Common use of GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell’art. 103 del Dlgs. 50/2016 l’APPALTATORE è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto dell’iva e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

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Samples: Contratto Nella Forma Della Scrittura Privata Per l'Affidamento Di Sistemi Diagnostici Per La Gestione Dell’identificativo Del Campione Di Immunoistochimica, Colorazioni Speciali E Metodiche Di Ibridazione in Situ Fluorescente (Fish) E Cromogeniche (Cish), Occorrenti Per La

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell’art. 103 A garanzia della regolare esecuzione dei servizi richiesti e del Dlgs. 50/2016 l’APPALTATORE rispetto degli impegni contrattuali assunti, il soggetto aggiudicatario è obbligata obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell’iva e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti (dieci percento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, a base di affidamento di lavorifavore dell’Amministrazione aggiudicatrice, di servizi e di forniturecon sottoscrizione autenticata del notaio. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento In ogni caso, la garanzia da costituire è aumentata fideiussoria dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per centocui all’articolo 1957, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per centocomma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; - una validità non inferiore alla durata del contratto. La cauzione è prestata a mancata costituzione della suddetta garanzia dell'adempimento determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stessecui al precedente punto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatoreche aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell’ambito del contratto. Inoltre, il soggetto aggiudicatario dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei servizi affidati, liberando il Comune di Lecce da ogni forma di responsabilità connessa. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del certificato Comune di regolare esecuzioneLecce. Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà il Comune di Lecce da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata. A garanzia di quanto sopra il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Comune di Lecce compreso, per l’intera durata del contratto, con i massimali di seguito indicati: - fino alla concorrenza per sinistro pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); - franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. La stazione appaltante può richiedere al sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, è già assicurato per la garanzia provvisoria; La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteresponsabilità civile, da parte dell'appaltatore o cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del concessionariocontratto per i massimali sopra indicati. L’esistenza della polizza, degli stati debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal soggetto aggiudicatario al Comune di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o Lecce prima della documentazione analoga costituisce inadempimento stipula del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimicontratto.

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GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell’art. 103 del Dlgs. 50/2016 l’APPALTATORE è obbligata a costituire A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà presentare una garanzia fidejussoria del cauzione di importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell’iva e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniturequello della fornitura. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in In caso di aggiudicazione con ribassi superiori ribasso d’asta superiore al dieci 10 per cento cento, la garanzia da costituire fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove ; ove il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione è prestata provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La cauzione sarà custodita dall'Ente. La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare od estendere eventuali polizza già esistente, e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i propri prestatori d'opera (Rco). L’anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia dell'adempimento non inferiori rispettivamente a: Rct Rco e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le obbligazioni attività e servizi che formano oggetto dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d’uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura: • l’estensione del contratto novero dei terzi a tutte le persone fisiche e del risarcimento giuridiche (compresi l’ASP dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseComuni della Bassa Romagna e i suoi amministratori, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo dipendenti e collaboratori); • l’estensione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione RC Professionale per le attività per le quali è prevista tale copertura assicurativa • l’estensione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parteRCT alla responsabilità civile personale dei prestatori d’opera; in caso • l’estensione della garanzia RCT ai danni a cose trovantisi nell’ambito di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione esecuzione dei lavori risultante ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; • l’estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità D.Lgs 23/2/2000 n 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.lavoro;

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GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell’art. 103 dell’articolo 113 del Dlgs. 50/2016 l’APPALTATORE Codice dei contratti e dell’articolo 101 del regolamento generale, è obbligata a costituire richiesta una garanzia fidejussoria del fideiussoria, a titolo definitivo, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell’iva e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di affidamento di lavorid’asta in misura superiore al 10 per cento, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove ; qualora il ribasso sia superiore al venti 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque eccedente la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatorepredetta misura percentuale. La garanzia cessa fideiussoria è prestata da una banca, da un intermediario finanziario autorizzato o rilasciata da un’impresa di avere effetto solo assicurazione, in conformità alla data scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di emissione cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneCodice dei contratti. La stazione garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione prima della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanzaformale sottoscrizione del contratto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutoreanche limitatamente alla scheda tecnica. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento in base all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo ; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato La garanzia, per il periodo intercorrente tra la data rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di emissione avere effetto all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguire d’ufficio e per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della verifica liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di conformità nel dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di appalti variazioni al contratto per effetto di servizi o forniture e l'assunzione del carattere successivi atti di definitività dei medesimisottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Accordo Bonario