regionale, attività anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, nonché la qualificazione e la specializzazione l’aggiornamento professionale del personale. 2. L'attività Sarà favorita la partecipazione del personale in servizio alle iniziative di formazione è finalizzata: apreviste dalla norma (es. sicurezza) e a garantire quelle connesse con la riforma della scuola e/o con eventuali ulteriori innovazioni normative. Saranno privilegiate le modalità formative che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali consentono una ricaduta immediata sulla pratica didattica quotidiana; vanno privilegiate altresì le modalità di formazione in rete, che consentono di attuare iniziative a costi contenuti e professionali necessarie all'assolvimento favoriscono il confronto tra i docenti delle funzioni scuole partner. Il Piano di Formazione e di compiti attribuitegli nell'ambito delle strutture Aggiornamento dei Docenti definisce le iniziative promosse dalla Scuola, alle quali è assegnatosi aggiungono quelle proposte dall’Amministrazione, anche attraverso una formazione di ingresso; b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativain rete con altre scuole. 3. Per gli obiettivi indicati nella lettera aIl personale docente ha diritto a 5 gg. all’anno per partecipazione (sia come docenti che come discenti) ad attività di formazione in servizio organizzati dall’amministrazione, dalle istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati (Università, consorzi universitari, istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali), con esonero dal servizio e senza alcun onere a carico dell’amministrazione. Compatibilmente con le esigenze di qualità del precedente comma 2 servizio, si farà ricorso a un orario flessibile, per favorire la partecipazione. Il docente, al rientro in servizio, documenterà la partecipazione all’iniziativa. Quando si sono promossi corsi superate le giornate di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito cui sopra, il docente potrà partecipare al corso utilizzando le sei giornate di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarieferie previste dall’art. 13 del CCNL 29/11/2007. 4. Gli obiettivi Nel caso in cui pervengano più domande di cui alla lettera b) dello partecipazione allo stesso comma 2 sono perseguiti mediante corsi corso di riqualificazione in modo da assicurare sia aggiornamento, i docenti saranno autorizzati, nel rispetto delle esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionaleservizio, sia esigenze secondo i seguenti criteri: - attinenza alle materie di riconversione e di mobilità professionaleinsegnamento; - Incarichi attribuiti nel corrente anno scolastico, - finalità da perseguire ascritte nel PTOF. Verrà data precedenza ai docenti con incarico a tempo indeterminato a rotazione. 5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio. 6. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio. 7. Le Aziende sono impegnate a destinare all’aggiornamento, alla riqualificazione dei dipendenti ed alla formazione professionale, quantità economiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a livello aziendale, con la RSU e le XX.XX. territoriali così come stabilito dall’art. 5 punto 2 comma 3.

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Samples: Contratto Integrativo

Formazione e aggiornamento professionale. 1. L'Azienda promuove Allo scopo di realizzare, in maniera continua e favoriscepermanente, anche sulla base la formazione e l’aggiornamento professionale dei principi dirigenti, le Parti concordano sull’opportunità che FCA N.V. e CNH Industrial N.V., con tutte le Società facenti loro capo, aderiscano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118, primo comma, terzo periodo, della vigente normativa regionalelegge 23 dicembre 2000, attività anche permanenti n. 388, al Fondo per la formazioneformazione continua dei dirigenti denominato «Fondirigenti Xxxxxxxx Xxxxxxxxx», l'aggiornamentoin base a quanto previsto al comma 2 dell’art. 2 del relativo Statuto, la riqualificazionecon continuità di versamento del contributo dello 0,30% previsto dall’art. 25, nonché la qualificazione quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e la specializzazione professionale del personalesuccessive modificazioni, per il finanziamento dei piani formativi. 2. L'attività Per quanto riguarda la modalità di formazione è finalizzata: a) condivisione dei piani formativi e le procedure di finanziamento delle attività formative, le Parti concordano che la condivisione avvenga a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali livello aziendale con l’eventuale rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza di questa, tenuto conto di quanto previsto dalla regolamentazione di Fondirigenti in funzione della valenza aziendale o di Gruppo del piano formativo, tra la Direzione aziendale e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e di compiti attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato, anche attraverso una formazione di ingresso; b) Federmanager a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativalivello nazionale o territoriale. 3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono promossi corsi di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie. 4. Gli obiettivi All’Osservatorio di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 sono perseguiti mediante corsi al successivo art. 22 è affidato il compito di riqualificazione monitorare a livello complessivo i progetti formativi attivati dalle singole aziende e il conseguente utilizzo delle risorse disponibili in modo da assicurare sia esigenze capo alle stesse presso Fondirigenti, nonché di specializzazione nell'ambito del profilo professionalepianificare iniziative formative di accesso al ruolo dirigenziale o di supporto allo stesso, sia esigenze definendone le modalità finalizzate all’acquisizione della conoscenza e consapevolezza delle caratteristiche distintive in termini valoriali. A questo scopo l’Osservatorio potrà avvalersi delle strutture di riconversione Training di FCA e CNH Industrial e di mobilità professionaleFedermanager Academy, anche attraverso la realizzazione di iniziative congiunte. 5. La formazione professionale può anche essere acquisita mediante la partecipazione a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e di studio. 6. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio. 7. Le Aziende sono impegnate a destinare all’aggiornamento, alla riqualificazione dei dipendenti ed alla formazione professionale, quantità economiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a livello aziendale, con la RSU e le XX.XX. territoriali così come stabilito dall’art. 5 punto 2 comma 3.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Formazione e aggiornamento professionale. 1. L'Azienda L’Amministrazione, al fine di perseguire la crescita personale e professionale dei dipendenti e assicurare il miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo dell’ente stesso, promuove e favorisceincentiva, anche sulla base dei principi della vigente normativa regionalenel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti e nel limite delle risorse finanziarie annualmente disponibili, attività anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, nonché l’aggiornamento e la qualificazione e la specializzazione professionale di tutto il personale del personaleConsiglio regionale. 2. L'attività di formazione In particolare è finalizzatainteresse dell’Amministrazione perseguire le seguenti finalità: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca specifiche attitudini culturali favorire la crescita e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni la diffusione di una cultura del lavoro svolto per obiettivi e di compiti attribuitegli nell'ambito delle strutture alle quali è assegnato, anche attraverso una formazione di ingressoper risultato; b) a fronteggiare favorire la crescita e la diffusione di una cultura informatica e delle lingue straniere; c) favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto, favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano flessibilità lavorativa e maggiori opportunità di carriera; d) favorire lo sviluppo di profili di managerialità in grado di progettare le attività, valutare comparativamente i processi risultati di riordinamento istituzionale gestione e di ristrutturazione organizzativaanalizzare costi e rendimenti. 3. Per gli obiettivi indicati nella lettera a) del precedente comma 2 sono promossi corsi L’Amministrazione, per le finalità di aggiornamento che debbono tendenzialmente investire cui ai commi 1 e 2, promuove la globalità dei lavoratori nell'ambito formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale direttamente, anche mediante l’utilizzo di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarieadeguate professionalità interne, ovvero attraverso il mercato della formazione o appositi enti, istituzioni o agenzie. 4. Gli obiettivi interventi formativi di cui alla lettera b) dello stesso al comma 2 1 sono perseguiti programmati mediante corsi un piano annuale per la formazione, che è elaborato sulla base di riqualificazione in modo da assicurare sia una ricognizione delle specifiche esigenze dell’Amministrazione e che prevede il coinvolgimento del più ampio numero di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionaledipendenti. 5. La formazione professionale può L’Amministrazione assicura al personale neoassunto, al fine di consentire il migliore svolgimento dell’attività lavorativa alla quale è preposto, specifici corsi di formazione, anche essere acquisita mediante la partecipazione attraverso l’affiancamento a convegni, seminari e incontri a carattere scientifico e colleghi esperti che rivestano funzioni di studiotutor. 6. Le attività L’Amministrazione assicura al personale già in servizio adibito, all’interno della categoria di formazione appartenenza, ad altre mansioni considerate equivalenti, corsi di formazione, riqualificazione o aggiornamento professionale, di aggiornamento e di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio. 7. Il personale autorizzato dall’Amministrazione a partecipare a corsi di formazione “a catalogo” per l’aggiornamento o la qualificazione professionale è considerato a tutti gli effetti in servizio ed i relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione stessa. 8. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete ai partecipanti, ricorrendone i presupposti, il rimborso delle spese nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. 9. Al finanziamento delle attività di formazione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCDI. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. 10. Le Aziende sono impegnate a destinare all’aggiornamento, alla riqualificazione dei dipendenti ed alla parti concordano di effettuare un monitoraggio semestrale sull’andamento delle risorse finanziarie destinate alle attività di formazione professionale, quantità economiche adeguate ai programmi formativi individuati annualmente e definiti a livello aziendale, con la RSU e le XX.XX. territoriali così come stabilito dall’art. 5 punto 2 sensi del comma 39.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo