Formazione e aggiornamento professionale. 1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ciascun dipendente dispone ogni anno di: a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative; b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale. 2. I dipendenti appartenenti ai ruoli dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di: a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse; b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse. 3. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato a partecipare a seminari, convegni o congressi scientifici su materie di specifico interesse. 4. L'addestramento al tiro ed alle tecniche operative e l'aggiornamento professionale, da effettuarsi anche con conferenze e seminari, sono attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395. Detti programmi dovranno prevedere corsi di durata non inferiore a tre giorni preferibilmente consecutivi da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà contestualmente, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province. 5. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di cui all'art.22 comma 31, del D.P.R. 31.7.95 n. 395, da trattare nell'ambito di ciascun Ufficio. La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento. 6. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente accordo e le proposte ritenute necessarie.
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Samples: Accordo Nazionale Quadro
Formazione e aggiornamento professionale. 1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale.
2. I dipendenti appartenenti ai ruoli dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.
3. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato a partecipare a seminari, convegni o congressi scientifici su materie di specifico interesse.
4. L'addestramento al tiro ed alle tecniche operative e l'aggiornamento professionale, da effettuarsi anche con conferenze e seminari, sono attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio lu-glio 1995, n.395. Detti programmi dovranno prevedere corsi di durata non inferiore a tre giorni preferibilmente consecutivi da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generale, ai quali parteciperà contestualmente, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole province.
5. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di cui all'art.22 comma 31, del D.P.R. 31.7.95 n. 395, da trattare nell'ambito di ciascun Ufficio. La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento.
65. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente accordo e le proposte ritenute necessarie.
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Samples: Accordo Nazionale Quadro
Formazione e aggiornamento professionale. In relazione a quanto precedentemente concordato e a quanto previsto dal CNLG in materia di aggiornamento culturale e professionale individuale si conferma che le richieste di parteci- pazione di giornalisti ex art. 1 del CNLG a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative cultu- rali professionali ivi comprese esperienze e scambi professionali con altri enti radiotelevisivi attinenti le loro specifiche competenze saranno esaminate, in sede di Commissione Paritetica di cui all'art. 21 del presente accordo, sulla base di idonea documentazione e saranno altresì acquisiti il parere del Direttore di Testata e del Comitato di Redazione; nella stessa sede sa- ranno definiti gli aspetti relativi ai periodi di eventuale permesso retribuito e di concorso alle eventuali spese per ciascuna singola richiesta. La formazione e l'aggiornamento professionale sono un diritto di tutti i giornalisti. In que- sto contesto saranno definiti in sede di Commissione Paritetica appositi corsi. Subito dopo l'assunzione, il giornalista deve essere messo in grado di conoscere lo specifi- co radiotelevisivo attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione professionale di du- rata idonea agli obiettivi da raggiungere e comunque di almeno tre mesi. Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l'indirizzo dei programmi dei corsi di aggiornamento con particolare riferimento all'apprendimento delle lingue, alla co- noscenza tecnologica, all'approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione. In sede di Commissione paritetica, verranno definite le esigenze formative stabili dei gior- nalisti, in relazione alle tipologie di attività lavorativa, ed individuati i relativi percorsi e le eventuali temporalizzazioni. Nella stessa sede sarà oggetto di verifica il possibile ruolo della Scuola di Giornalismo di Perugia ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento dei giorna- listi della RAI. Sempre in sede di Commissione Paritetica verranno definiti modalità e criteri di selezione per telecineoperatori nella direzione di cui all’accordo 29.05.95. In particolare, le parti concordano che:
1. Ai sensi dell'articolo 22I singoli giornalisti o gruppi di giornalisti potranno avanzare progetti di formazione indi- viduali o di gruppo e/o semplici indicazioni di fabbisogno formativo; nel caso di presentazio- ne di progetti questi dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie a comprendere la fina- lità della proposta, commi 4 e 5che debbono essere correlate con l’attività lavorativa svolta e/o con possi- bili sviluppi, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995incrementi e/o miglioramenti di tale attività, n. 395, ciascun dipendente dispone i quali potranno anche essere indi- retti ma in ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro caso mostrare un concreto legame con l’attività stessa; i progetti dovranno inoltre contenere le necessarie indicazioni relativamente ai costi ed alle tecniche operative;
bistituzioni o altre enti- tà presso le quali le attività formative vengono svolte, nonché le eventuali soluzioni organiz- zative (mezzi di trasporto, alloggio,etc.) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionaleche fossero necessarie.
