MEDICINA PREVENTIVA Clausole campione

MEDICINA PREVENTIVA. Le parti concordano sulla rilevanza dei controlli sanitari periodici di medicina preventiva e sull’importanza di individuare idonee soluzioni in materia, nell’ambito delle Istituzioni di Categoria preposte all’assistenza sanitaria integrativa. A tal fine le parti costituiscono apposita Commissione paritetica, per una propedeutica verifica congiunta presso la Cassa Mutua Nazionale per ricercare soluzioni che, con riferimento ai lavoratori di età superiore ai 40 anni, consentano utili prestazioni diagnostiche (check-up) integrative di quelle già rese dalla Cassa Mutua Nazionale in favore di detti lavoratori, nell’ambito di una sostenibile compatibilità dei costi complessivi. I lavori della Commissione paritetica si concluderanno in tempo utile a rendere effettivo il servizio entro e non oltre il 31.3.2010. A tal fine le parti individuano convenzionalmente l’importo di € 200,00 quale misura massima del contributo aziendale da destinare al finanziamento delle prestazioni integrative di cui al precedente comma.
MEDICINA PREVENTIVA. A)Il fenomeno delle dipendenze da alcolismo, droga e tabagismo stanno sempre più interessando il mondo del lavoro, il quale non può quindi ignorare chi si trova a contatto con il problema e si trova comunque a gestirlo. In questo quadro è necessario trovare forme di solidarietà che rendano concreta la possibilità di un recupero del lavoratore interessato da tali fenomeni, ad una responsabile attività lavorativa. A tale proposito le parti concordano quanto segue: 1) In caso di dipendenza accertata (dai servizi socio sanitari o da altre strutture idonee), l'azienda provvederà ad invitare il lavoratore a sottoscrivere l'impegno a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero, in strutture pubbliche o private riconosciute dagli Enti Regionali o territoriali. 2) L'azienda, utilizzando l'art. 24 del R.D. 8/1/1931 n. 148, a richiesta dell'interessato e dietro presentazione di certificazione sanitaria, provvederà, per tutto il periodo richiesto dal "programma terapeutico" (che non deve essere superiore a 18 mesi) a mantenere il posto di lavoro e la qualifica rivestita. 3) L'azienda collaborerà, insieme alla R.S.A./R.S.U. Aziendale, al programma terapeutico precedentemente concordato con la struttura sanitaria per un eventuale utilizzo del lavoratore a metà-tempo o, se il "progetto terapeutico" lo prevede, al periodo di reinserimento protetto in azienda. 4) L'azienda provvederà, ricorrendone le circostanze, alla corresponsione dell'assegno alimentare di cui all'art. 24 (ex Cassa Soccorso) e l'art. 46 della stessa legge n. 148 dell'8/l/31. 5) Sino al termine del "progetto terapeutico" l'agente dovrà provvedere a trasmettere all'azienda la certificazione comprovante il mantenimento dell'impegno assunto al momento dell'accertata tossicodipendenza (vedi punto 1). La cadenza di tale certificazione sarà concordata con la struttura terapeutica. 6) Al termine del "programma terapeutico" l'agente verrà reintegrato nelle mansioni della qualifica rivestita, se ritenuto idoneo. 7) Qualora il dipendente affetto da tossicodipendenza non accetti ci sottoporsi volontariamente alle cure previste al punto 1), entro un termine massimo di 6 (sei) mesi, si applicano i disposti dell'art. 27 del R.D. 8/1/1931 All. A n. 148. 8) Qualora i1 dipendente in cura riabilitativa non ottemperi all'avvio dei certificati richiesti di cui al punto 5) entro le scadenze previste, decade dal diritto all'applicazione del presente accordo e si applicano i disposti dell'art. 27 sopra citato. 9) Qualora...
MEDICINA PREVENTIVA. 1. La Società può ordinare visite mediche intermedie presso il proprio medico di fiducia e a proprie spese. 2. Il costo delle visite mediche periodiche degli autisti ordinate dall’Ufficio cantonale della circolazione sono a carico della Società.
MEDICINA PREVENTIVA. (AA 5/10/83, AA 29/4/89)
MEDICINA PREVENTIVA. L’Assicuratore rimborsa o prende in carico anche in assenza di prescrizione medica, con il limite di € 1.000,00 per anno le spese per:
MEDICINA PREVENTIVA. 1. L’Azienda e le RSA convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: l’Azienda si impegna, pertanto, ad attivarsi per favorire l’effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e successive modifiche, di indagini diagnostiche atte a rilevare l’insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.
MEDICINA PREVENTIVA. A partire dalla terza annualità assicurativa, la SOCIETA’ rimborsa agli ASSICURATI con almeno 30 anni di età, le spese relative al “check up” medico indicato in tabella, da eseguirsi in un’unica soluzione presso le STRUTTURE SANITARIE convenzionate. 1. ESAMI DI LABORATORIO • Emocromo • VES • Glicemia • Colesterolo Totale • Colesterolo HDL • LDH • Trigliceridi • Creatininemia • Azotemia • Cloremia • Sodiemia • Potassiemia • GOT • GPT • Bilirubina frazionata • Protidogramma • Esame urine 2. PAP TEST 3. VISITA GINECOLOGICA 1. ESAMI DI LABORATORIO • Emocromo • VES • Glicemia • Colesterolo Totale • Colesterolo HDL • LDH • Trigliceridi • Creatininemia • Azotemia • Cloremia • Sodiemia • Potassiemia • GOT • GPT • Bilirubina frazionata • Protidogramma • Esame urine 2. E.C.G. (Elettrocardiogramma) 3. VISITA CARDIOLOGICA in aggiunta a quanto sopra: 4. E.C.G. (ELETTROCARDIOGRAMMA) 5. VISITA CARDIOLOGICA 6. RX DEL TORACE 7. RX MAMMOGRAFIA 8. RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI in aggiunta a quanto sopra: 4. ESAME DI LABORATORIO: PSA 5. RADIOGRAFIA DEL TORACE 6. RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI RIMBORSO SPESE SANITARIE ELITE Per effettuare il check-up l’ASSICURATO deve contattare la CENTRALE OPERATIVA con le modalità previste all’art. 7 “GESTIONE DEL SINISTRO”. La CENTRALE OPERATIVA provvederà alla prenotazione presso una delle STRUTTURE SANITARIE convenzionate, in base alla disponibilità del momento ed alla vicinanza al domicilio dell’ASSICURATO, entro O G G E T T O D E L C O N T R A T T O cinque giorni dalla data della richiesta, inviandone conferma all’ASSICURATO mediante la modalità convenuta (telefono, e-mail, ecc.). Gli esiti del check-up saranno comunicati esclusivamente all’ASSICURATO. L’ASSICURATO può eseguire il check-up solo ogni due anni. La SOCIETÀ rimborsa con i limiti indicati nel successivo capitolo 6 “Ci sono limiti di copertura?”.
MEDICINA PREVENTIVA. La Società provvederà al rimborso delle spese che il dipendente e/o un membro del nucleo familiare sosterrà una (1) volta l’anno per effettuare i seguenti accertamenti diagnostici di prevenzione: a) Sesso maschile b) Sesso femminile c) Indipendentemente dal sesso
MEDICINA PREVENTIVA. 71.1 Le Parti convengono sull’importanza della prevenzione quale strumento prioritario di tutela della salute dei lavoratori: l’Azienda si impegna, pertanto, ad attivarsi per favorire l’effettuazione, da parte del personale dipendente ed in estensione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 – Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) e successive modifiche, di indagini diagnostiche atte a rilevare l’insorgenza di affezioni sin dalle primissime fasi e ciò nel rispetto del diritto alla privacy, come da legislazione vigente.
MEDICINA PREVENTIVA. II Fornitore provvede al pagamento delle prestazioni di prevenzione effettuate una volta l'anno in strutture sanitarie convenzionate con il Fornitore indicate dalla Centrale Operativa del Fornitore previa prenotazione. Le prestazioni previste devono essere effettuate in un'unica soluzione.