Common use of Garanzia dello Stato Clause in Contracts

Garanzia dello Stato. 4.20.1 In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario. 4.20.2 Il Finanziamento Agevolato è concesso dalla CDP nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le esposizioni di CDP; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o non proseguire, ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora recedere dai propri obblighi contrattuali derivanti dal e/o risolvere il (ovvero dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento senza che il Soggetto Beneficiario o la Banca Finanziatrice abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, la Banca Finanziatrice dovrà inserire nel relativo Contratto di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà e rimedi contrattuali, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector

Garanzia dello Stato. 4.20.1 Le Parti prendono atto e accettano che la CDP aderisce alla presente Convenzione nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le proprie esposizioni pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire l’operatività disciplinata dalla presente Convenzione ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati; ovvero ancora recedere dalla e/o risolvere la Convenzione (e/o i Contratti di Finanziamento), senza che le altre Parti abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, ciascuna Banca Finanziatrice dovrà inserire nei Contratti di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamenti già stipulati e l’esercizio dei suddetti rimedi contrattuali, secondo quanto meglio previsto nelle Linee Guida. In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario. 4.20.2 Il Finanziamento Agevolato è concesso dalla CDP nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le esposizioni di CDP; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o non proseguire, ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora recedere dai propri obblighi contrattuali derivanti dal e/o risolvere il (ovvero dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento senza che il Soggetto Beneficiario o la Banca Finanziatrice abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, la Banca Finanziatrice dovrà inserire nel relativo Contratto di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà e rimedi contrattuali, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector

Garanzia dello Stato. 4.20.1 Le Parti prendono atto e accettano che la CDP aderisce alla presente Convenzione nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le proprie esposizioni pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire l’operatività disciplinata dalla presente Convenzione, ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati, ovvero ancora recedere dalla e/o risolvere la Convenzione (e/o i Contratti di Finanziamento), senza che le altre Parti abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, ciascuna Banca Finanziatrice dovrà inserire nei Contratti di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamenti già stipulati e l’esercizio dei suddetti rimedi contrattuali, secondo quanto meglio previsto nelle Linee Guida. In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario. 4.20.2 Il Finanziamento Agevolato è concesso dalla CDP nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le esposizioni di CDP; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o non proseguire, ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora recedere dai propri obblighi contrattuali derivanti dal e/o risolvere il (ovvero dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento senza che il Soggetto Beneficiario o la Banca Finanziatrice abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, la Banca Finanziatrice dovrà inserire nel relativo Contratto di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà e rimedi contrattuali, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Accordo Modificativo Della Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti

Garanzia dello Stato. 4.20.1 In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario. 4.20.2 Il Finanziamento Agevolato è concesso dalla CDP nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le esposizioni di CDP; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o non proseguire, ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati ovvero ancora recedere dai propri obblighi contrattuali derivanti dal e/o risolvere il (ovvero dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto di Finanziamento senza che il Soggetto Beneficiario o la Banca Finanziatrice finanziatrice abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, la Banca Finanziatrice dovrà inserire nel relativo Contratto di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà e rimedi contrattuali, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni.

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Samples: Addendum Alla Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti

Garanzia dello Stato. 4.20.1 In caso di escussione da parte di Le Parti prendono atto e accettano che la CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario. 4.20.2 Il Finanziamento Agevolato è concesso dalla CDP aderisce al presente Addendum alla Convenzione nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le esposizioni di CDPproprie esposizioni; pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire, proseguire l’operatività disciplinata dalla presente Convenzione ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati stipulati; ovvero ancora recedere dai propri obblighi contrattuali derivanti dal dalla e/o risolvere il la Convenzione (ovvero dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ai sensi del) Contratto e/o i Contratti di Finanziamento Finanziamento), senza che il Soggetto Beneficiario o la Banca Finanziatrice le altre Parti abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, la ciascuna Banca Finanziatrice dovrà inserire nel relativo Contratto nei Contratti di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà e rimedi contrattualifacoltà, ivi inclusa la sospensione delle erogazionierogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati e l’esercizio dei suddetti rimedi contrattuali, secondo quanto meglio previsto nelle Linee Guida. In caso di escussione da parte della CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale della CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti della CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario.

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Samples: Addendum Alla Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti