Disposizioni anticorruzione Clausole campione

Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 2. In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012. 3. In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano. L’appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi. 4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: la APSS, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l’appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la APSS medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l’appaltatore l’esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall’art 53 comma 16 ...
Disposizioni anticorruzione. 1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Gestore conferma di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di A.S.I.S. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.S.I.S. nei confronti del Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego con A.S.I.S.. 2. Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordine, si impegna, ai sensi dell'art. 1.2 del Codice di comportamento di A.S.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1/2016 dd. 26.01.2016, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. Il Codice di comportamento di A.S.I.S. è disponibile sul sito xxx.xxxx.xxxxxx.xx e il Gestore si impegna a trasmetterlo ai propri dipendenti. 3. A.S.I.S., accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. 4. A.S.I.S. esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti. 5. Il Gestore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale e dei propri addetti, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.
Disposizioni anticorruzione. 9.1 L‘Acquirente: i. agirà in conformità a tutte le leggi, regolamentazioni e normative applicabili in materia di lotta alla corruzione ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, il Foreign Corrupt Practices Act (legge statunitense sulle pratiche di corruzione all‘estero) e il Bribery Act britannico del 2010 (legge britannica anticorruzione), e a qualsiasi legislazione locale in materia di lotta alla corruzione (di seguito, i “Requisiti specifici”); ii. adotterà proprie politiche e procedure finalizzate a garantire la conformità ai Requisiti specifici e si impegnerà ad applicarle in modo opportuno; iii. segnalerà tempestivamente al Venditore qualsiasi richiesta di vantaggio finanziario indebito o di altro genere ricevuta dall‘Acquirente in relazione all‘adempimento degli impegni previsti dal Contratto; e iv. notificherà immediatamente al Venditore (per iscritto) se un pubblico ufficiale diventa un funzionario o dipendente dell‘Acquirente o acquisisce un interesse diretto o indiretto in relazione all‘attività dell‘Acquirente e l‘Acquirente garantisce di non avere pubblici ufficiali come responsabili, funzionari o dipendenti alla data di stipula di un Contratto tra le Parti.
Disposizioni anticorruzione. 1. Nella realizzazione del servizio oggetto del presente Contratto vanno rispettati, ove compatibili con la normativa di settore applicabile all’Arranger, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale di Lazio Innova, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente Contratto. 2. L’Arranger prende atto degli obblighi di pubblicità e trasparenza connessi alla stipula del presente Contratto sussistenti in capo a Lazio Innova per effetto della normativa vigente ed autorizza espressamente Lazio Innova, al fine dell’assolvimento dei medesimi, alla divulgazione dei contenuti dell’incarico e alla pubblicazione sul sito istituzionale di Lazio Innova della ragione sociale dell’Arranger aggiudicatario e dei corrispettivi liquidati al medesimo.
Disposizioni anticorruzione. L’incaricato si obbliga ad accettare e a rispettare, in applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, reperibile nel sito del Comune di Pordenone, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi di condotta potrà configurare causa di risoluzione del rapporto di cui al presente disciplinare.
Disposizioni anticorruzione. 12.1 Il Fornitore si impegna rispettare (e farà in modo che i soggetti ad esso associati (i) non indurrà (né direttamente, né indirettamente) alcun dipendente, agente o subfornitore di RS a fare concessioni o conferire vantaggi al Fornitore e si asterrà e si rifiuterà dal compiere qualsivoglia condotta in cambio di doni, denaro o altri incentivi; (ii) non farà, né ometterà di fare alcunché che possa comportare la violazione dei Relativi Requisiti da parte di RS o indurre RS a tale violazione; (iii) darà comunicazione tempestivamente a RS circa eventuali richieste o domande di indebiti vantaggi finanziari o di altra natura pervenute al Fornitore in relazione all’esecuzione del presente accordo; (iv) adotterà e manterrà in essere per tutta la durata del presente accordo le proprie policies e procedure, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure atte a garantire il rispetto dei Relativi Requisiti e fornirà tempestivamente copia o darà accesso a tali policies su richiesta di RS. 12.2 Il Fornitore è a conoscenza che ai dipendenti di RS è fatto divieto di: (i) accettare doni di valore, prestiti, intrattenimenti eccessivi o altri favori ingenti da società o privati che fanno affari con RS o cercano di farli; (ii) richiedere regali o altri favori da società o privati che fanno affari con RS o cercano di farli. 12.2 L’intrattenimento è accettabile solo se ha finalità aziendali giustificabili. Deve essere di natura ragionevole, tale per cui i dipendenti, gli agenti o i contraenti di RS siano in grado di contraccambiare. 12.3 Le limitazioni finanziarie sui doni e l’intrattenimento sono contenute nella Policy Anticorruzione di RS. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta. 12.4 Eventuali violazioni dell’articolo 12 costituiscono violazioni sostanziali che non consentono riparazione.
Disposizioni anticorruzione. 12.1 L'Ente e lo Sponsor si impegnano a rispettare le leggi anticorruzione applicabili in Italia. 12.2 Lo Sponsor conferma di aver adottato misure di vigilanza e controllo per garantire il rispetto e l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo italiano n. 231 dell'8 giugno 2001 e, laddove applicabili e non in conflitto con le leggi in Italia, di coprire i principi dello US Foreign Corrupt Practices Act e dei suoi emendamenti. L'Ente e le sue strutture cliniche e amministrative si impegnano a collaborare in buona fede in conformità alle disposizioni di legge italiane sopra citate e collaboreranno con il personale e il management dello Sponsor per facilitare la piena e accurata attuazione degli obblighi che ne derivano e l'implementazione delle procedure operative sviluppate dallo Sponsor a tale scopo. 12.3 Ai fini della Legge 190 del 6 novembre 2012 ("Legge Anticorruzione") e successive modifiche, l'Ente conferma di aver adottato il Piano Triennale Anticorruzione. 12.4 L'Ente e lo Sponsor si informeranno immediatamente di qualsiasi violazione del presente articolo da parte dell'altra Parte, di cui vengano a conoscenza, e forniranno informazioni e documenti completi, per tutte le indagini del caso. 12.5 Lo Sponsor può divulgare i termini del presente Contratto o eventuali emendamenti al presente Contratto per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti delle leggi sulla protezione dei dati. 12.6 La violazione di qualsiasi disposizione del presente articolo costituirà grave inadempimento del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora venga leso il rapporto di fiducia tra le Parti.
Disposizioni anticorruzione. L’appaltatore, nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale dipendente, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quartu Sant’Elena, dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”), nonché del pato di integrità approvato dalla Giunta Comunale ai sensi della L.190/2017, che pur non essendo materialmente allegati al presente capitolato ne costituiscono parte integrante e sostanziale essendo visibili sul sito istituzionale di questa Stazione Appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Disposizioni anticorruzione. 1. Nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della cor- ruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzio- nale dell’Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del con- tratto. 2. L’Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Novate Milanese, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell’adem- pimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell’Ente e segnalando situazioni di illecito nell’Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.