Disposizioni generali e definizioni Clausole campione

Disposizioni generali e definizioni. 27.1 Con tempo di lavoro si intende: a) le ore di lavoro svolte (lavoro diurno, serale, notturno); b) le ore ordinate per la formazione e l’aggiornamento professionale; c) le ore accreditate in virtù dell’orario minimo garantito; d) tempo dedicato agli spostamenti; e) per la Categoria A, le ore accreditate per le interruzioni di lavoro superiori alle 2 ore; f) attività sindacali. a) Ore di lavoro fornite (lavoro diurno, serale, notturno) Lavoro diurno Compreso tra le 7.00 e le 21.00.
Disposizioni generali e definizioni. 1.1 Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini, insieme a eventuali aggiunte, si scrivono con una lettera maiuscoloa, e – se e nella misura in cui non comportano un significativo scostamento rispetto a questi – significano il seguente:
Disposizioni generali e definizioni. 1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, ai sensi della L. 3 3 7 / 19 68 e s.m.i. e relative norme di attuazione, in particolare il D.Intermin. 23/4/1969 e s.m.i. e il D.M. 18/5/2007 e s.m.i.
Disposizioni generali e definizioni. Art. 1 Nel presente regolamento:
Disposizioni generali e definizioni. 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (“Condizioni”) regolano ciascun rapporto di compravendita di beni mobili concluso tra ECOPRO SRL (“Ecopro”) e i propri clienti (singolarmente il “Cliente”, collettivamente i “Clienti”). Entrambi gli attuali contraenti potranno essere di seguito anche denominati cumulativamente le “Parti”. 1.2. Qualsiasi questione riguardante il rapporto concluso da Ecopro ed il Cliente che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle presenti Condizioni, sarà disciplinata dalla legge italiana. 1.3. Qualsiasi modifica e/o deroga alle presenti Condizioni, per la loro validità, deve essere stipulata o provata per iscritto. 1.4. Le presenti Condizioni sostituiscono ed annullano qualsiasi altro precedente accordo avente il medesimo oggetto intervenuto tra Ecopro ed il Cliente. 1.5. Ai fini delle presenti Condizioni, nonché del presente rapporto giuridico, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il seguente significato.
Disposizioni generali e definizioni. 1 1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (d’ora in poi CGV) si applicano a tutti i contratti stipulati di vendita di prodotti, il cui venditore è Auto Partner S.A. 2. Auto Partner S.A. ha la qualifica di grande imprenditore ai sensi dell’art. 4c della Legge dell’8 marzo 2013 sulla prevenzione dei ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali. 3. Le condizioni generali sono vincolanti per l’acquirente al momento della messa a disposizione del suo contenuto all’acquirente prima della stipulazione del contratto di vendita dei prodotti. Le CGV sono a disposizione dell’acquirente prima della stipulazione del contratto in forma scritta, presso la sede di Auto Partner S.A. a Bieruń, in via Ekonomiczna 20, sul sito web della società all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx e dopo aver effettuato l’accesso al catalogo online della società, il che equivale a metterli a disposizione dell’acquirente prima della stipulazione del contratto. 4. È inammissibile che l’acquirente faccia riferimento al fatto di non essere stato messo a conoscenza di queste condizioni dopo la stipulazione del contratto. 5. L’ordine equivale all’accettazione delle presenti CGV. Le presenti CGV sono un regolamento contrattuale vincolante tra le parti in materia di vendita, reso e reclamo dei prodotti. Le parti escludono l’uso di altri modelli di contratto (condizioni generali di contratto, condizioni di vendita, modelli di contratto, regolamenti, ecc.) utilizzati o concordati dall’acquirente. 6. Le disposizioni incluse nelle presenti CGV possono essere modificate solo per iscritto, a pena di nullità. La stipulazione di un contratto di vendita separato esclude l’applicazione delle presenti CGV solo nella misura in essa diversamente disciplinata. 7. Eventuali modifiche alle CGV proposte dall’acquirente al momento dell’ordine, richiedono il consenso scritto del venditore. Accordi diversi tra le parti, concordati e confermati per iscritto, prevalgono sulle disposizioni delle CGV. 8. L’acquirente dichiara di stipulare un contratto di vendita con il venditore, che è direttamente correlato alla sua attività, per il quale il presente contratto, per il suo contenuto, è di natura professionale. I termini utilizzati nella successiva parte delle presenti Condizioni Generali di Vendita, hanno i seguenti significati:
Disposizioni generali e definizioni. 1.1 Le Condizioni disciplinano la vendita tramite il Portale, da parte di Direct Channel, dei Cofanetti MBG. Direct Channel non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto dei Clienti, neanche nell’ipotesi in cui si faccia riferimento a Direct Channel o siano contenute in qualsiasi documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo consenso scritto di Direct Channel. Tali condizioni generali di acquisto non saranno vincolanti per Direct Channel neppure per effetto di tacito consenso. 1.2 Direct Channel si riserva il diritto di modificare o integrare le Condizioni pubblicandole sul Portale restando inteso che tali modifiche o integrazioni si applicheranno a tutti i Contratti conclusi a partire dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione sul Portale: in ogni caso eventuali modifiche o integrazioni delle Condizioni non saranno vincolanti per il Cliente in relazione ai Contratti in corso di esecuzione, salvo diverso accordo espresso tra Direct Channel e il medesimo Cliente. 1.3 Ai fini delle Condizioni per:
Disposizioni generali e definizioni. 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (“CGV”) disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra Ferro Duo Italia s.r.l. (di seguito anche semplicemente il “Venditore”) e il Cliente di Ferro Duo Italia (di seguito “l’Acquirente”), anche se le CGV non verranno di volta in volta espressamente richiamate o menzionate dall’Acquirente e prevalgono su eventuali condizioni predisposte dall’Acquirente, salvo espressa accettazione scritta di queste ultime da parte del VENDITORE. In nessun caso il VENDITORE sarà vincolato da eventuali condizioni generali di contratto dell’Acquirente, neanche quando esse siano richiamate o riportate negli ordini o in qualsiasi altra documentazione trasmessa al VENDITORE dall’Acquirente. Nessun comportamento del VENDITORE potrà essere interpretato o utilizzato al fine di esprimere tacita accettazione del VENDITORE delle Condizioni Generali di Contratto dell’Acquirente. 1.2 Il VENDITORE si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le CGV, allegando tali Variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia comunicazione scritta all’Acquirente. Laddove le modifiche, integrazioni o variazioni non vengano accettate dal CLIENTE entro 15 giorni dalla data di comunicazione, varranno le CGV precedentemente accettate, fatta salva la facoltà di recesso del VENDITORE entro i successivi 30 giorni. 1.3 Nel caso in cui l’Acquirente sia un Consumatore, le disposizioni delle presenti CGV non pregiudicheranno i diritti allo stesso spettanti in base alle previsioni di legge relative alle vendite eseguite nei confronti dei consumatori.
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  • Disposizioni generali Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

  • Disposizioni generali e finali 1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 2. L’efficacia dell’Accordo resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti. 3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 7, possono aderire all’Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. 4. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

  • DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre:

  • Definizioni generali Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni: 1. «Risultato di mitigazione trasferito a livello internazionale»:

  • Disposizioni varie 14.1. Il presente Accordo sostituisce qualsiasi altro accordo, contratto o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto nonché qualsivoglia istruzione fornita in qualsiasi forma dal Cliente al Fornitore precedentemente alla data del presente Accordo in merito ai Dati Personali trattati nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. 14.2. Il presente Accordo potrà essere modificato dal Fornitore dandone comunicazione scritta (anche via e-mail o con l’ausilio di programmi informatici) al Cliente. In tal caso, il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto con comunicazione scritta inviata al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore. In mancanza di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente, nei termini e nei modi sopra indicati, le modifiche al presente Accordo si intenderanno da questi definitivamente conosciute e accettate e diverranno definitivamente efficaci e vincolanti. 14.3. In caso di conflitto tra le previsioni del presente Accordo e quanto previsto nel Contratto per la prestazione dei Servizi, o in documenti del Cliente non espressamente accettati dal Fornitore in deroga al presente Accordo e/ ai rispettivi DPA – Condizioni Speciali, prevarrà quanto previsto nel presente Accordo e nelle clausole dei relativi DPA – Condizioni Speciali. In aggiunta alle misure di sicurezza previste nel Contratto e nel MDPA il Responsabile del Trattamento applica le seguenti misure di sicurezza organizzative a seconda della tipologia di Servizio con cui viene erogato o licenziato il prodotto: A – Cloud SaaS B – Servizi Iaas C – BPO (Business Process Outsourcing) D – BPI (Business Process Insourcing) E – On premises

