Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto, effettuato all’interno del Territorio italiano su mezzo Autocarro causati da:
Merci e attrezzature trasportate. Sono esclusi i danni: a) da collisione dell’autocarro vettore contro marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale b) qualora l’autocarro vettore non presenti segni di collisione compatibili con i danni alle “Cose assicurate”; c) subiti dalle “Cose assicurate” già caricate sull’autocarro vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il Perimetro aziendale; d) subiti dalle “Cose assicurate” trasportate, a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento; e) con dolo o colpa grave del vettore o di loro rappresentanti e con dolo del Contraente, dell’Assicurato, nonché dei rispettivi Prestatori di lavoro; f) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle “Cose assicurate” al trasporto; g) da cattivo stivaggio, sia sull’autocarro vettore sia nel container o simili; h) da vizio proprio o qualità insite delle “Cose assicurate”, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale; i) da ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato; j) da contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini; k) da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; l) da sommossa originata dai casi di cui al punto i) o atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; m) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo; n) da ordigni bellici quali mine, siluri e bombe dispersi o comunque non segnalati; o) da atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili; p) da atti compiuti a scopo di terrorismo; q) da atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi; r) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; s) da furto o rapina tentati o compiuti; t) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli anche nell’interno dell’autocarro, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna; u) qualora il vettore non sia un autocarro o in generale un mezzo gommato su strada (sono esclusi ad esempio navi, treni o aerei). In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurate”, la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra ...
Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merci, macchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto su mezzo autocarro causati da: 1) incendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio; 2) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; 3) ribaltamento dell’autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; 4) collisione dell’autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’autocarro stesso. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurate”, la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza. Maggiori costi In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, la Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata nell’apposita garanzia, per sinistro e per anno assicurativo, le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: 1. l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2. il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale; 3. le lavorazioni presso terzi; 4. la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. La presente garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.
Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è prestata a condizione che: a) il veicolo abbia la carrozzeria completamente chiusa (esclusi telonati e simili) e sia idoneo al trasporto ai sensi del codice della strada; b) il trasporto sia effettuato per operazioni di consegna o prelievi tra le ore 05:00 e le ore 21:00; c) il veicolo, qualora venga lasciato incustodito, sia completamente chiuso e con le portiere bloccate e il furto avvenga tramite rottura o scasso delle protezioni del veicolo o tramite furto totale del veicolo stesso. Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio Limitatamente ai danni da Furto la presente garanzia opera sino alla concorrenza del 40% del Limite di indennizzo indicato in Polizza.
Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merci, macchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto, effettuato all’interno del territorio italiano, su mezzo autocarro causati da: 1) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio; 2) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; 3) ribaltamento dell’autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; 4) collisione dell’autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’autocarro stesso.. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurate”, la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza.
Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti dal Contenuto durante il trasporto, effettuato all’interno del Territorio italiano, su mezzo Autocarro causati da:
Merci e attrezzature trasportate. La Società, nella forma a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle Merci e dalle Attrezzature inerenti la Struttura ricettiva assicurata durante il trasporto, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso alla Struttura stessa, causati da:
Merci e attrezzature trasportate. Relativamente a merci ed attrezzature trasportate assicurate, la garanzia è estesa al furto delle stesse durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, condotti dall’assicurato o dagli addetti all’attività assicurata, tra le ore cinque del mattino e le ore ventuno della sera. La presente garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. - da mancata riconsegna; - ai veicoli.
Merci e attrezzature trasportate. Furto e Rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti all’attività dichiarata, su autoveicoli in uso al Contraente/ Assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti Xxxxxxx all’esercizio. L’Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia opera anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. Per questa garanzia, prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, l’ammontare dell’Indennizzo verrà stabilito applicando uno Scoperto del 20% che rimarrà a carico del Contraente/Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’Indennizzo verrà determinato ai sensi del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio e Furto e senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa ai danni di Furto o Rapina esclusivamente durante il trasporto di Merci o Macchinari, attrezzature, arredamento pertinenti l’attività assicurata, su veicoli in uso all’Assicurato e guidati dallo stesso o da suoi Familiari o da suoi Prestatori di lavoro. La garanzia è prestata a condizione che: