Common use of Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore Clause in Contracts

Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare all’Agenzia – con le modalità definite dal successivo paragrafo 4.4.2.1 – una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, sotto forma di fideiussione o cauzione, di importo non inferiore al 2% del valore annuale dell’appalto, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui oltre. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. In particolare, per ciascun lotto deve essere costituita una garanzia provvisoria pari ai seguenti importi: Lotto1: € 98.000,00 Lotto 2: € 86.000,00 Lotto 3: € 76.000,00 In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’offerente, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Agenzia. La fideiussione potrà essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà: avere una validità di almeno 270 (duecentosettanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 cod.civ.; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documento. La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: - in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento, - in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, - in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, - in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo. L’Agenzia è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria: - in caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario; - in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale; - in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; - e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. Al secondo classificato e all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto. In espressa deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.3 con riferimento al formato dei documenti di offerta e alle modalità di invio per via telematica attraverso il Sistema, la garanzia provvisoria può essere inviata e fatta pervenire all’Agenzia entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare all’Agenzia – con le modalità definite dal successivo paragrafo 4.4.2.1 – altresì allegare una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 93 del D.LgsD.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. n. 163/2006, sotto forma di fideiussione o cauzione, di importo non inferiore La garanzia a favore della Stazione Appaltante è pari al 2% del valore annuale dell’appalto, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta due per cento) per dell’importo a base d’asta. Più precisamente, l’importo è il seguente: • LOTTO UNICO: € 20.000,00 (ventimila/00); La garanzia dovrà avere i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui oltre. Si precisa inoltre cheseguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) quanto elementi essenziali del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese documento che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. In particolare, per ciascun lotto deve essere costituita una garanzia provvisoria pari ai seguenti importicompone l’offerta: Lotto1: € 98.000,00 Lotto 2: € 86.000,00 Lotto 3: € 76.000,00 In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’offerente, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Agenzia. La fideiussione potrà essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovrà: avere una validità di almeno 270 (duecentosettanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e prevedere espressamente: espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 cod.civ.principale; • prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civilecod. civ.; l’operatività della garanzia medesima • prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni, a giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante; • contenere altresì l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi alla copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 113 83 del D.LgsD. Lgs. n. 163/200650/2016 e ss.mm.ii.; L’importo della garanzia può essere ridotto come previsto dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, per l’esecuzione conformemente a quanto indicati all’ art. 93, comma 5, del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documentocodice. La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: - in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento, - in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, - in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, - in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo. L’Agenzia è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria: - in caso di copre la mancata sottoscrizione del Contratto per contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatarioriconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - in caso la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Le modalità di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell’art. 93 del possesso dei requisiti di capacità moraleD.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; - in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; - e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. Al secondo classificato e all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula potrà essere costituita, a scelta del contratto. In espressa deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.3 con riferimento al formato dei documenti di offerta e alle modalità di invio per via telematica attraverso il Sistemaconcorrente, la garanzia provvisoria può essere inviata e fatta pervenire all’Agenzia entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offertetramite:

