Common use of Garanzia delle opere Clause in Contracts

Garanzia delle opere. Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) l'Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorni 3650 decorrente dalla data di approvazione del collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile già esistente. Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., l’Esecutore ha l’obbligo di garantire le opere non rientranti nei casi previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di approvazione del collaudo. Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a giudizio dell'Appaltante non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione (se non posta a carico dell’Esecutore medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell’Appaltante. L’Esecutore può affidare l’esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione all’Appaltante. Anche in questo caso l’Esecutore rimane obbligato nei confronti dell’Appaltante. In caso di mancato intervento dell’Esecutore, l’Appaltante farà intervenire altro soggetto addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali) all’Esecutore. L’Appaltante potrà rivalersi anche sulla rata di saldo.

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Samples: www.sogeiimola.com, www.comune.lungro.gov.it, www.provincia.modena.it

Garanzia delle opere. Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) l'Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorni 3650 decorrente dalla data di approvazione del collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile già esistente. Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., l’Esecutore ha l’obbligo di garantire le opere non rientranti nei casi previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di approvazione del collaudo. Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a giudizio dell'Appaltante non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione (se non posta a carico dell’Esecutore medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originaliche presentano vizi di costruzione, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell’Appaltante. L’Esecutore può affidare l’esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione all’Appaltante. Anche in questo caso l’Esecutore rimane obbligato nei confronti dell’Appaltante. In caso di mancato intervento dell’Esecutore, l’Appaltante farà intervenire altro soggetto addebitandone le spese (oltre al 17% 17 per spese generali) all’Esecutore. L’Appaltante potrà rivalersi anche sulla rata di saldo.

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Samples: Contratto Per Lavori Di Completamento Sala Polivalente in Comune Di Borgo Tossignano (Bo) – c.i.g. Cup

Garanzia delle opere. Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) l'Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorni 3650 giorniN decorrente dalla data di approvazione del collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile già esistente. Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., l’Esecutore ha l’obbligo di garantire le opere non rientranti nei casi previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di approvazione del collaudo. Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a giudizio dell'Appaltante non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione (se non posta a carico dell’Esecutore medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell’Appaltante. L’Esecutore può affidare l’esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione all’Appaltante. Anche in questo caso l’Esecutore rimane obbligato nei confronti dell’Appaltante. In caso di mancato intervento dell’Esecutore, l’Appaltante farà intervenire altro soggetto addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali) all’Esecutore. L’Appaltante potrà rivalersi anche sulla rata di saldo.

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Samples: www.comune.laterina.ar.it

Garanzia delle opere. Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) l'Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorni 3650 giorniO …. decorrente dalla data di approvazione del collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile già esistente. Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., l’Esecutore ha l’obbligo di garantire le opere non rientranti nei casi previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di approvazione del collaudo. Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a O Massimo gg 3650 (10 anni) per beni immobili (art. 1669 C.C.). giudizio dell'Appaltante non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione (se non posta a carico dell’Esecutore medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell’Appaltante. L’Esecutore può affidare l’esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione all’Appaltante. Anche in questo caso l’Esecutore rimane obbligato nei confronti dell’Appaltante. In caso di mancato intervento dell’Esecutore, l’Appaltante farà intervenire altro soggetto addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali) all’Esecutore. L’Appaltante potrà rivalersi anche sulla rata di saldo.

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Samples: egov.hseweb.it