  • Disposizioni particolari In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, oneri ed obblighi nascenti dal presente Regolamento con esclusione di quelli relativi all’art. 15 per il quale resta titolare il concessionario. Negli atti di trasferimento degli alloggi dovranno essere inseriti clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l’acquirente dichiara di conoscere ed accettare il presente Regolamento e si impegna a non usare o disporre dell’alloggio in contrasto con le prescrizioni delle leggi vigenti e del regolamento medesimo. Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per scritto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. Copia autentica di ciascuna nota di trascrizione, comprendente le dette clausole, sarà inviata dal Venditore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni da ogni trasferimento o gruppo di trasferimento. Gli alloggi costruiti su aree concesse in diritto di superficie o in proprietà dovranno essere abitati in modo permanente dai proprietari o dai locatari; ne è pertanto vietato in modo assoluto l’uso discontinuo nel tempo. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla destinazione d’uso degli immobili e delle aree di pertinenza senza la preventiva autorizzazione comunale. L’inosservanza di quanto previsto ai due precedenti comma comporterà la automatica risoluzione dell’atto di cessione. Per gli alloggi assegnati in locazione, i contratti locativi dovranno contenere le clausole di cui al presente articolo e di cui agli art. 22-23-e-25 con specifica approvazione per iscritto di esse ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile; copia autenticata di ciascun contratto di locazione sarà inviata dal locatore al Comune, per lettera raccomandata, entro 5 giorni dalla stipula del contratto o gruppo di contratti. Ogni volta che gli alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. si renderanno liberi, i proprietari sono obbligati a farne denuncia al Sindaco entro 5 giorni dal momento in cui si renderanno liberi. Ogni vendita o locazione di alloggi costruiti su aree comprese nel P.E.E.P. deve essere denunciata al Sindaco dai proprietari degli alloggi entro 5 giorni dalla stipula dei contratti. Entro i predetti 5 giorni i contratti debbono essere inviati al Sindaco per lettera raccomandata. Nelle aree concesse in diritto di superficie: a) nel caso di cessione di alloggi a prezzo superiore a quello determinato secondo i criteri di cui al comma 1° dell’art. 21, sarà applicato al superficiario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei prezzi; b) nel caso di inosservanza dei criteri fissati dall’art. 23 per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione il superficiario decade dal diritto di superficie; c) nel caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del comune che tratterà una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo, salvi maggiori danni. Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici, rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione. Dall’indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale; d) nel caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di inizio lavori fissati nella convenzione e comunque prorogati, si avrà decadenza del diritto di superficie e la facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % dell’intero corrispettivo della concessione. Nel caso di inosservanza dei termini finali, comunque prorogati, sia avrà la decadenza della concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie per quegli edifici che non siano completati, o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione; e) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il diritto di superficie relativo all’area non ancora edificata o parzialmente edificata, si avrà la decadenza della concessione; f) nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione d cedere a terzi gli alloggi costruiti, qualora manchino totalmente o parzialmente le relative opere di urbanizzazione o non sia ancora stata rilasciata la licenza di abitabilità, si avrà decadenza della concessione; g) nel caso di inosservanza di quanto disposto dagli artt. 3 e 5 si avrà decadenza della concessione. a) in caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo l’atto di cessione si intende risolto, ed il Comune tratterà una somma pari al 10 % del prezzo, salvi i maggiori danni; b) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente dei termini di inizio, comunque prorogato, dei lavori, l’atto di cessione si intende risolto, con facoltà dell’Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10 % del prezzo. In caso invece di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell’atto di cessione limitatamente ai lotti non ancora edificati o parzialmente edificati. In quest’ultima ipotesi le opere parzialmente realizzate verranno indennizzate dal comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall’acquirente subentrante al momento della ricessione a terzi delle aree stesse; c) in caso di inosservanza da parte dell’acquirente del divieto previsto in convenzione, di ricedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, l’area edificata o parzialmente edificata, si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione; d) in caso di inosservanza di quanto disposto dall’art. 18 si avrà l’automatica risoluzione dell’atto di cessione.

  • Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

  • Definizioni Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

  • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva Articolo 22 Obblighi assicurativi.