Common use of Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori Clause in Contracts

Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare comepiano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; – la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: la 12.1la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; la 12.2la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare comepiano come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; l’organizzazione 12.3l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; – la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.;

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Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: la - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; la - la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare comepiano come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; l’organizzazione - l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; la - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; segnalare - segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 del D.Lgs.81/08D.Lgs.. 81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 D.Lgs. 81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: la − la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; la − la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare comepiano come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; l’organizzazione − l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; la − la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; – la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.;

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Samples: Contract Agreement

Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: la - la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; la - la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare comepiano come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; l’organizzazione - l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; la - la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; segnalare - segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; - la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.alla

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Samples: Construction Contract

Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: la : a) la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; la ; b) la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare comepiano come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza; l’organizzazione ; c) l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; la ; d) la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; segnalare ; e) segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; – ; f) la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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Samples: Determination of Director

Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 90 3 del D.Lgs.81/08d.lgs. 494/96), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 5 del D.Lgs.81/08 d. lgs. 494/96 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 10 dello stesso decreto. Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità: la verifica– verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazionel’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; la verifica dell’idoneità – verificare l’idoneità del Piano Operativo operativo di Sicurezzasicurezza, da considerare comepiano come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano piano di Sicurezza sicurezza e Coordinamento coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi operativi di Sicurezzasicurezza; l’organizzazione - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; la verifica di - verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere; segnalare – segnalare e proporre al R.U.P.Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. Responsabile dei Lavori non adotti tti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro; – la sospensionesospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, delle le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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Samples: Contract of Works