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare all’Agenzia – con le modalità definite dal successivo paragrafo 4.4.2.1 – a FMI una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs. n. 163/2006, sotto forma di fideiussione o cauzione, 50/2016 di importo non inferiore pari ad euro 16.000,00 (sedicimila/00), con validità fino al 2% del valore annuale dell’appalto, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema termine di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui oltre. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo validità dell’offerta indicato nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. In particolare, per ciascun lotto deve essere costituita una garanzia provvisoria pari ai seguenti importi: Lotto1: € 98.000,00 Lotto 2: € 86.000,00 Lotto 3: € 76.000,00 In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’offerente, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’AgenziaBando. La fideiussione potrà essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo dovrà prevedere, a pena di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovràesclusione: avere una validità di almeno 270 (duecentosettanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e prevedere espressamente: - la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 cod.civ.principale; - la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; l’operatività della garanzia medesima - la sua operatività entro quindici giorni, a giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltanteFMI. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata: - da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, la FMI si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; l’impegno oppure, in alternativa - da sottoscrizione del fideiussore stesso a rilasciare garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del sottoscrittore. Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia fideiussoriaprovvisoria ne fosse sprovvista, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documentola FMI provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La cauzione garanzia provvisoria dovrà essere prodotta: - in caso di R.T.I. RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento, ; - in caso di R.T.I. RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, ; - in caso di consorzio Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio; - in caso di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituitoConsorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, ; - in caso di consorzio ordinario di concorrenti Consorzi di cui all’art. 3445, comma 12, lett. eb) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 3493, comma 18, del D.Lgs. n. 163/200650/2016, dal Consorzio medesimo. L’Agenzia è legittimata all’incameramento il concorrente dovrà, a pena d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria: - in , l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo “albo” di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario. In caso di mancata sottoscrizione cauzione provvisoria costituita in contanti: (i) il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario con iban: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 intestato alla FMI; (ii) dovrà essere presentata una copia del Contratto versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per fatto dell’aggiudicatario; - in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offertal’esecuzione del contratto, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale; - in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contrattoove il concorrente risultasse aggiudicatario, nel termine stabilito; - e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla garasopra menzionata. La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazioneviene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto, per fatto del concorrente aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. Al secondo classificato e all’aggiudicatario la L’importo della garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto. In espressa deroga a quanto previsto dal indicato al paragrafo 4.3 con riferimento al formato dei documenti di offerta e alle modalità di invio per via telematica attraverso il Sistema, la garanzia provvisoria precedente può essere inviata e fatta pervenire all’Agenzia entro diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte:concorrente sia in possesso.

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Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore. Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare all’Agenzia – con le modalità definite dal successivo paragrafo 4.4.2.1 – altresì allegare una La garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, sotto forma di fideiussione o cauzione, di importo non inferiore a favore della Stazione Appaltante pari al 2% del valore annuale dell’appalto, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta due per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema dell’importo a base d’asta (calcolato sul valore triennale) di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui oltre. Si precisa inoltre che, in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. In particolare, per ciascun lotto deve essere costituita una garanzia provvisoria pari ai seguenti importiper cui si presenta l’offerta. Più precisamente, gli importi sono i seguenti: Lotto1• Lotto 1: € 98.000,00 4.200,00 (quattromiladuecento/00) • Lotto 2: € 86.000,00 7.800,00 (settemilaottocento/00) • Lotto 3: € 76.000,00 3.000,00 (tremila/00) • Lotto 4: € 3.600,00 (tremilaseicento/00) In caso di partecipazione a più lotti lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. La cauzione In alternativa, il concorrente potrà essere presentata, presentare un’unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo lotto cui intende partecipare. Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a scelta dell’offerentepena esclusione, in titoli quanto elementi essenziali del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Agenzia. La fideiussione potrà essere, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993 n.385, documento che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione dovràcompone l’offerta: avere una validità di almeno 270 (duecentosettanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e prevedere espressamente: espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 cod.civ.principale; • prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civilecod. civ.; l’operatività della garanzia medesima • prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni, a giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante; • contenere altresì l’impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi alla copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 113 83 del D.LgsD. Lgs. n. 163/200650/2016 e ss.mm.ii.; • in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio). L’importo della garanzia può essere ridotto come previsto dal comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia provvisoria deve avere efficacia per l’esecuzione almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, conformemente a quanto indicati all’ art. 93, comma 5, del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documentocodice. La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: - in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento, - in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, - in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio, - in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo. L’Agenzia è legittimata all’incameramento della garanzia provvisoria: - in caso di copre la mancata sottoscrizione del Contratto per contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell’aggiudicatarioriconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; - in caso la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Le modalità di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto al comma 9 dell’art. 93 del possesso dei requisiti di capacità moraleD.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; - in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito; - e, comunque, in caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione. Al secondo classificato e all’aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula potrà essere costituita, a scelta del contratto. In espressa deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.3 con riferimento al formato dei documenti di offerta e alle modalità di invio per via telematica attraverso il Sistemaconcorrente, la garanzia provvisoria può essere inviata e fatta pervenire all’Agenzia entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offertetramite:

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi Di Copertura Assicurativa