Garanzie Premium per tutte le ubicazioni (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza). 2.8.1 Ricorso terzi comune La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a risarcire per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da un Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione. L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso. L’Assicurazione non comprende i danni: