ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI, ALTRI GENERI, SERVIZIO PROFESSIONALE E SERVIZI ACCESSORI PER LA FARMACIA SANTO MONTE DI BAGNACAVALLO
PERIODO 01/04/2020 - 31/03/2025 CIG: 8192394166
Indice
⮚ ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
⮚ ART. 2 - IMPORTO DELL’ APPALTO
⮚ ART. 3 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO
⮚ ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
⮚ ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
⮚ ART. 6 – RICHIESTE DI CONSEGNA
⮚ ART. 7 – CONSEGNA DEI PRODOTTI
⮚ ART. 8 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE
⮚ ART. 9 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESI
⮚ ART. 10 - CONTINUITA’ E REGOLARITA’ DELLA FORNITURA – DIRITTO DI SCIOPERO
⮚ ART. 11 - REVISIONE PREZZI
⮚ ART. 12 – FATTURAZIONE
⮚ ART. 13 – REPORTISTICA
⮚ ART. 14 - INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
⮚ ART. 15 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
⮚ ART. 16 - FORO COMPETENTE
⮚ ART. 17 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE
⮚ ART. 18 - FALLIMENTO
⮚ ART. 19 – RICHIAMI NORMATIVI
⮚ ART. 20 – RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008
⮚ ART. 21 - PRIVACY E CODICE INTERNO
⮚ ART. 22 – NORME E CLAUSOLE FINALI
1. OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto del presente documento è la definizione delle caratteristiche minime della fornitura, suddivisa in 3 gruppi (A1, A2 e B), di tutti i prodotti abitualmente distribuiti dalla Farmacia Santo Monte, ubicata in via Mazzini n. 5 a Bagnacavallo, di seguito nominata “Farmacia”, di proprietà e gestita dall’A.S.P. - Azienda Servizi Alla Persona dei Comuni della Bassa Romagna, con sede in via Mazzini n. 3 a Bagnacavallo - P.I. 02295380394, di seguito nominato “Ente.”
Si precisa che, nel presente documento, l’utilizzo del termine Fornitore, ove non diversamente specificato, si riferisce alla Ditta risultata aggiudicataria come specificato nel Disciplinare di gara.
Il Fornitore dovrà garantire la fornitura di tutte le categorie di prodotto di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo e di qualunque altro prodotto abitualmente in vendita presso la farmacia:
- farmaco etico e farmaco equivalente (generico)
- farmaco da banco OTC e SOP
- sostanze per preparazioni magistrali
- articoli per bambini
- elettromedicali
- alimenti dietetici prima infanzia e latte prima infanzia
- alimenti dietetici/integratori
- prodotti medicazione e sanitari
- parafarmaci
- galenici
- cosmetici e prodotti per l’igiene
- prodotti di erboristeria, fitoterapici e omeopatia
- farmaci e altri prodotti per uso veterinario
Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire lo svolgimento di una serie di servizi connessi alla gestione della Farmacia (gruppo C), come meglio precisato al successivo articolo 8.
La procedura di affidamento dell'appalto in oggetto verrà espletata ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016 “Codice degli contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo” e s.m.i.
2 - IMPORTO DELL’ APPALTO
L'ammontare globale presunto della fornitura in oggetto, costituita da un unico lotto, è previsto in Euro 1.453.200,00 (I.V.A. esclusa) per ogni anno, per un totale di € 7.266.000,00 (I.V.A. esclusa) per l'intera durata del contratto e risulta così articolato:
GRUPPO A1 | € 753.200,00/anno | valore complessivo € 3.766.000,00 |
GRUPPO A2 | € 148.000,00/anno | valore complessivo € 740.000,00 |
GRUPPO B | € 412.000,00/anno | valore complessivo € 2.060.000,00 |
GRUPPO C | € 140.000,00/anno | valore complessivo € 700.000,00 |
L’importo di cui sopra si intende per costo finale del prodotto, al netto dell’IVA e dello sconto di gara. Il valore citato è da considerarsi indicativo e, pertanto, non impegna l’Ente a stipulare contratti fino alla concorrenza dell’importo massimo.
La Stazione Appaltante non si assume alcun impegno ad acquistare prodotti per l’importo massimo indicato, potendo intervenire aumenti o decrementi in relazione alle effettive necessità di approvvigionamento della Farmacia. Pertanto, per il mancato raggiungimento del valore indicato, nulla è dovuto a qualsiasi titolo al singolo Fornitore contraente, che rinunzia a qualsiasi pretesa fin dal momento di presentazione dell'offerta. L’importo presunto di fornitura, calcolato in via di stima sulla base dell’andamento medio degli ordini della Farmacia è da intendersi puramente indicativo del volume contrattuale, e pertanto non vincolante, con possibilità di oscillazione, in aumento o in diminuzione, in relazione all’andamento del mercato, o a nuove disposizioni legislative che potrebbero interessare il settore.
L’Ente, come meglio precisato di seguito, si riserva, altresì di trattare direttamente con altri fornitori o aziende produttrici i prodotti che riterrà più convenienti, per esempio, nel caso di campagne promozionali, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla ditta assegnataria.
Al fine di un corretto espletamento del servizio al pubblico, e per non contravvenire alla rigorosa disciplina sull’approvvigionamento delle loro scorte (art.123 del T.U.L.S. 27.07.1934, n. 1265; artt.34 e 38, R.D. 30.09.1938, n. 1706), la Stazione Appaltante, altresì, fa esplicita riserva di ricorrere ad altre Ditte per l'acquisto di prodotti rientranti nelle categorie merceologiche riportate nella Tabella sotto esposta, che non possono essere forniti nel termine previsto, in quanto il Fornitore ne è sprovvisto o non concessionario, o in altri casi di urgenza valutati dal Direttore di Farmacia o di eccezionali campagne commerciali, diverse o più convenienti da quelle proposte dal Fornitore.
Dal momento che la fornitura oggetto del presente appalto è ad esecuzione continuativa e considerato che i prezzi unitari per le specialità medicinali potranno essere modificati solo in seguito a provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e per restanti prodotti solo in presenza di variazioni ufficiali del listino della casa produttrice, le percentuali di sconto offerte restano invariate per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali le percentuali verranno
rinegoziate in caso di variazioni degli sconti ex lege. Eventuali extra sconti dovranno essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.
ART. 3 – ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO
La fornitura è costituita da un unico lotto, così articolato:
FORNITURE | OFFERTA RICHIESTA | COMPOSIZIONE PERCENTUALE | |
A 1 | GRUPPO A1: Farmaci etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A e C, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006 e medicinali per uso veterinario. Ribasso da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di Iva (il ribasso NON POTRA’ COMUNQUE ESSERE INFERIORE AL 31,00%) | VALORE A 1 | 51,83% |
A 2 | GRUPPO A2: farmaci come sopra descritti equivalenti/generici. A sconto diverso rispetto alle specialità medicinali. Ribasso da praticare: lo sconto percentuale offerto, tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa vigente, sul prezzo di fustella al netto dell’IVA, per il farmaco equivalente. | VALORE A 2 | 10,18% |
B | GRUPPO B: farmaci SOP, farmaci OTC , medicinali omeopatici, parafarmaci, farmaci non etici, e, più in generale, prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie. Percentuale di spettanza della Ditta aggiudicataria (non potrà comunque essere superiore al 7% del prezzo pagato al proprio fornitore) | VALORE B | 28,35% |
C | GRUPPO C: servizi accessori, come meglio descritti all'art. 8. Ribasso da praticare: sconto percentuale da applicare al canone indicato | VALORE C | 9,63% |
Le percentuali di incidenza di cui alla tabella soprastante, essendo rilevanti ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, non sono vincolanti per la Stazione Appaltante e, pertanto, se nello svolgimento dell’accordo le stesse si rivelassero non rispondenti a realtà il fornitore nulla potrà pretendere quale riconoscimento economico a suo favore, pur restando lo stesso comunque obbligato a fornire tutto quanto ordinato dall’Ente.
ART. 4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà una durata di cinque anni, a partire dal 1 aprile 2020 e cesserà il 31 marzo 2025 senza necessità di preventiva disdetta da parte dell’Ente appaltante.
La Ditta fornitrice, per garantire la continuità organizzativa, qualora alla scadenza del presente rapporto contrattuale la gestione dei servizi sia aggiudicata ad altro soggetto, dovrà assicurare la permanenza degli operatori di riferimento fino al subentro del nuovo aggiudicatario.
Per il primo anno, dalla data di effettivo inizio del servizio l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all’Ente una valutazione ampia e complessiva delle forniture.
Qualora la valutazione abbia sortito esito negativo l’Ente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). In tale ipotesi spetterà alla Ditta il solo corrispettivo per la parte delle forniture correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione delle forniture fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di un servizio di pubblica utilità.
ART. 5. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI
I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso; dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. Restano esclusi dalla fornitura gli acquisti garantiti da privativa industriale che possonoe ssere trattati liberamente dal Farmacista Direttore presos le imprese produttrici oppure attraverso loro depositari.
Tutti i prodotti farmaci e parafarmaci, all’atto della consegna, devono essere dotati di fustello ottico e, ove richiesto dalle norme vigenti, devono riportare sulla confezione il prezzo al pubblico in euro e per unità di misura.
Il Fornitore deve garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente al trasporto, consegna e conservazione di tutti i prodotti oggetto della presente procedura di gara. In particolare, per i prodotti da conservare a temperature specifiche indicate dal produttore, il trasporto dovrà avvenire osservando tutte le modalità necessarie atte a garantirne la corretta conservazione.
Al momento della consegna i prodotti devono presentare le seguenti scadenze:
• data di scadenza non inferiore a sei mesi, per i prodotti con periodo di validità uguale o inferiore a 2 anni;
• data di scadenza non inferiore a un anno, per i prodotti con periodo di validità superiore a di 2 anni.
Sono fatti salvi i casi in cui la consegna riguardi prodotti caratterizzati dal connotato dell’urgenza e/o difficilmente reperibili ovvero da scadenza inferiore a sei mesi.
ART. 6. RICHIESTE DI CONSEGNA
Le Richieste di consegna vengono inoltrate dalla Farmacia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem) ovvero via web; solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, le richieste di consegna potranno essere inoltrate mediante comunicazioni telefoniche o via fax.
Sono a carico del Fornitore eventuali oneri e/o spese necessari all’adeguamento del rispettivo sistema informatico con quello installato presso la farmacia nel più breve tempo possibile dall’aggiudicazione definitiva. La Farmacia dovrà avere la possibilità di visualizzare l’archivio dei prodotti trattati (gamma) e le relative informazioni; pertanto è onere del Fornitore provvedere al caricamento e al costante aggiornamento dello stesso nel corso della durata del contratto.
Il Fornitore deve attivare, a proprie spese, almeno un numero telefonico “numero verde” per consentire alla Farmacia di richiedere informazioni sullo stato degli ordini, sulle giacenze di magazzino e sulla reperibilità dei prodotti. In alternativa, il medesimo servizio può essere garantito anche via web.
In caso di indisponibilità temporanea del Fornitore, la Farmacia provvederà all’acquisto sul libero mercato applicando al Fornitore quanto indicato all'art. 13.
La Farmacia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, per i soli prodotti per cui vengano garantite condizioni economiche maggiormente vantaggiose rispetto a quelle conseguite nella presente procedura, di effettuare acquisti direttamente presso le Ditte produttrici nella misura massima del 10% del valore annuale del contratto.
Se richiesto dalla farmacia, i prodotti eventualmente non trattati direttamente dal Fornitore, dovranno essere inseriti nella gamma offerta entro 30 giorni dalla richiesta; agli stessi verrà applicato il medesimo trattamento economico definito nel Disciplinare di gara per i farmaci etici ovvero per i rimanenti prodotti, a seconda della categoria di competenza.
ART. 7. CONSEGNA DEI PRODOTTI
Il Fornitore, dovrà provvedere a due consegne al giorno dal lunedì al sabato, una la mattina e una il pomeriggio. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate presso la Farmacia durante l’orario di apertura ed in particolare:
• consegne comprese tra le ore 8.00 e le ore 9.00 del mattino (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il Direttore della Farmacia) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore
19.30 del giorno precedente;
• consegne comprese tra le ore 14.30 e le 16.00 del pomeriggio (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il Direttore della Farmacia) per le Richieste di consegna trasmesse entro le ore 12.30 dello stesso giorno;
• il Fornitore aggiudicatario è obbligato a consegnare, alla farmacia in turno di servizio, anche la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, entro le ore 13.00 (salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e il Direttore della Farmacia). Tali richieste dovranno essere trasmesse dalla Farmacia entro le ore 19.30 del giorno precedente. E’ facoltà dello stesso Fornitore consentire alla Farmacia di emettere le Richiesta di Consegna nel corso della mattina del giorno di turno di servizio, per effettuare la consegna nello stesso giorno.
Le consegne dei prodotti si intendono effettuate comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco presso la farmacia all’indirizzo sopra indicato pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce é a totale carico del Fornitore.
Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto per ricevuta dal personale della farmacia che prenderà in consegna il/i plico/chi (Direttore o suo incaricato) salvo diverso accordo tra le parti; la firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto richiesto. E’ obbligo del Fornitore utilizzare bolle di consegna e/o fatture elettroniche. Su richiesta dell'Ente dovrà essere prodotta anche la documentazione cartacea. Il controllo quali-quantitativo della merce e le segnalazioni di errori verranno trasmesse al Fornitore entro 48 ore lavorative successive alla consegna.
Il documento di trasporto dovrà, almeno, contenere:
• le informazioni dettagliate dei prodotti oggetto della consegna;
• le quantità consegnate;
• il prezzo unitario applicato dal Fornitore all’Ente dei prodotti consegnati con l’indicazione dell’aliquota IVA cui sono soggetti gli stessi.
Tali informazioni consentiranno all’Ente di verificare, al momento di ricezione delle fatture, la corrispondenza del valore della merce ricevuta con quanto fatturato. I prezzi validi per la fatturazione, infatti, si intendono comunque riferiti al momento in cui viene inoltrata la Richiesta di consegna e non al momento della fatturazione.
Il Fornitore aggiudicatario è obbligato, inoltre, a fornire l’abbonamento annuale/aggiornamento alla banca dati CODIFA o equivalente. Tale abbonamento deve essere fornito alla Farmacia. Sarà cura del Fornitore comunicare all’Ente, all’atto della stipula del contratto, le modalità di fornitura dell’abbonamento alla suddetta banca dati. In particolare il Fornitore dovrà dichiarare, se intende provvedere direttamente al pagamento dell’abbonamento oppure se l’Ente per proprio conto, provvederà a sostenere il costo che verrà stornato in occasione della prima fattura.
Il Fornitore, si obbliga a dare tempestive informazioni su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci e parafarmaci e a trasmettere nel tempo più breve copia delle Gazzette Ufficiali, telegrammi e circolari del Ministero della Salute e della Regione nonché comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo.
Con cadenza mensile, il Fornitore dovrà inviare il notiziario contenente il riepilogo dei provvedimenti di cui sopra, integrati da note e pareri per la loro applicazione in farmacia.
Il Fornitore, nel corso della durata del contratto deve comunicare, con congruo preavviso alla Farmacia i prodotti oggetto di:
• offerte speciali mensili;
• campagne promozionali e/o stagionali.
Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione della Farmacia materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.
Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle normative vigenti per l’immissione in commercio relativamente ad ogni singola categoria d’appartenenza.
La Ditta aggiudicataria della fornitura s'impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto della presente gara, ai sensi del D.Lgs n. 163/06, del D.Min. San. 6 luglio 1999, del D.lgs. n.
155/1997 e dei D.Lgs n.219/2006 e X.Xxx n.274/2007 s.m.i. e di qualsivoglia altra normativa di riferimento inerente l’oggetto ed il contenuto del presente Capitolato.
ART. 8. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE
Unitamente alla fornitura degli articoli oggetto dell’appalto il Fornitore dovrà garantire i seguenti servizi:
1) Gestione professionale presso la Farmacia Santo Monte dell’attività di approvvigionamento, stoccaggio e dispensazione/vendita al pubblico di tutti gli articoli e/o prodotti di cui al presente capitolato;
2) Fornitura a proprio carico del software gestionale idoneo a garantire le attività indicate al comma precedente; assistenza e reperibilità sul sistema gestionale fornito, compreso le apparecchiature hardware che lo compongono;
3) Gestione all’interno della Farmacia del servizio di autotest (glicemia, trigliceridi, colesterolo totale, etc.) ed ulteriori servizi (holter pressorio, intolleranze alimentari, foratura lobi, etc) secondo le modalità definite dall’Ente;
4) Gestione degli incassi giornalieri secondo le modalità definite dall’Ente e contabilizzazione e tariffazione delle ricette del Servizio Sanitario Nazionale e del servizio FarmaCup nonché del relativo incasso;
5) Predisposizione giornaliera del versamento del denaro contante sul conto corrente bancario, con utilizzo della apposita modulistica fornita dall'istituto bancario; gestione eventuale cambio moneta necessaria per le operazioni quotidiane di incasso;
6) Gestione amministrativo-fiscale connessa alla vendita dei prodotti della farmacia Santo Monte, compreso:
a) Emissione di scontrino fiscale e/o di documento di trasporto;
b) Possibilità di emissione fatture di vendita differite mediante il programma di gestione della Farmacia da parte del personale dipendente dell'Ente;
c) Gestione di contabilità di magazzino e stampa periodica delle giacenze valorizzate a costo medio ponderato continuo, su richiesta dell’Ente e stampa annuale dell'inventario al 31/12 quale documento ufficiale della contabilità fiscale dell'Ente;
d) Invio dati per compilazione 730, emissione di scontrino elettronico, etc.
e) Emissione di stampe/documenti necessari per rispettare correttamente gli adempimenti fiscali a cui è soggetto l'Ente, compresi gli studi di settore
7) organizzazione e attivazione dello smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e per lo smaltimento delle scorte invendute;
8) Inventario fisico biennale dei prodotti presenti presso la farmacia
9) adozione e rispetto dei contenuti della “Carta del Servizio di Farmacia Santo Monte” adottata dall’Ente;
10) gestione all’interno della Farmacia dei servizi aggiuntivi che le norme e/o gli accordi prevedessero di attivare, a seguito di valutazioni congiunte con l’Ente;
11) Adozione degli strumenti e documenti previsti ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 e seguenti, relativamente alla individuazione dei responsabili dei trattamenti dati, alla predisposizione di tutte le misure di sicurezza, connesse allo svolgimento dell'attività richiesta, in particolare, nell'utilizzo delle apparecchiature informatiche (sistema di gestione delle password e idonei sistemi di salvataggio), per il trattamento dei dati personali e sensibili. Comunicazione all'Ente delle misure così adottate.
Tutte le attività di cui sopra dovranno essere organizzate e coordinate da un Direttore fornito dall'appaltatore che avrà il compito di implementarle attraverso personale dipendente della ditta stessa. All’interno della Farmacia Santo Monte prestano attività anche Farmacisti assegnati dall’Ente. L’attività di tali operatori dovrà essere integrata nella gestione della Farmacia a cura del Direttore della Farmacia.
L'ente si riserva la facoltà di aumentare o diminuire la dotazione di cui sopra in relazione a modificati livelli di servizio erogabili.
Ogni responsabilità riguardante la conduzione professionale dell’esercizio farmaceutico farà capo al Direttore della Farmacia e al Fornitore, nonché, per le rispettive competenze, a chi ha la titolarità della farmacia (Asp dei Comuni della Bassa Romagna), che ha il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore.
Nella scelta del personale da assegnare al servizio sarà obbligo del fornitore verificare la presenza dei requisiti di carattere morale e professionale (titolo di laurea e iscrizione all’albo) compatibili con i ruoli richiesti e l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
La proposta dei nominativi è subordinata alla ratifica da parte dell'ente.
Gli operatori devono possedere l’iscrizione all’albo per l’esercizio delle prestazioni proprie di farmacista.
Il Direttore della Farmacia dovrà possedere un'esperienza lavorativa come direttore di farmacia di almeno 5 anni; i collaboratori farmacisti deve possedere un'esperienza lavorativa in tale ruolo di almeno 1 anno.
Nella predisposizione del progetto gestionale relativo al servizio, il Fornitore dovrà garantire l’assetto organizzativo di seguito riportato e precisamente:
• 1 farmacista direttore a 38 ore settimanali
• 1 farmacista collaboratore a 38 ore settimanali
Per assicurare il rispetto degli orari di apertura specificati è necessario ricorrere all’organizzazione strutturata di plurime prestazioni professionali di farmacista utili a coprire i servizi da erogare in farmacia. Il Fornitore si impegna a garantire la dotazione sopra descritta, accollandosi gli eventuali oneri relativi alle assenze e sostituzioni del proprio personale. Gli eventuali costi sostenuti dal Fornitore per il servizio mensa (se dovuto) e lavaggio divise saranno rimborsati dall'Ente dietro presentazione di idonea documentazione.
Il Fornitore si impegna ad assegnare il proprio personale in esecuzione delle indicazioni fornite dal presente capitolato in relazione agli elementi sopra citati, nel rispetto delle norme relative ai trattamenti economici e contributivi delle figure proposte.
Nell’eventualità che si renda necessario implementare il livello di servizio con assegnazioni aggiuntive di personale da parte del Fornitore, l’Ente provvederà a richiedere con almeno 30 gg. di anticipo tali necessità, indicando le figure richieste, il monte ore necessario e la durata prevista per l’assegnazione, eventualmento prorogabile per esigenze organizzative. Il costo sostenuto dal Fornitore, debitamente documentato, sarà integralmente rimborsato dall’Ente che ne ha fatto specifica richiesta.
Gli orari di apertura e di disponibilità della farmacia sono definiti in base al regolamento comunale, e più precisamente si fa presente che nel centro urbano vi sono n. 2 Farmacie (Farmacia Xxxxxxx e S. Monte ) che si alternano in turni settimanali (inizio il sabato ore 12,30 e termine il successivo alla medesima ora) di presenza diurna, diurna-festiva e ridotta, intendendo per quest'ultima la disponibilità, nel periodo di turno, del personale nella fascia oraria 12,30- 15,30, a battente chiuso. Il turno notturno viene assolto dalle Farmacie del centro urbano di Lugo e dal servizio taxi attivabile dalla Guardia Medica.
Chiusura: tutto il sabato e la domenica quando non di turno.
A titolo esemplificativo si riporta l’orario da osservarsi dalla Farmacia Santo Monte in alternanza con l’altra farmacia presente a Bagnacavallo, nelle tabelle allegate al presente capitolato.
Nel caso in cui il Fornitore non ottemperasse alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e/o attuasse nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura e/o violasse norme sul personale, l’Ente, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, avrà il diritto di sospendere i pagamenti fino a quando non avrà accertato che agli obblighi predetti si è regolarmente adempiuto.
Tramite la persona del Direttore assegnato, il Fornitore, a cadenza semestrale o su richiesta delle parti provvederà a:
• concordare con l’Ente la politica dei prezzi dei prodotti afferenti al mercato parafarmaceutico allo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori;
• concordare con l’Ente la politica degli sconti, anche per fasce individuate di clientela;
• concordare con l’Ente la gestione di nuovi servizi aggiuntivi che le norme e/o gli accordi prevedessero di attivare;
• formulare una breve relazione sull’andamento della gestione, dando particolare risalto agli eventuali punti di criticità;
Nell’ottica di espletare nel modo più efficiente possibile gli aspetti gestionali menzionati nel presente articolo, la ditta aggiudicataria dovrà raccordarsi con proprio onere a carico alla strumentazione hardware di proprietà della farmacia e fornire senza costi aggiuntivi per l'Ente, in licenza d'uso a proprio carico il software adeguato.
Il Fornitore, infine, si impegna a provvedere affinché l’esercizio della farmacia sia adeguato alle normali esigenze dell’utenza. A tal fine provvederà al mantenimento di un assortimento di merci tale da soddisfare le normali esigenze della clientela, a provvedere affinché la farmacia sia dotata di tutte le attrezzature necessarie per il corretto e funzionale espletamento del servizio, segnalando per iscritto le eventuali modificazioni strutturali e/o il rinnovo degli arredamenti e di quant’altro si rendesse necessario, in virtù di disposizioni legislative e di un corretto mantenimento dell’esercizio.
ART. 9. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RESO
Il Fornitore, per le consegne effettuate, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nei casi di seguito elencati. Il ritiro avrà luogo a seguito di comunicazione al Fornitore da parte delle singole farmacie, che provvederanno ad indicare la denominazione commerciale, la quantità della merce da ritirare e il motivo della richiesta di ritiro.
Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro:
a) dei prodotti erroneamente consegnati ovvero non conformi a quanto previsto nella Richiesta di consegna e/o al presente documento;
b) al ritiro dei prodotti non movimentati come di seguito esplicitato:
I. per i prodotti risultati non movimentati al termine del medesimo mese in cui è avvenuta la consegna, il Fornitore provvederà a ritirare e stornare il valore degli stessi nell’ambito della fattura successiva;
II. per i prodotti non movimentati in giacenza presso la farmacia per un periodo superiore al mese di consegna e comunque con un periodo di validità residuo non inferiore a otto mesi, la farmacia emetterà una fattura intestata al Fornitore indicante l’esatto quantitativo e la tipologia dei prodotti. Il prezzo unitario indicato in fattura sarà pari al prezzo di acquisto già applicato alla farmacia al netto del 10% a titolo di rimborso per spese generali. Resta inteso che il Fornitore sarà obbligato all’acquisto di tali prodotti per un importo massimo annuale pari allo 0,5% del valore annuo del contratto solo ed esclusivamente se la fattura sarà accompagnata da una dichiarazione di “corretta conservazione”.
III. Il ritiro dei prodotti avverrà a cura e spese del Fornitore, ciascuno per i prodotti di propria competenza, che ne abbia ricevuto comunicazione per iscritto dalla Farmacia, nei medesimi orari previsti per la consegna.
In caso di consegna di prodotti non conformi a quanto indicato nel presente Capitolato ovvero nelle Richieste di consegna, il Fornitore è tenuto a sostituire, a proprie spese, detti prodotti in occasione della prima consegna utile, salvo i casi di farmaci considerati, a insindacabile giudizio della farmacia, urgenti; per questi ultimi il Fornitore si impegna a sostituire il/i prodotto/i entro le 2 ore successive alla comunicazione dell’avvenuto errore. Dato il carattere di urgenza, la comunicazione può essere effettuata anche via fax o via telefono.
ART. 10 – CONTINUITA’ E REGOLARITA’ DELLA FORNITURA – DIRITTO DI SCIOPERO
Poiché gli interventi richiesti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto investono l’ambito dei servizi pubblici essenziali, la Ditta si impegna ad assicurarne la continuità sulla base delle norme che regolamentano la materia.
La Ditta è tenuta a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi della legge 12/6/1990 n.146 modificata e integrata con la legge 11/04/2000 n. 83 e dell’Accordo
Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni-Autonomie Locali.
ART. 11 - REVISIONE PREZZI
Per quanto riguarda la fornitura dei prodotti di cui al Gruppi A1, A2 e B si precisa che lo sconto / percentuale di spettanza del fornitore offerti dalla ditta aggiudicataria in sede di gara rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata dell'appalto.
Nel caso di modifiche imposte con provvedimento legislativo od amministrativo sui farmaci che permetta l’applicazione di migliori condizioni di acquisto degli stessi, la Ditta aggiudicataria si impegna a rinegoziare con l’Ente, la percentuale di sconto applicata a tali prodotti portandola a livello delle migliori condizioni offerte alla propria clientela.
Per i prodotti per i quali è prevista la disciplina del c.d. “prezzo libero”, le Ditte dovranno comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai listini prezzi praticati, ferma restando l’applicazione degli sconti offerti in sede di gara per ogni categoria merceologica.
Per quanto riguarda i servizi accessori di cui al Gruppo C si precisa che il corrispettivo determinato in sede di gara a seguito del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria resta invariato fino al 30/11/2020. Successivamente, con decorrenza 01/12/2021 su richiesta della Ditta aggiudicataria, potrà essere soggetto a revisione prezzi in misura massima corrispondente alla variazione accertata dell’ISTAT – Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente, sulla base della media dell'anno precedente dell’ultimo indice pubblicato e disponibile alla data di applicazione e comunque previo accordo formale tra le parti circa la percentuale effettiva da applicare.
La richiesta di revisione prezzi dovrà essere rivolta al Direttore dell'A.S.P. dei Comuni della Bassa Romagna mediante lettera raccomandata o PEC entro il 15 novembre di ciascun anno. Tale termine è stabilito a pena di decadenza.
ART. 12. FATTURAZIONE
In tutte le fatture presentate dal Fornitore aggiudicatario devono essere evidenti le seguenti informazioni:
a) per i farmaci appartenenti ai gruppi A1 e A2:
- prezzo al pubblico unitario (XXX xxxxxxx)
- percentuale di sconto applicata dal prezzo al pubblico per ottenere il prezzo unitario fatturato, che dovrà essere uguale a quanto offerto in sede di presentazione delle offerte;
- prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)
b) per i prodotti appartenenti al gruppo B:
- costo unitario di acquisto del Fornitore risultante dall’ultima fattura dallo stesso ricevuta (IVA esclusa)
- percentuale di ricarico imputata, che dovrà essere uguale a quanto offerto in sede di presentazione delle offerte
- prezzo unitario fatturato (IVA esclusa)
c) canone mensile relativo al servizio accessorio
L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’Ente effettuerà i pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
La fatturazione elettronica dovrà essere mensile; le fatture e le note di accredito emesse nel rispetto delle norme fiscali saranno intestate a:
A.S.P. dei Comuni della Bassa Romagna codice univoco: UFJO79
Xxx Xxxxxxx x. 0 00000 Xxxxxxxxxxxx
X.X. 02295380394
mentre il luogo di destinazione della merce sarà la Farmacia Santo Monte, ubicata in xxx Xxxxxxx x. 0 x Xxxxxxxxxxxx di proprietà e gestita dall’A.S.P. dei Comuni della Bassa Romagna.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 co. 3 D.P.R. 207/2010, dovrà essere dedotta la ritenuta pari al 0,5% sul corrispettivo. In fattura dovrà essere indicata l’importo dovuto, la detrazione dello 0,5% e la somma netta da liquidare.
L'Asp dei Comuni della Bassa Romagna rientra tra gli enti pubblici ai quali si applica il regime dello Split payment previsto dalla legge di stabilità 2015 (legge 23/12/2014 n. 190) art. 1 comma 629. Tale norma stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'Iva che è stata addebitata loro dai fornitori. In base a quanto
diramato con un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7 del 09/01/2015, lo split payment si applica alle operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015.
ART. 13 - REPORTISTICA
Il Fornitore è inoltre obbligato a fornire all'Ente (per quanto di propria competenza) dei report semestrali su supporto informatico, entro il decimo giorno del semestre successivo a quello di riferimento, riportanti le seguenti informazioni:
a) per i farmaci etici:
- AIC
- Ditta produttrice
- Denominazione medicinale
- Tipologia di medicinale (specialità, generico, fascia di rimborsabilità)
- Quantità (Q) venduta mensile
- Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
- Prezzo unitario fatturato (XXX xxxxxxx)
b) per gli altri prodotti:
- Codice prodotto (ove possibile AIC)
- Ditta produttrice
- Descrizione prodotto
- Quantità (Q) venduta mensile
- Prezzo unitario fatturato (XXX xxxxxxx)
A richiesta, il report deve contenere le informazioni relative ai prodotti resi nonché ogni altra informazione eventualmente richiesta dai Direttore delle farmacie o da altri soggetti autorizzati. Il format dei report sarà concordato con l’Ente al momento di stipula del contratto.
ART. 14 - INADEMPIMENTI, PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse. Il giudizio sull’accettabilità del prodotto o meno sarà riservato al Direttore della farmacia.
L’A.S.P. a suo insindacabile giudizio avrà diritto di ottenere l’immediata sostituzione della merce a totale spese del fornitore compreso l’eventuale risarcimento dei danni nei casi che questa risultasse inaccettabile o non conforme alle caratteristiche di cui al presente capitolato.
In caso di ritardata o mancata consegna l’Ente, senza obbligo di darne comunicazione e fermo restando l'applicazione di quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche per qualità migliore e a prezzo superiore a quello contrattuale, a totale spese e danni del fornitore medesimo.
La ditta aggiudicataria si assume, con l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, i seguenti oneri:
a) tutte le spese connesse con l’impiego di mezzi idonei alla perfetta esecuzione della fornitura;
b) il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia all'Ente che a terzi, per distribuzione o deterioramento di beni.
Per gli oneri di cui sopra la ditta aggiudicataria non potrà mai pretendere compensi di sorta.
Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, l’ente invierà formale reclamo/diffida, tramite PEC o fax, con descrizione dell’inadempimento e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Ai fini dell’individuazione della tipologia di inadempimenti passibili di apposizione di penalità che possono portare alla risoluzione del contratto si rimanda a quanto già riportato nei precedenti articoli e in generale, da intendersi comunque solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono riconducibili a:
INADEMPIMENTO | PENALE APPLICABILE |
qualità/quantità/tipologia della merce consegnata | Da € 50,00 a € 150,00 |
mancato rispetto degli orari/giorni di consegna | Da € 100,00 a € 200,00 |
modalità di mantenimento/consegna della merce | Da € 100,00 a € 150,00 |
comportamento del personale addetto alle consegne/ricezione degli ordini | Da € 50,00 a € 100,00 |
vita residua del prodotto | Da € 50,00 a € 200,00 |
corretta e tempestiva emissione dei documenti contabili | Da € 50,00 a € 200,00 |
mancata adeguata sostituzione di prodotto offerto in sede di gara a causa di indisponibilità definitiva/temporanea | Da € 50,00 a € 200,00 |
Difformità fra prodotto richiesto dall’ente in sede di gara e prodotto effettivamente consegnato | Da € 50,00 a € 200,00 |
Il valore della penalità sarà individuato dall’ente in considerazione della gravità del fatto, del prodotto interessato e/o di comportamento reiterato.
L’ente potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione scritta di cui sopra, una penale compresa fra € 30,00 e € 50,00, per spese di istruttoria, oltre all’eventuale recupero danni e/o penalità con cui si sanziona il fatto contestato.
Per il recupero delle penalità, l’ente potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria o sulla cauzione prestata, la quale ultima dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione l’ente provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione.
In ogni caso è fatta salva ogni azione che l’ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all’esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando alla ditta la spesa eccedente l’importo per il servizio non prestato.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
Oltre a quanto previsto all’articolo 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
o mancato superamento del periodo di prova (art. 4 del Capitolato);
o frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo d'esempio, il ripetuto riscontro di prodotti mancanti a causa della discriminazione della Farmacia rispetto all'insieme dei soggetti operanti sul mercato;
o cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria;
o reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al d.lgs. 163/06 al D.Min.San. 6/7/1999, al D. lgs. 155/97 e ai D.lgs 219/2006 e 214/2007 e reiterata applicazione delle penali di cui all’art. 14 del presente capitolato.
o Subappalto non autorizzato;
o Cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, la Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservato all’Ente di affidare a terzi le forniture in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al presente Capitolato.
La risoluzione per inadempienza contrattuale sarà comunque preceduta dalla contestazione dell’addebito, tramite PEC o lettera raccomandata, alla ditta aggiudicataria la quale potrà presentare le proprie controdeduzioni in un lasso di tempo indicato dall’ente compreso fra sette e quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni oppure scaduto inutilmente il termine
senza che la ditta abbia risposto, l’ente potrà disporre l’immediata risoluzione, in considerazione della gravità dell’inadempimento.
ART. 15 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello della fornitura. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La cauzione sarà custodita dall'Ente.
La ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare od estendere eventuali polizza già esistente, e a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell’appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i propri prestatori d'opera (Rco).
L’anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a: Rct
Rco
euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
euro 2.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni per morte o lesioni personali;
euro 2.000.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali;
euro 2.000.000,00 per ogni sinistro;
euro 1.500.000,00 per ogni prestatore d’opera;
e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa.
Relativamente alla polizza RCT/RCO sopra menzionata dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d’uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura:
• l’estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi l’ASP dei Comuni della Bassa Romagna e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori);
• l’estensione alla RC Professionale per le attività per le quali è prevista tale copertura assicurativa
• l’estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei prestatori d’opera;
• l’estensione della garanzia RCT ai danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
• l’estensione della garanzia RCO al danno biologico e ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro;
ART. 16 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente per tutte le controversie sorgenti dai contratti di fornitura, oggetto del presente capitolato, sarà quello di Ravenna.
Per le controversie relative alla esecuzione contrattuale resta ferma ogni autonoma determinazione degli aderenti.
ART. 17 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE
Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni.
ART. 18 - FALLIMENTO
L'appalto si intende revocato nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria
ART. 19 - RICHIAMI NORMATIVI
Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 20 - RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.Lgs. n. 81/2008
Per quanto riguarda la parte dell'appalto relativa alla fornitura di prodotti si precisa che non risultano in evidenza interferenze che chiedano l’adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell’appaltatore e del
Committente; non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l'eliminazione delle interferenze. Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di valutazione e revisione.
Per quanto riguarda la parte dell'appalto relativa ai servizi aggiuntivi offerti si precisa che trattandosi di “servizi di natura intellettuale” risulta escluso dall’obbligo di elaborazione del suddetto Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – D.U.V.R.I., ferme restando le disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI - CODICE DI COMPORTAMENTO
Vedi allegato “Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento U.E. 679/2016”
Si informa inoltre la ditta affidataria, in relazione agli adempimenti previsti all'art. 2 c. 3 del D.p.r. 16/04/2013 n. 62, che gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento generale e aziendale dell'Ente, per quanto compatibili, sono applicabili ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Si riporta di seguito il link relativo al codice di comportamento generale (D.p.r. 16/04/2013 n. 62) e al codice di comportamento adottato dall'Asp dei Comuni della Bassa Romagna, da diffondere a tutti i dipendenti e/o collaboratori che svolgono attività (servizi, forniture ecc) nei locali dell'Asp, al fine di rispettare gli obblighi di condotta in essi previsti.(xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nell'area Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Codice di comportamento)
ART. 22 – NORME E CLAUSOLE FINALI
Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento della fornitura, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le norme del Codice Civile ed alla disposizioni legislative vigenti in materia.
Allegati: Tabelle orari farmacia
Carta dei servizi
Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento U.E. 679/2016