CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE Clausole campione

CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. Art. 13 Sub - appalto
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE b)Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. La Garanzia contrattuale per la stipula del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo allo scadere del periodo di garanzia aggiudicato. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della SA. La garanzia fideiussoria è svincolata nel limite del 75 per cento dell’iniziale importo garantito a conclusione del quarto anno di garanzia e solo nel caso di offerte aggiudicate che prevedano una durata della garanzia stessa maggiore di quattro anni. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, di apposita certificazione, in originale o in copia autentica, attestante la maturazione del diritto allo svincolo stesso. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della SA. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la garanzia fideiussoria, prevista dall'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/06 è ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Alla scadenza del contratto, liquidati i conti e definite le eventuali vertenze e contestazioni e a condizione che il gestore dimostri di aver assolto ad ogni obbligo di sua spettanza, l’Azienda rilascerà il nulla osta ai fini dello svincolo...
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all'Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria sull'importo contrattuale pari al 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 113 D.Lgs. 163/06 e sue mm. e ii.). La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto a costituire inoltre, da ritenersi compensate nel corrispettivo dell'appalto, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante: - un'assicurazione RCT per il massimale di € 500.000,00 per danni a persone, a cose e animali; tale polizza deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo", fino alla emissione del certificato di collaudo; - un'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere con massimale pari al 20 % dell'ammontare contrattuale, fino alla emissione del certificato di collaudo. - con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza per responsabilità civile verso terzi, di durata decennale, a copertura dei rischi verso terzi per rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un massimale di € 500.000,00 (art. 129.c.2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). - prima del pagamento della rata di saldo deve stipulare una polizza assicurativa di pari importo valida fino alla data del certificato di collaudo (art, 141 c.9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.). Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna de...
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. 5 Art. 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 7
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. La cauzione definitiva, in forma di garanzia fideiussoria, deve essere prestata e resterà vincolata secondo le modalità stabilite dall’art. 103 del Codice degli Appalti. In aggiunta alla cauzione definitiva di cui sopra e a tutte le garanzie fissate dal Codice Civile, l’appaltatore si obbliga a stipulare:
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. 7 ART.13 CESSIONEDEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 7
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE a) per la partecipazione alla procedura negoziata, viene richiesto al concorrente una garanzia provvisoria del 2% del valore dell’Accordo Quadro (€ 74.364,00). La polizza deve essere intestata al Con.Ge.S.I., ex art. 93 del D.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art.48del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti .fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell’art. 75 del Codice degli Appalti, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. In conformità all’art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 101 del D.P.R. n° 554/99 l’appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria redatta secondo le prescrizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 ed in particolare secondo lo S chema tipo 1.2 di cui allo stesso decreto, rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, o intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, del Codice degli Appalti, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. In aggiunta alle cauzioni di cui sopra e a tutte le garanzie fissate dal Codice Civile, l’appaltatore si obbliga a stipulare:
CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. 1) Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.