2. I dipendenti appartenenti ai ruoli Nel caso di approvazione dei sanitari ed ai ruoli tecnici progetti e/o delle semplici richieste di formazione da parte delle direzioni delle testate di appartenenza - che dovranno motivare il loro assenso sulla base di valutazioni di merito in ordine alla specifica utilità professionale, organizzativa, produttiva, etc. delle iniziative proposte - e dei C.d.R., essi verranno sottoposti agli organismi aziendali competenti in materia che - esaminati favorevolmente i progetti e le richieste stessi dal punto di vista della Polizia fattibilità e delle compatibilità - potranno: - nel caso di Stato dispongono ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie progetti, dare parere favorevole alla attuazione degli stessi o disponibilità a realizzarli direttamente, indicando i termini di specifico interesse;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale nelle materie realizzazione; to. - nel caso di specifico interesse.semplici richieste procedere alla definizione e realizzazione di un proget-
3. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, il personale può essere autorizzato a partecipare a seminari, convegni o congressi scientifici su materie di specifico interesse.
4Compiuto tale esame la Commissione paritetica esprimerà parere definitivo. L'addestramento al tiro ed alle tecniche operative Restano valide le norme e l'aggiornamento professionale, da effettuarsi anche con conferenze e seminari, sono attuati nel rispetto dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione le prassi in atto laddove compatibili con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395. Detti programmi dovranno prevedere disposizioni sopra concordate; al riguardo le parti - nel confermare che il contributo dell’azienda per le spese so- stenute in relazione alla frequenza di corsi di formazione è fissato nella misura del 60% degli importi documentati - concordano di determinare l’importo massimo rimborsabile in euro 1032,91 per le iniziative che si tengono all’estero ed in euro 877,98 per le iniziative che si tengono in Italia. La durata non inferiore a tre giorni preferibilmente consecutivi da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generalecorsi pratici aziendali, organicamente organizzati, è computata nell'anzianità di servizio per il periodo nel quale, ai quali parteciperà contestualmentefini dei corsi stessi, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole provincel'Azienda aggreghi l'interessato ad una redazione richiedendogli opera produttiva.
5. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di cui all'art.22 comma 31, del D.P.R. 31.7.95 n. 395, da trattare nell'ambito di ciascun Ufficio. La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento.
6. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente accordo e le proposte ritenute necessarie.
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Samples: Accordo Integrativo
Formazione e aggiornamento professionale. 1. Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale.
2. I dipendenti appartenenti ai ruoli dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.
3. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibili, E’ richiesto che tutto il personale può essere autorizzato a partecipare a seminariaddetto ai servizi dell’appalto, convegni o congressi scientifici su materie per entrambi i lotti, sia in possesso delle seguenti certificazioni: • formazione generale e specifica per i lavoratori (8 ore) secondo l'art. 37 del d.lgs. 00/0000 x x.x.x. / xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxx xxx 00/00/0000; • formazione antincendio della durata di specifico interesse.
4. L'addestramento al tiro ed alle tecniche operative e l'aggiornamento professionale16 ore (rischio elevato), con accertamento dell'idoneità tecnica da effettuarsi anche con conferenze e seminari, sono attuati nel rispetto parte dei programmi di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22, comma 3, vigili del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395. Detti programmi dovranno prevedere corsi di durata non inferiore a tre giorni preferibilmente consecutivi da dedicare all'aggiornamento professionale in materia di interesse generalefuoco, ai quali parteciperà contestualmentesensi del d.lgs. 81/2008 art. 44, secondo aliquote da stabilire 46 del D.M. 10.03.1998, Allegato IX/X; • formazione per addetto di primo soccorso (12 ore), ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 45 e del D.M. 388/2003. Il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, assorbito nell’appalto, dovrà essere in sede perifericapossesso delle certificazioni sopra indicate, entro il termine di 1 anno dall’avvio del Servizio, con adeguata Formazione a carico dell’Appaltatore. Il personale non già operante o di nuova assunzione, dovrà già possedere tali certificazioni all’atto della presa di Servizio. L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo, a suo totale carico, di garantire il costante aggiornamento del proprio personale in servizio presso gli uffici della Polizia funzione del suo posizionamento nei vari servizi. Sempre a carico dell’Appalatore, in caso di Stato presenti nelle singole province.
5. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento nuovo personale da inserire nei servizi, dovrà essere previsto un periodo di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di cui all'art.22 comma 31, del D.P.R. 31.7.95 n. 395, affiancamento da trattare nell'ambito concordare con il DEC di ciascun UfficioLotto. La Direzione Centrale Altri eventuali corsi disciplinari di approfondimento che l’Appaltatore ritenesse opportune organizzare per gli Istituti il proprio personale sono da intendersi a suo totale carico. A parità oraria, l'Appaltatore deve garantire su richiesta la possibilità di Istruzione fornirà, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento.
