GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. 1. La Ditta ha provveduto a rilasciare la polizza fidejussoria n. xxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxx di xxxxx (XX), in xxxxxxx xxx xxxxxxxx dell’importo di € xxxx,xx a garanzia dell’assolvimento degli obblighi contrattuali.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. A seguito di formale aggiudicazione, l’Appaltatore, a copertura della corretta esecuzione del servizio affidatogli, dovrà costituire una “garanzia definitiva” secondo quanto disposto al comma 1 dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016. Detta cauzione dovrà essere di durata pari a quella contrattuale e verrà svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite del 80% dell’iniziale importo garantito (comma 5, articolo 103 del D.Lgs. 50/2016). Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle strutture, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. L’Appaltatore dovrà inoltre tenere indenne la S.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi nell’espletamento dei servizi. Sarà altresì responsabile nei confronti dell’Ente per danni causati alle strutture e impianti. A tale scopo l’Appaltatore dovrà stipulare con primaria compagnia d’assicurazione una polizza a copertura dei rischi: - R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) - R.C.O. (Responsabilità civile verso i prestatori d’opera) - R.C.C. (Responsabilità civile contrattuale) Polizza R.C.T. ‐ “Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi” - in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività previste nell’ambito dell’appalto aggiudicato e in relazione agli impegni assunti per contratto con la Stazione Appaltante, nei seguenti termini: • Massimale unico minimo € 5.000.000 per sinistro e per anno; • Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della S.A, ai subappaltatori e ai loro dipendenti; • Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito delle attività contrattuali; • Clausola di estensione al lavoro presso terzi. • Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro. Polizza R.C.C. ‐ “Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività (comprese quelle ad esse comunque relative, propedeutich...
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l’operatore economico aggiudicatario costituirà un La polizza assicurativa è prestata dal Concessionario nei termini di cui all’articolo 11.6 del Capitolato tecnico.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. 1. Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La costituzione della stessa è disciplinata dall’art. 103 cit., cui si rinvia.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, che dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli allegati al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. 1.A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l’operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a 24 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del Codice,, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. L’aggiudicatario è tenuto a costituire la cauzione definitiva e la polizza assicurativa nei modi indicati al paragrafo 28 del disciplinare di gara. La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 12 del disciplinare di gara, da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell’interesse della Coni Servizi. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente secondo in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. L’Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione: In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. 50/2016. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. 34 15. ACCESSO 34
GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, in favore dell’Agenzia del Demanio, valida fino al certificato di collaudo. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. L’appaltatore, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre la garanzia definitiva. La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’“Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, l’aggiudicatario, dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui stesso causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, dell’Agenzia del Demanio o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Agenzia del Demanio), nell’esecuzione dell’appalto. Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto.