Common use of Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro Clause in Contracts

Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al due (2) per cento dell’importo contrattuale (€ 20.424,00) posto a base della procedura, come definito al precedente art. 4, 1° comma, salvo quanto previsto al successivo comma 9°.

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Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, ciascuna Offerta dovrà essere corredata corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2% (due (2per cento) per cento dell’importo contrattuale (€ 20.424,00) posto a base della procedura, come definito al precedente art. 4, 1° comma, salvo quanto previsto al successivo comma 910°.

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Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro. 1. Ai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs. n. 163/06Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al due (2) per cento dell’importo contrattuale (€ 20.424,00) posto % del valore complessivo a base della procedura, come definito al precedente art. 4, 1° commadi gara, salvo quanto previsto al successivo comma 9°ai successivi commi 10° e 11° del presente articolo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro. 1. Ai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs. n. 163/06Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerentedell’Operatore Economico. L’importo della garanzia dovrà essere pari al due (2) per cento dell’importo contrattuale (€ 20.424,00) posto % del valore dell’Accordo Quadro a base della proceduradi gara e, come definito al precedente art. 4pertanto, 1° comma, pari a € 8.000,00 salvo quanto previsto al successivo comma 9ai successivi commi 10°, 11° e 12° del presente articolo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro. 1. Ai sensi dell’art. 75 93 del D.Lgs. n. 163/06Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerentedell’Operatore Economico. L’importo della garanzia dovrà essere pari al due (2) per cento dell’importo contrattuale (€ 20.424,00) posto %. del valore dell’Accordo Quadro a base della procedura, come definito al precedente art. 4, 1° commadi gara, salvo quanto previsto al successivo comma 9°ai successivi commi 11° e 12° del presente articolo.

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Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, ciascuna Offerta di ciascun lotto dovrà essere corredata corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della garanzia dovrà essere pari al due (2) per cento dell’importo contrattuale (€ 20.424,00) posto a base della proceduradel lotto di cui all’art. 2, come definito al precedente art. 4, 1° comma, salvo quanto previsto al successivo comma 9°per il quale detta garanzia viene prestata.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro. 1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, ciascuna Offerta l’offerta dovrà essere corredata corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria provvisoria, per singolo Lotto, prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo della di ciascuna garanzia dovrà essere pari al due (2) per cento dell’importo contrattuale (€ 20.424,00) posto a base della procedura, come definito al precedente artdel lotto di riferimento di cui all’art. 4, 1° comma, salvo quanto previsto al successivo comma 9°per il quale detta garanzia viene prestata.

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