Eventuali controversie Clausole campione

Eventuali controversie. 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Accordo. 2. Per qualsiasi controversia che eventualmente dovesse insorgere circa l’esecuzione o l’interpretazione del presente Accordo, il Foro competente è quello di Roma.
Eventuali controversie. La soluzione di eventuali controversie sull'applicazione ed interpretazione della presente convenzione sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, facoltizzati fin d'ora a decidere irritualmente, di cui due saranno nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà designato d'intesa tra i primi due o in
Eventuali controversie. 1. Qualora insorgessero controversie contro terzi connesse all'uso del Marchio, ciascuna delle Parti si impegna a comparire in giudizio a semplice richiesta dell'altra Parte. 2. Le spese di giudizio saranno sostenute da ciascuna delle Parti per quanto di competenza. 3. Ogni decisione sulle politiche e le strategie di difesa del Marchio o sulla scelta dei legali e/o dei consulenti saranno prese di comune accordo. In caso di disaccordo prevarrà la volontà della Fondazione. 4. Gli accordi di cui sopra sono validi anche per le opposizioni amministrative.
Eventuali controversie. La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente contratto che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Foggia.
Eventuali controversie. 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presenza Convenzione. 2. Per qualsiasi controversia che eventualmente dovesse insorgere circa l’esecuzione o l’interpretazione della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Roma.
Eventuali controversie. La parti si impegnano a risolvere in via bonaria e transattiva eventuali controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione e/o dall’applicazione della presente convenzione. In ogni caso, il comportamento delle stesse sarà improntato alla massima correttezza e buona fede, nonché al rispetto della normativa vigente.
Eventuali controversie. Le parti si impegnano a tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e buna fede, nonché al rispetto delle norme vigenti. Si impegnano altresì a risolvere in via bonaria ogni eventuale questione o controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e/o dall’applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo il foro competente è quello di Tivoli.
Eventuali controversie. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione del servizio e delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse, che si impegnano a esperire ogni tentativo di amichevole composizione. In difetto, ogni e qualsiasi controversia sorta in diretta connessione con il presente atto sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dagli altri arbitri. La Compagnia potrà procedere in ogni caso all’interruzione del servizio qualora si verifichino ritardi di oltre 90 giorni dalla data ultima stabilita per il pagamento dei compensi. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d’uso. Per quanto non espressamente pattuito e previsto dal presente accordo, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

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  • Controversie Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 21, 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. All’IVASS L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. PRIMA DI RICORRERE PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Verificata la fondatezza del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, in presenza di una richiesta di risarcimento non superiore a 15.000€, eventuali controversie che possono essere trattate anche per il tramite della Conciliazione paritetica. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO