GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA Clausole campione

GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. 1. La Ditta ha provveduto a rilasciare la polizza fidejussoria n. xxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxx di xxxxx (XX), in xxxxxxx xxx xxxxxxxx dell’importo di € xxxx,xx a garanzia dell’assolvimento degli obblighi contrattuali. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Ditta della documentazione dell’avvenuta esecuzione.============================ 3. La Ditta ha provveduto a rilasciare polizza assicurativa per i danni alle persone e alle cose che potrebbero derivare a causa del servizio e/o per colpa dei suoi operatori, n. xxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxx di xxxxx (XX), in xxxxxxx xxx xxxxxxxx dell’importo di € xxxx,xx.===================================
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione: a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 7, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all’art. 103 del d. lgs. 50/2016, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 103 d. lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell’importo della garanzia, dall’art. 93, comma 7 d. lgs. 50/2016. a) la garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del ri - sarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle risultanze della li- quidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del d. lgs. 50/2016. b) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fi - dejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall’Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi ces - serà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.p. 26/93, sal- vo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata appro- vazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debi - tore principale; c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appal- tante; d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’Amministrazione appaltante ; f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. 1. A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, del pagamento di eventuali penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che la Stazione Appaltante dovesse sostenere per fatto dell’Appaltatore incaricato a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi, il soggetto incaricato ha presentato in originale garanzia definitiva emessa da n. , avente durata fino alla validazione del progetto esecutivo e costituita in conformità delle previsioni dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 2. I professionisti indicati dall’Appaltatore hanno altresì presentato le seguenti polizze di generale di responsabilità civile: - Professionista x.xx 1 – polizza di responsabilità civile rilasciata da , compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, per un massimale pari a € 1.500.000,00. - Professionista x.xx 2 – polizza di responsabilità civile rilasciata da , compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, per un massimale pari a € 1.500.000,00. 3. Le spese relative alla garanzia definitiva e alla polizza assicurativa sono comprese nel corrispettivo pattuito.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. 1. Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La costituzione della stessa è disciplinata dall’art. 103 cit., cui si rinvia. 2. L’impresa affidataria del servizio è tenuta ad avere una polizza assicurativa contro il furto, sottrazione o danneggiamento dei mezzi in deposito presso la propria sede operativa, con un massimale assicurato non inferiore ad € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila), valevole per l’intera durata dell’appalto. 3. La polizza assicurativa dovrà essere prodotta unitamente ai documenti occorrenti per la stipula del contratto.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. 1.A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l’operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a 24 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del Codice,, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l’operatore economico aggiudicatario costituirà un La polizza assicurativa è prestata dal Concessionario nei termini di cui all’articolo 11.6 del Capitolato tecnico.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. A seguito di formale aggiudicazione, l’Appaltatore, a copertura della corretta esecuzione del servizio affidatogli, dovrà costituire una “garanzia definitiva” secondo quanto disposto al comma 1 dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016. Detta cauzione dovrà essere di durata pari a quella contrattuale e verrà svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite del 80% dell’iniziale importo garantito (comma 5, articolo 103 del D.Lgs. 50/2016). Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle strutture, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. L’Appaltatore dovrà inoltre tenere indenne la S.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell’espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile nei confronti dell’Ente per danni causati alle strutture e impianti. A tale scopo l’Appaltatore dovrà stipulare con primaria compagnia d’assicurazione una polizza a copertura dei rischi: - R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) - R.C.O. (Responsabilità civile verso i prestatori d’opera) - R.C.C. (Responsabilità civile contrattuale) Polizza R.C.T. ‐ “Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi” - in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività previste nell’ambito dell’appalto aggiudicato e in relazione agli impegni assunti per contratto con la Stazione Appaltante, nei seguenti termini: • Massimale unico minimo € 5.000.000 per sinistro e per anno; • Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della S.A, ai subappaltatori e ai loro dipendenti; • Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito delle attività contrattuali; • Clausola di estensione al lavoro presso terzi. • Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro. Polizza R.C.C. ‐ “Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività (comprese quelle ad esse comunque relative, propedeutich...
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. L’aggiudicatario è tenuto a costituire la cauzione definitiva e la polizza assicurativa nei modi indicati al paragrafo 28 del disciplinare di gara. La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 12 del disciplinare di gara, da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell’interesse della Coni Servizi. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente secondo in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. L’impresa aggiudicataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire apposita garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016, pari al 10 % dell’importo contrattuale. In sede di stipula contrattuale sarà richiesto la dimostrazione di un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali nello svolgimento del servizio