6trasferire unità di personale tra servizi dello stesso Xxxxx. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, verifica la puntuale attuazione, L'Ateneo potrà in ogni provinciamomento chiedere la sostituzione delle risorse umane, delle attività compreso il Referente dell’Appaltatore, qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. L'Appaltatore deve adempiere alla richiesta di addestramento ed aggiornamento professionalesostituzione nel più breve tempo possible e comunque entro due giorni lavorativi dalla richiesta, formulando valutazioni sullo stato che sarà comunicata tramite PEC. L'esercizio di applicazione della normativa derivante dal presente accordo e le proposte ritenute necessarietale facoltà non comporterà oneri a carico del Politecnico.
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Samples: Capitolato Tecnico
Formazione e aggiornamento professionale. 1. Ai sensi dell'articolo 22La valutazione della formazione e dell'aggiornamento professionale sostenuti dal dipendente, commi 4 sarà effettuato con i seguenti criteri: Saranno valutati i titoli professionali e 5di studio, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995formalmente documentati, n. 395idonei ad evidenziare, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale.
2. I dipendenti appartenenti ai ruoli dei sanitari ed ai ruoli tecnici della Polizia di Stato dispongono ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative connesse alle materie di specifico interesse;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale nelle materie di specifico interesse.
3. Nei limiti delle 6 giornate annue disponibiliulteriormente, il personale può essere autorizzato livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della carriera ed attinenti al profili professionale di appartenenza. Pertanto si attribuiscono i seguenti punteggi: Corsi di specializzazione o perfezionamento almeno semestrali punti 1,00 - Abilitazione punti 2,00 - Corsi di specializzazione o perfezionamento almeno trimestrali punti 0,50 - come docente punti 0,30 - come discente con esami finali ECM punti 0,10 - come discente senza esami finali punti 0.05 - Idoneità a partecipare a seminariconcorsi pubblici superiore alla qualifica ricoperta punti 1,00 - Attività didattiche presso università, convegni scuole del SSN o congressi scientifici su materie di specifico interesse.
4. L'addestramento al tiro ed alle tecniche operative e l'aggiornamento professionale, da effettuarsi anche con conferenze e seminari, sono attuati nel rispetto dei programmi Enti autorizzati - per anno punti 1,00 Nel caso in cui in uno stesso anno didattico sia stato conferito l'incarico di insegnamento stabiliti dall'Amministrazione con le procedure previste dall'articolo 22in più corsi, comma 3gli altri Le Monografie e pubblicazioni saranno valutate solo se pertinenti alla posizione funzionale ricoperta e nel modo seguente: - Monografie punti 0,40 - Pubblicazioni punti 0,10 Alle pubblicazioni risultanti dal contributo di più coautori si assegna il punteggio previsto ridotto del 50%. - Diploma di Scuola Universitaria diretta ai fini speciali in tecniche organizzative nel settore sanitario (DAI o IID) o Master Universitario punti 1,00 ; - Diploma di Abilitazione a funzioni direttive o Master in Management o Coordinamento punti 1,00 - Diploma di Ostetrica punti 1,00 - Diploma di Assistente sanitario, del decreto del Presidente Assistente chirurgico punti 1,0 - Diploma di Vigilatrice d'infanzia, di Infermiere, Terapista della Repubblica 31 luglio 1995Riabilitazione, n.395Tecnico di Laboratorio,Tecnico di Neurofisiopatologia, Logopedista,.etc. Detti programmi dovranno prevedere corsi punti 1,00 - Diploma di durata non inferiore a tre giorni preferibilmente consecutivi da dedicare all'aggiornamento professionale in materia Infermiere Generico punti 0,50 - Attestato O.S.S. punti 0,40 - Attestato O.T.A. punti 0.25 - Attestato di interesse generaleAusiliario specializzato punti 0,25 - Attestato di informatica punti 0,50 - Attestato di dattilografia punti 0,25 Verranno, ai quali parteciperà contestualmenteinoltre, secondo aliquote da stabilire in sede periferica, personale in servizio presso gli uffici della Polizia di Stato presenti nelle singole provincevalutati titoli inerenti la professionalità e la responsabilità su dichiarazione dell'interessato.
5. Le residue giornate riservate all'aggiornamento professionale saranno utilizzate per l'approfondimento di specifiche tematiche di settore, secondo i criteri stabiliti dal Direttore Centrale degli Istituti di Istruzione, sentita la Commissione di cui all'art.22 comma 31, del D.P.R. 31.7.95 n. 395, da trattare nell'ambito di ciascun Ufficio. La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione fornirà, anche attraverso le strutture periferiche, i necessari supporti didattici e ad essa dovranno essere comunicati, in via preventiva, i nominativi dei dipendenti incaricati dell'insegnamento.
6. La commissione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, verifica la puntuale attuazione, in ogni provincia, delle attività di addestramento ed aggiornamento professionale, formulando valutazioni sullo stato di applicazione della normativa derivante dal presente accordo e le proposte ritenute necessarie.
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