Forme assicurative Clausole campione

Forme assicurative. Il contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus Malus, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio definiti in tariffa, variabili (in riduzione o in aumento) a seconda che siano presenti o meno sinistri nel periodo di osservazione, intendendosi: • per 1° periodo quello che inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della sua scadenza annuale; • per periodi successivi quelli che hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.
Forme assicurative. Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).
Forme assicurative. L’amministrazione comunale di Lugo non puo' essere in ogni caso ritenuta responsabile dei rischi che possono occorrere al contenuto di ogni esercizio posto nei locali del Pavaglione. L’affittuario deve, in particolare, garantirfe con apposita polizza assicurativa, singola o attraverso un unico "contratto/convenzione" tra tutti gli affittuari, la responsabilita’ civile per la conduzione del fabbricato (con un massimale di Euro 2.582.284,50) con l’estensione ai danni arrecati a terzi conseguenti ad incendio con un massimale unico di almeno Euro 258.228,45 . La polizza deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa verso l’amministrazione del comune di Lugo.
Forme assicurative. Il contratto è stipulato nella forma assicurativa Bonus Malus, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nei seguenti periodi di osservazione: - 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della sua scadenza annuale; - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Per i veicoli assicurati per la prima volta la classe d’ingresso è indicata in tariffa. Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo la tabella di conversione tra la classe di conversione universale (CU) riportata sull’attestazione e la classe ▇▇▇▇. La tabella di seguito riportata è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente. Tabella di conversione della classe di merito interna Classe Sara = Classe CU In mancanza della consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di più elevata. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus. La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso. La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dall’evoluzione delle classi di merito, sia in riduzione (Melius) sia in aumento (Pejus), in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al motoveicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa). La forma Bonus/Malus può prevedere un’ulteriore articolazione in classi di rischio, cui corrispondono livelli di premio variabili definiti in tariffa. Classe di collocazione in base ai sinistri osservati 0 sinistri 1 sinistro 2 sinistri 3 o più sinistri Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa Più 6 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in...

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  • POLIZZE ASSICURATIVE 33.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia 33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle polizze. 33.6. Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 33.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 33.8. Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.. 33.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

  • Garanzie assicurative L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • COPERTURE ASSICURATIVE A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

  • GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE In tema di cauzioni e garanzie che l’appaltatore sarà chiamato a presentare, si applicherà quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50, nonché deal Titolo VI del Regolamento D.P.R. 207 del 05/10/2010 . Prima della stipula del contratto, l’Impresa appaltatrice dovrà versare una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà versata nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro gg.15 a semplice richiesta della stazione appaltante. L'aggiudicatario deve stipulare altresì una polizza assicurativa nei modi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. del 18/04/2016 n° 50 copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.