Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L’affidatario, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ……………. ( ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Samples: Construction Contract, Contratto Di Progetto Esecutivo
Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L’affidatario, ai sensi dell’art. 113103, comma 1 1, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 16350, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ………………………. ( (………………………..). La cauzione definitiva, come stabilito dall’artdell’art. 113103, comma 3 5, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 163 50 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L’affidatario, ai sensi dell’art. 113103, comma 1 1, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 16350, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… ............ n. …………. ............. in data ……………… .................. . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata fidejussoriaaumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( ............... (..............). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ……………............................ (. ( ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’artdell’art. 113103, comma 3 5, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 163 50 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Samples: Contract for Completion of Works
Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L’affidatario, ai sensi dell’art. 113103, comma 1 1, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 16350, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. n in data ……………… . – (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ………………………. ( (………………………..). La cauzione definitiva, come stabilito dall’artdell’art. 113103, comma 3 5, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 163 50 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Samples: Appalto
Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L’affidatarioL’appaltatore, ai sensi dell’art. 113103, comma 1 1, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 16350, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento 10% dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di delle somme eventualmente corrisposte pagate in più dalla stazione appaltanteall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficientel'Appaltatore, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( (… ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ………………………. ( (… ). Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria. La cauzione definitivagaranzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, come stabilito dall’artla reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata svincolata, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale dell'80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di benestare emissione del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario certificato di collaudo provvisorio o del concessionario, degli stati comunque fino a dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti risultante dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123relativo certificato.
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Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L’affidatario, ai sensi dell’art. 113103, comma 1 1, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 16350, ha costituito una garanzia fidejussoria fideiussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di € . , (euro …………… ( / ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di € . , (euro ……………. ( / ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’artdell’art. 113103, comma 3 5, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 163 50 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Samples: Contract for the Construction of a Children's Playroom
Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L’affidatario, ai sensi dell’art. 113103, comma 1 1, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 16350, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ………………………. ( (………………………..). La cauzione definitiva, come stabilito dall’artdell’art. 113103, comma 3 5, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 163 50 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Samples: Contract for Works
Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L’affidatario, ai sensi dell’art. 113103, comma 1 1, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 16350, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( (… ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ………………………. ( (… ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’artdell’art. 113103, comma 3 5, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 163 50 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi 8.2. Polizza assicurativa per rischi di polizza tipo esecuzione e responsabilità civile per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 12350, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società ………… n. ………….. in data ………….. per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro ……………… (… ), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 4 salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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Garanzia per mancato o inesatto adempimento. L’affidatario, ai sensi dell’art. 113103, comma 1 1, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 16350, ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante: – fidejussione assicurativa della società ………… n. …………. in data ……………… . (caso 1) Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… ( ). (caso 2) Poiché il ribasso offerto dall’affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo è di euro ………………………. ( ). La cauzione definitiva, come stabilito dall’artdell’art. 113103, comma 3 5, del D.Lgs. 12 decreto legislativo 18 aprile 20062016, n. 163 50 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto