Frequenza di prelievo Clausole campione

Frequenza di prelievo. La raccolta dei campioni deve essere svolta settimanalmente, quando non si desideri prendere in considerazione singoli eventi. Il prelievo avverrà il martedì mattina, con un intervallo di tolleranza di 12 ore (da lunedì pomeriggio a martedì pomeriggio), per evitare l’inizio di una nuova perturbazione o per permettere il termine di quella in corso. Oltre il limite del martedì pomeriggio si esegue comunque il campionamento. In caso di precipitazioni sporadiche, dopo prolungati periodi di siccità, il prelievo potrà essere eseguito per evento, previo accordo con il Centro di Coordinamento. Nel caso di precipitazioni particolarmente intense, tali da provocare il traboccamento dei campionatori, si dovrà provvedere ad un prelievo supplementare. I due gruppi di campioni (bulk a cielo aperto, sotto chioma, lungo il tronco, eventualmente wet e ruscellamento), raccolti nella prima e nella seconda parte dell’evento, vanno inviati separatamente al laboratorio di analisi. Nel caso dei campioni wet e bulk si provvede alla sostituzione dei recipienti di raccolta da eseguirsi anche nel caso in cui non siano avvenute precipitazioni; questo per evitare l’accumularsi di polvere e detriti nei campionatori bulk. La misura dei volumi si effettua in campo o, quando possibile, in un ambiente appositamente attrezzato in prossimità dell’area di studio. Si preparano i campioni cumulati (throughfall e stemflow). Si prelevano quindi le aliquote di campioni da inviare ai laboratori di analisi. Contemporaneamente al prelievo, o immediatamente dopo, si completano le schede di invio campioni pioggia (allegato 3), da spedire assieme ai campioni per il laboratorio di analisi. Le informazioni in esse contenute devono essere sempre interamente compilate, anche quando di carattere ripetitivo (esempio: area di prelievo ed Ente, persona responsabile del prelievo). Una copia della scheda deve essere trattenuta presso la stazione di prelievo. Per la spedizione dei campioni al laboratorio di analisi utilizzare le cassette termiche coibentate, fornite dall’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Xxxxxxxx Xxxxxxxx.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).