FUSIONI ED ACQUISIZIONI Clausole campione

FUSIONI ED ACQUISIZIONI. Si conviene quanto segue: (I) alla data di effettiva acquisizione di titoli da parte di persona, ente o gruppo, di persone o di enti in concerto fra loro la cui acquisizione comporta il raggiungimento della titolarità di più del cinquanta per cento (50%) dei titoli liberi che rappresentano l’attuale diritto al voto per l’elezione degli ASSICURATI della SOCIETA’;oppure (II) alla data di effettiva fusione della SOCIETA’ con altro ente indipendentemente dal fatto che la SOCIETA’ sia o meno l’ente che emerge dalla fusione; oppure (III) alla data di effettivo consolidamento della SOCIETA’ con altro ente; oppure alla data di effettiva o sostanziale acquisizione dell’intera attività della SOCIETA’ da parte di altro ente, persona o gruppo di persone fra loro in concerto La presente POLIZZA non sarà applicabile alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da, od attribuibili a, ATTI ILLECITI commessi da parte o per conto di ASSICURATI successivamente a tale data.
FUSIONI ED ACQUISIZIONI. Si conviene quanto segue: (I) Alla data di effettiva acquisizione di titoli da parte di persona, ente o gruppo, di persone o di enti in concerto fra loro la cui acquisizione comporta il raggiungimento della titolarità di più del cinquanta per cento (50%) dei titoli liberi che rappresentano l’attuale diritto al voto per l’elezione degli ASSICURATI dell’ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE; oppure (II) Alla data di effettiva fusione dell’ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE con altro ente indipendentemente dal fatto che l’ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE sia o meno l’ente che emerge dalla fusione; oppure (III) Alla data di effettivo consolidamento dell’ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE con altro ente; oppure alla data di effettiva o sostanziale acquisizione dell’intera attività dell’ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE da parte di altro ente, persona o gruppo di persone fra loro in concerto La presente POLIZZA non sarà applicabile alle RICHIESTE DI RISARCIMENTO derivanti da, od attribuibili a, ATTI ILLECITI commessi da parte o per conto di ASSICURATI successivamente a tale data.
FUSIONI ED ACQUISIZIONI. Qualora la Società Leonardi S.p.A proceda ad una fusione o ad una acquisizione di altre società, c’è la possibilità di subentrare nelle responsabilità relative a violazione di norme anticorruzione commesse dalla società acquisita o fusa. In tal caso la Leonardi S.p.A potrebbe essere soggetta a danni reputazionali nonché all’applicazione di sanzioni qualora, tali violazioni dovessero essere successivamente accertate. Diventa pertanto fondamentale inserire nel contratto di acquisizione adeguate disposizioni anticorruzione o, prima della chiusura del contratto, valutare altre opzioni contrattuali al fine di evitare di dover subentrare in responsabilità.
FUSIONI ED ACQUISIZIONI. Se durante il periodo di assicurazione avviene una trasformazione, la Contraente dovrà darne notizia scritta all'Assicuratore entro 60 giorni dalla data della predetta trasformazione e, la copertura assicurativa prestata dalla presente polizza, si applicherà solo agli atti illeciti commessi prima dell'efficacia della predetta trasformazione.
FUSIONI ED ACQUISIZIONI. La garanzia si intende operante altresì per le richieste di risarcimento relative alla responsabilità imputabile all’Assicurato quale consulente in materia di fusioni ed acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

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  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Disposizioni della Borsa Denominazione a listino ufficiale ISIN Tipo strumento: ETF - Exchange Traded Fund Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazione: 07/02/2017 Mercato di quotazione: Borsa - Comparto ETFplus Segmento di quotazione: Segmento ETF INDICIZZATI - CLASSE 1 Specialista: SOCIETE GENERALE S.A. - IT0667 SOCIETA' EMITTENTE Denominazione: Multi Units France CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE E INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE vedi scheda riepilogativa DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 07/02/2017, gli strumenti indicati nella scheda riepilogativa verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione ETFplus. Allegati: - Scheda riepilogativa - Documento per la Quotazione Denominazione/Long Name Codice ISIN Trading Code Instrument Id Valuta negoziazione Exchange Market Size Differenziale Massimo di prezzo Quantitativo minimo di negoziazione Valuta denominazione Numero titoli Numero titoli al Indice benchmark / sottostante LYXOR IBX LIQ EM SOV MON EU HD UCITS ETF FR0013217700 EMBH 804954 EUR 1450 2 % 1 EUR 1000 03/02/17 Markit iBoxx USD Emerging Markets MID Price TCA Hedged TRI Denominazione/Long Name Natura indice TER – commissioni totali annue Dividendi (periodicità) LYXOR IBX LIQ EM SOV MON EU HD UCITS ETF Total Return 0,3 % SEMESTRALE Denominazione Classe e Valuta ISIN LYXOR UCITS ETF IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS Monthly Hedged D - EUR FR0013217700 LYXOR FTSE USA MINIMUM VARIANCE UCITS ETF C - USD FR0012726560 Data di deposito in CONSOB della Copertina: 6 febbraio 2017 Data di validità della Copertina: dal 7 febbraio 2017 La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.

  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • Modalità di esecuzione 1. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza puntualità e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dalla presente Convenzione e relativi allegati. 2. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. 3. L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali per l’immagine del Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse. 4. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente. 5. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo. 6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna: a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di FUC e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di FUC. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale. b) Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a FUC, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a FUC, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di FUC derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza. 7. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. In nessun caso FUC sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile. 8. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – FUC da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni FUC – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. 9. Infine, fermo restando quanto sopra e quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l’Appaltatore s’impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di FUC e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente FUC medesima da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a FUC, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da FUC per la propria difesa tecnica. 10. L’Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne FUC nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore s’impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Modalità di selezione La selezione avviene mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011, N. 243. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della lingua inglese possono essere svolte in forma telematica. La Commissione di selezione nella prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica. Nella stessa riunione la Commissione fissa altresì il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non si consegue l'idoneità. I criteri ed i parametri di valutazione sono resi pubblici, almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei. Successivamente la Commissione procede alla discussione con i candidati dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione, che potrà essere sostenuta, a scelta del candidato, in lingua italiana o in lingua inglese, non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica. Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione effettuerà una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dei candidati della lingua inglese. Dopo la discussione è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa. La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio e di titoli preferenziali, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore. La data, l'orario e la modalità di svolgimento della discussione dei titoli e della produzione scientifica vengono pubblicati sul sito di Ateneo e notificati a ciascun candidato, con un preavviso di almeno 20 giorni, all'indirizzo di posta elettronica, o di posta elettronica certificata, eletto quale esclusivo recapito ai fini della procedura. I candidati ammessi alla discussione pubblica, qualora svolta in forma telematica, riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica, prima dello svolgimento della stessa, un invito contenente il link per potervi accedere. Il link verrà inoltre pubblicato sul sito di Ateneo, anche al fine di garantirne la dovuta pubblicità. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione un documento di identità in corso di validità, preferibilmente il medesimo documento inviato assieme alla domanda. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale.