Common use of GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA Clause in Contracts

GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA. 1. Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs 50/2016 , è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto 3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 8. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA. 1. Ai sensi degli arttdell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 93 e 103 del D. Lgs 50/2016 n. 163/2006, l’Appaltatore è richiesta obbligato a costituire una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione Qualora l’aggiudicazione avvenga con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento10% (diecipercento), la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20% (ventipercento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20% (ventipercento). 2. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto 3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedecorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, nel limite massimo attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 75 50% (cinquantapercento) dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% (cinquepercento) dell'iniziale ammontare per cento dell’iniziale ogni ulteriore 10% (diecipercento) di importo garantitodei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentedella Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzioneil raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale 25% (venticinquepercento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123. 4. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto. 5. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione viene prestata a provvisoria da parte della Committente, che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006. 6. La garanzia dell’adempimento copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del assunte col contratto d’appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore ad Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 57. La stazione appaltante Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 68. La garanzia fidejussoria fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, incamerata parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione totalmente dalla Committente ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 8. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, ; in caso di raggruppamenti temporaneivariazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria la medesima garanzia può essere ridotta in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37riduzione degli importi contrattuali, comma 5, del codice. Nel mentre non è integrata in caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile aumento degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Construction Contract

GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA. 1. Ai sensi degli artt. 93 e 103 L'appaltatore per la sottoscrizione del D. Lgs 50/2016 contratto deve costituire una garanzia, è richiesta una denominata "garanzia fidejussoria, definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, pari al 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016 – cui si rinvia -, entro 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di comunicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20% (venti per cento. 2). Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto 3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e contratto, del risarcimento dei di danni derivanti dall’eventuale inadempimento derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque che l’ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la risarcibilità del maggior danno. 5cauzione risultasse insufficiente. La stazione appaltante ha cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione contratto fino al suo termine e non siano stati regolati Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria regolare adempimento da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi. 8. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

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Samples: Service Agreement

GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA. 1. Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs 50/2016 , è richiesta La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10%. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, pari al 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016 – cui si rinvia - , entro 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di comunicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20% (venti per cento. 2). Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto 3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e contratto, del risarcimento dei di danni derivanti dall’eventuale inadempimento derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque che l’ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la risarcibilità del maggior danno. 5cauzione risultasse insufficiente. La stazione appaltante ha cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria regolare adempimento da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi. 8. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

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Samples: Service Agreement

GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA. 12. Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs 50/2016 Come definito dal Codice dei contratti Pubblici, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. 23. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 103 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 34. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 45. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 56. La stazione Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 67. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 78. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione Stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria ai sensi Codice dei contratti pubblici. 89. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA. 1. Ai sensi degli artt. 93 e 103 L'appaltatore per la sottoscrizione del D. Lgs 50/2016 contratto deve costituire una garanzia, è richiesta una denominata "garanzia fidejussoria, definitiva" a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, pari al 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016 – cui si rinvia - , entro 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di comunicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20% (venti per cento. 2). Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 113 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto 3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e contratto, del risarcimento dei di danni derivanti dall’eventuale inadempimento derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque che l’ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la risarcibilità del maggior danno. 5cauzione risultasse insufficiente. La stazione appaltante ha cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 7. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria regolare adempimento da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi. 8. Ai sensi dell’art. 128 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

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Samples: Service Agreement