Garanzia e Gestione resi Clausole campione

Garanzia e Gestione resi. Il fornitore assume l'obbligo di garantire alla Stazione appaltante il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per tutto il periodo di garanzia (24 mesi dalla data di consegna dell’articolo), senza alcun onere aggiuntivo. Il fornitore è tenuto in particolare: ▪ a garantire, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare della Stazione appaltante, che gli articoli forniti siano esenti da vizi palesi od occulti, di origine o di fabbricazione, e in tutto conformi a quanto prescritto dalla Stazione appaltante. ▪ a garantire che gli articoli conservino le caratteristiche tecniche richieste per tutto il periodo di garanzia e, nel contempo, a garantire il buon funzionamento in esercizio degli stessi. Il fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne la Stazione appaltante da eventuali controversie che dovessero insorgere su materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura. Nel caso di difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo: la mancata corrispondenza per modello, formato e/o tipologia e/o personalizzazione, integrità del confezionamento e/o dell’imballaggio, tra prodotti richiesti e prodotti consegnati, prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso (numero di articoli) tra la Richiesta di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate successivamente alla data di consegna, la Stazione appaltante invierà una contestazione scritta, anche a mezzo PEC, al Fornitore, attivando le pratiche di reso, secondo quanto di seguito disciplinato. Il ritiro della merce in eccesso o la sostituzione degli articoli, la cui non conformità è stata rilevata in un momento successivo alla consegna, dovranno essere effettuati senza alcun onere per la Stazione appaltante entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e il Fornitore dovrà concordare con il Punto ordinante le modalità di ritiro. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali indicate ai successivi paragrafi 12.6 (per difformità rilevate successivamente alla data di consegna) e 12.7, per ogni giorno di ritardo. Il Fornitore sarà tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti. Per le consegne errate rilevate in sede di consegna (o nelle successive 24 ore lavorative) si applicano le penali indicate al successivo paragrafo 12.5 a partire dal giorno lavorativo alla richiesta. Al positivo completamento dell’attività di ritiro dei pro...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).