GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia della regolare esecuzione dei servizi richiesti e del rispetto degli impegni contrattuali assunti, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, con sottoscrizione autenticata del notaio. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; - una validità non inferiore alla durata del contratto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al precedente punto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell’ambito del contratto. Inoltre, il soggetto aggiudicatario dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei servizi affidati, liberando il Comune di Lecce da ogni forma di responsabilità connessa. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Comune di Lecce. Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà il Comune di Lecce da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata. A garanzia di quanto sopra il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Comune di Lecce compreso, per l’intera durata del contratto, con i massimali di seguito indicati: - fino alla concorrenza per sinistro pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); - franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati. L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal soggetto aggiudicatario al Comune di Lecce prima della stipula del contratto.
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Samples: Appalto Pubblico
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia della regolare esecuzione Ai sensi dell’articolo 113 del Codice dei servizi richiesti contratti e dell’articolo 101 del rispetto degli impegni contrattuali assuntiregolamento generale, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria fideiussoria, a titolo definitivo, pari al 10% (dieci percentoper cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, ; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, con sottoscrizione autenticata del notaio. In ogni casobase d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente: - è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la rinuncia predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata da una banca, da un intermediario finanziario autorizzato o rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledecreto ministeriale 12 marzo 2004, la rinuncia all’eccezione n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 1957113, comma 2commi 2 e 3, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; - una validità non inferiore alla durata del contratto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al precedente punto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadei contratti. La garanzia copre gli oneri è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in base all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto solo alla data all'emissione del certificato di emissione collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell’ambito del contrattoesecuzione. InoltreLa Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, il soggetto aggiudicatario dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei servizi affidati, liberando il Comune di Lecce da ogni forma di responsabilità connessa. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa parzialmente o compenso da parte del Comune di Lecce. Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà il Comune di Lecce da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta chetotalmente, per tale motivole spese dei lavori da eseguire d’ufficio e per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, dovesse fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere presentata. A garanzia ridotta in caso di quanto sopra il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Comune di Lecce compreso, per l’intera durata del contratto, con i massimali di seguito indicati: - aumento degli stessi importi fino alla concorrenza per sinistro pari a €1.000.000,00 (di un milione); - con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); - franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati. L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal soggetto aggiudicatario al Comune di Lecce prima della stipula del contrattoquinto dell’importo originario.
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Samples: Construction Contract
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia della regolare esecuzione dei servizi richiesti e del rispetto degli impegni contrattuali assunti, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, con sottoscrizione autenticata del notaio. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; - una validità non inferiore alla durata del contratto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al precedente punto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto dell’ esatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione la ditta _____________ ha costituito deposito cauzionale pari ad €. ____________ mediante po- l izza f ideiussoria n. ___________________ emessa da _________________ acquisita con protocollo n. _____________________ del certificato di regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell’ambito del contrattoxx/ xx/ 2020 .
1 . Inoltre, il soggetto L’ aggiudicatario dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei servizi affidati, liberando il Comune di Lecce da ogni forma di responsabilità connessa. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Comune di Lecce. Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà il Comune di Lecce da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta cheprovvedere, per tale motivo, dovesse essere presentata. A garanzia di quanto sopra il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Comune di Lecce compreso, per l’intera l ’ intera durata del contratto, alla st ipula di una polizza di assicurazione con primaria Società Assicura- trice, a beneficio dell’ Istituto e dei terzi, a copertura del r i schio da re- sponsabilità civile derivante dalle attività esercitate. Detta polizza dovrà tenere indenni l ’ Istituto e i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno ( incendio incluso), deve inoltre coprire assicurativa- mente tutti i s inistri che avvengano nel periodo di v igenza del contratto e le cui denunce s xxxx presentate comunque entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza dell’ appalto. I l massimale unico della polizza non deve essere inferiore ad € 1 . 500 . 000 , 00 ( euro unmilionecinquecento- mila/ 00 ) per ogni s inistro.
2 . La polizza dovrà prevedere l ’ impegno a comunicare a l l ’ Istituto ogni eventuale s i tuazione che potrebbe menomare la copertura assicurativa. devono inoltre coprire assicurativamente tutti i s inistri che avvengano nel periodo di v igenza del contratto e le cui denunce s xxxx presentate comun- que entro i 3 mesi successivi dalla data di scadenza dell’ appalto. In a l ternativa a l la stipulazione della suddetta polizza, i l prestatore di ser- vizi potrà dimostrare l ’ esistenza di polizze , g ià attivate, aventi le mede- s ime caratteristiche indicate per quelle specifiche. In tal caso, s i dovrà produrre un’ appendice alle stesse, nelle quali s i espliciti che l a polizza in questione copre anche i l servizio svolto per conto dell’ IRCCS-CROB, pre- cisando che non v i sono l imiti e che i l massimale non è inferiore ad € 1 . 500 . 000 , 00 ( euro unmilionecinquecentomila/ 00 ) . I l Fornitore r isponde direttamente ed indirettamente di ogni danno ( a per- sone o cose, nonchè a qualsivoglia t ipologia di documentazione oggetto dell’ appalto presa in carico) che, per colpa imputabile ad esso od a l per- sonale addetto, possa derivare al l ’ Istituto ed a terzi nell’ espletamento del servizio assunto con i massimali di seguito indicati: - fino alla concorrenza l presente contratto. L’ Ist i tuto è completamente sollevato da qualsiasi responsabilità a l r iguardo. I l Fornitore è inoltre responsabile per sinistro pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); - franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civilegl i infortuni del proprio personale addetto, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati. L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, pertanto dovrà essere presentata dal soggetto aggiudicatario al Comune di Lecce prima della stipula del contrattoopportunamente assicurato, adde- strato ed i struito.
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Samples: Contract for Services
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia della regolare esecuzione dei servizi richiesti e Ai sensi dell’art. 103 del rispetto degli impegni contrattuali assunti, il soggetto aggiudicatario Dlgs. 50/2016 l’APPALTATORE è obbligato obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al fidejussoria del 10% (dell'importo contrattuale al netto dell’iva e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci percento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, con sottoscrizione autenticata del notaio. In ogni caso, per cento la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al beneficio della preventiva escussione venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, contratto e del Codice Civilerisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’operatività a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della garanzia medesima entro 15 giorniliquidazione finale, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; - una validità non inferiore alla durata salva comunque la risarcibilità del contratto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al precedente punto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriamaggior danno verso l'appaltatore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell’ambito del contrattoesecuzione. Inoltre, il La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario dovrà assumersi piena e diretta responsabilità la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la gestione garanzia provvisoria; La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e l’esecuzione dei servizi affidati, liberando il Comune di Lecce da ogni forma di responsabilità connessaservizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o compenso da parte della documentazione analoga costituisce inadempimento del Comune di Leccegarante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il soggetto aggiudicatario, pagamento della rata di conseguenza, esonererà saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il Comune periodo intercorrente tra la data di Lecce da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata. A garanzia emissione del certificato di quanto sopra il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza collaudo o della verifica di assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Comune conformità nel caso di Lecce compreso, per l’intera durata appalti di servizi o forniture e l'assunzione del contratto, con i massimali carattere di seguito indicati: - fino alla concorrenza per sinistro pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); - franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati. L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal soggetto aggiudicatario al Comune di Lecce prima della stipula del contrattodefinitività dei medesimi.
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GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia della regolare esecuzione dei servizi richiesti e (art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
1. L'esecutore del rispetto degli impegni contrattuali assunti, il soggetto aggiudicatario è contratto e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo del 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, con sottoscrizione autenticata del notaio. In ogni casocaso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente: - espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’articolo all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività nonche' l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; - una validità non inferiore alla durata della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del contratto75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, e' automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della suddetta garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia cauzione provvisoria di cui al precedente punto all'articolo 75 da parte dell’Amministrazione aggiudicatricedella stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell’ambito del contratto. Inoltre, il soggetto aggiudicatario dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei servizi affidati, liberando il Comune di Lecce da ogni forma di responsabilità connessa. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Comune di Lecce. Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà il Comune di Lecce da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata. A garanzia di quanto sopra il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Comune di Lecce compreso, per l’intera durata del contratto, con i massimali di seguito indicati: - fino alla concorrenza per sinistro pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); - franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati. L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal soggetto aggiudicatario al Comune di Lecce prima della stipula del contrattoesecuzione.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia della regolare esecuzione dei servizi richiesti e 1. L’esecutore del rispetto degli impegni contrattuali assunti, il soggetto aggiudicatario contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) del 10 per cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, con sottoscrizione autenticata del notaio. In ogni casocaso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente: - espressamente la rinuncia al beneficio del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; - una validità non inferiore alla durata della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del contratto75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della suddetta garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della garanzia cauzione provvisoria di cui al precedente punto all’articolo che precede da parte dell’Amministrazione aggiudicatricedella stazione appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella in graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell’ambito dopo la scadenza del contratto.
6. Inoltre, il soggetto aggiudicatario dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei servizi affidati, liberando il Comune Si applicano le stesso norme di Lecce da ogni forma di responsabilità connessacui al comma 7 del precedente articolo 13.
7. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamentesi assume ogni responsabilità, penalmente sia civili che penali, e civilmente, gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti e si impegna a rispondere dei danni alle eventualmente arrecati dai medesimi a persone o cose degli Enti del Distretto od a terzi; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo per questo il diritto di rivalsa da parte dell’UdP sotto qualsiasi e alle cose più ampia forma consentita dalla legge. A tale scopo il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di stipulare per il presente appalto:
a) Polizza assicurativa, con massimale di € 1.200.000,00 onde coprire i rischi per danni comunque provocati nell’esecuzione subiti dagli operatori in dipendenza dell’esecuzione dei servizi affidatiprevisti dal presente capitolato speciale d’appalto;
b) Polizza assicurativa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimentofavore degli assistiti, senza diritto a rivalsa con massimale di € 2.500.000,00 per danni da responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917 del c.c.; Il contratto di assicurazione deve prevedere che la compagnia assicurativa provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o compenso della contestazione, entro e non oltre 45 giorni dalla presentazione, da parte del danneggiato reclamante, della documentazione completa per l’eventuale richiesta di risarcimento danni. Le predette coperture assicurative devono essere attivate e garantite anche per i volontari di servizio civile qualora presenti. Tali polizze assicurative dovranno contenere i seguenti elementi e condizioni contrattuali: ✓ L’elenco delle attività affidate in appalto; ✓ L’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile per i dipendenti o per fatti connessi dagli utenti dei servizi, nonché da volontari di servizio civile eventualmente utilizzati nell’esecuzione dei servizi; ✓ La rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Lecce. Il soggetto aggiudicatarioTortolì nella sua qualità di Ente capofila del PLUS del Distretto Ogliastra qualora fosse chiamato a rispondere, in qualità di committente, di conseguenza, esonererà il Comune di Lecce da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata. A garanzia di quanto sopra il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Comune di Lecce compreso, per l’intera durata del contratto, con i massimali di seguito indicati: - fino alla concorrenza per sinistro pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); - franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni cagionati a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicatie prestatori di lavoro dell’impresa appaltatrice; ✓ Gli utenti dei servizi, nonché eventuali gli eventuali volontari di servizio civile devono essere considerati terzi ai fini della copertura assicurativa. L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, Copia originale delle suddette polizze dovrà essere presentata dal soggetto aggiudicatario depositata al Comune di Lecce Tortolì – Ufficio di Piano per l’approvazione, almeno tre giorni prima della data fissata per la stipula del contratto. Qualora la ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato ai sensi dell’art. 37, D. lgs. 163/2006, la polizza RCT deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte.
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Samples: Service Agreement
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia della regolare esecuzione dei servizi richiesti e del rispetto degli impegni contrattuali assunti, il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà presentare una garanzia fideiussoria cauzione di importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, con sottoscrizione autenticata del notaiodi quello della fornitura. In ogni casocaso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria dovrà fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente: - espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; - una validità non inferiore alla durata del contrattodella stazione appaltante. La mancata costituzione della suddetta garanzia in parola determina la revoca dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della garanzia cauzione provvisoria di cui al precedente punto da parte dell’Amministrazione aggiudicatricedella stazione appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale adempimento. La cauzione sarà custodita dall'Ente. La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare od estendere eventuali polizza già esistente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell’ambito del contratto. Inoltre, il soggetto aggiudicatario dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei servizi affidati, liberando il Comune di Lecce da ogni forma di responsabilità connessa. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo mantenere pienamente valida ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Comune di Lecce. Il soggetto aggiudicatario, di conseguenza, esonererà il Comune di Lecce da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta cheefficace, per tale motivotutta la durata dell’appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i propri prestatori d'opera (Rco). L’anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a: Rct Rco e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell’appalto, dovesse come descritti nel presente capitolato d’oneri, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa. Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere presentata. A garanzia rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto sopra il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazionediversamente previsto dalle condizioni d’uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura: • l’estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi l’ASP dei Comuni della Bassa Romagna e i suoi amministratori, con primaria Compagnia, dipendenti e collaboratori); • l’estensione alla RC Professionale per le attività per le quali è prevista tale copertura assicurativa • l’estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile verso terzi, Comune di Lecce compreso, per l’intera durata del contratto, con i massimali di seguito indicati: - fino alla concorrenza per sinistro pari a €1.000.000,00 (un milione)personale dei prestatori d’opera; - con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); - con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); - franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. La sottoscrizione • l’estensione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i garanzia RCT ai danni a terzi conseguenti alla stipula cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; • l’estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del contratto per i massimali sopra indicati. L’esistenza della polizzaD.P.R. 30/06/65 n. 1124, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata così come modificato dal soggetto aggiudicatario al Comune D.Lgs 23/2/2000 n 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di Lecce prima della stipula del contratto.lavoro;
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Samples: Capitolato d'Onere
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia della regolare esecuzione dei servizi richiesti e dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto l’esecutore del rispetto degli impegni contrattuali assunti, il soggetto aggiudicatario contratto è obbligato a costituire costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattualedi importo corrispondente a quanto previsto dall’articolo 113 , ai sensi dell’art.113 comma 1, del D.Lgs. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163n. 163. La garanzia fideiussoria, a favore dell’Amministrazione aggiudicatricein qualunque forma prestato, con sottoscrizione autenticata deve coprire il periodo contrattuale fino all’emissione del notaio. In ogni caso, certificato di regolare esecuzione e deve essere prestata in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente applicabile in materia di contratti di cui è parte la P. A. La garanzia fideiussoria deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia fideiussoria dovrà si riferisce e deve altresì prevedere espressamentele seguenti clausole: - la rinuncia al garanzia prestata ha efficacia fino a quando la Provincia non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante restituzione dell'originale della garanzia medesima con allegato apposito ordine di svincolo; - l'eventuale mancato pagamento delle commissioni/premi pattuite/i per il rilascio della presente garanzia non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia; - imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia; - il garante è obbligato a versare, a semplice richiesta della Provincia e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente garanzia, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principalegarantito di cui all'art. 1944 del Codice civile. - il pagamento sarà eseguito dal garante entro quindici giorni dalla richiesta, la a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. - qualora il garante non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di 15 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuto a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale. - restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute. - il garante rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma e all’eccezione di cui all’articolo 1957, al secondo comma 2, dell'art. 1957 del Codice Civile, nonché l’operatività civile . - il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa. - NB: solo nel caso in cui la garanzia medesima entro 15 giorni, fideiussoria stabilisca l'obbligo per il soggetto stipulante di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice; - una validità non inferiore alla durata del contratto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui al precedente punto consentire il soddisfacimento da parte dell’Amministrazione aggiudicatricedel garante dell'azione di regresso, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriacosì come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora nel corso di avere effetto solo alla data di emissione esecuzione del contratto sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dall’Amministrazione. A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione degli ultimi servizi affidati nell’ambito del contratto. Inoltredella fornitura e posa in opera dell’elisuperficie, il soggetto aggiudicatario dovrà assumersi piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei servizi affidati, liberando il Comune lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla costituzione di Lecce da ogni forma uno specifico deposito cauzionale relativo al periodo di responsabilità connessa. Il soggetto aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi affidati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compenso da parte del Comune di Lecce. Il soggetto aggiudicatarioassistenza tecnica in garanzia risultante dall’offerta, di conseguenza, esonererà il Comune di Lecce da dette responsabilità, impegnandosi a sollevarla da qualsiasi richiesta che, per tale motivo, dovesse essere presentata. A garanzia di quanto sopra il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, con primaria Compagnia, per responsabilità civile verso terzi, Comune di Lecce compreso, per l’intera durata del contratto, con i massimali di seguito indicati: - fino alla concorrenza per sinistro importo minimo pari a €1.000.000,00 (un milione); Euro 5.000,00, aumentato di Euro 500,00 per ciascun ulteriore anno - con il limite per persona pari a €1.000.000,00 (un milione); o frazione di anno - con il limite per cose ed animali pari a €1.000.000,00 (un milione); - franchigia fissa per ogni sinistro: nessuna. La sottoscrizione della polizza potrà essere sostituita da apposita dichiarazione della Compagnia presso cui il soggetto aggiudicatario è già assicurato per la responsabilità civile, da cui risulti che la polizza in corso copre i rischi per i danni a terzi conseguenti alla stipula del contratto per i massimali sopra indicati. L’esistenza della polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dal soggetto aggiudicatario al Comune di Lecce prima della stipula del contrattogaranzia prestata.
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Samples: Capitolato Norme Amministrative