Dichiarazione delle Parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.
Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Impegni delle parti Il Comune di Siena e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena si impegnano a individuare di comune accordo le linee guida per la realizzazione del calendario estivo 2022 nello spazio della Fortezza Medicea, le tipologie dei principali eventi e le modalità di organizzazione degli stessi, le attività di comunicazione degli eventi e di promozione del progetto stesso. Le parti si impegnano a coprire i costi di realizzazione al 50%. Per l’attuazione delle attività congiunte relative all’iniziativa, la CCIAA si impegna a cofinanziare l’iniziativa con un importo massimo pari ad euro 50.000,00 che verranno liquidate al Comune di Siena dietro presentazione della rendicontazione finale delle spese. Per disciplinare l’organizzazione di tale evento il Comune di Siena costituisce un apposito Comitato di coordinamento presieduto dal Sindaco o delegato, al quale partecipano un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, un rappresentate del Servizio comunale competente per la gestione del progetto, un rappresentante del soggetto economico cui verrà affidata la gestione del calendario di eventi, un eventuale rappresentante degli stakeholder del territorio, che le parti potranno individuare di comune accordo. Il calendario di eventi da realizzarsi nel periodo dal 10 giugno al 30 settembre 2022, dovrà rispettare le seguenti linee guida: • almeno n. 2 eventi culturali con artisti di fama internazionale; • almeno n. 4 eventi culturali con artisti di fama nazionale; • almeno n. 6 eventi con realtà locali; • n. 1 evento di premiazione delle imprese della Provincia di Siena; • n. 1 festival di danza della durata di almeno 3 giorni; • n. 1 festival jazz della durata di almeno 3 giorni; • n. 1 rassegna di teatro di almeno 3 giorni; Singoli eventi, festival e rassegne dovranno prevedere sia artisti di fama nazionale, internazionale e di fama minore, dando comunque spazio, ove opportuno, anche alle realtà locali; Il Comune di Siena e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena si riservano di valutare anche in un secondo momento ulteriori iniziative da inserire in calendario. Il calendario dovrà preventivamente essere approvato da entrambe le parti, così come ogni altro evento che venga eventualmente proposto durante lo svolgimento della manifestazione.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.
Obblighi delle parti 7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione alle aziende che svolgono il servizio Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno: essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento); osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale; formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale; possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate; predisporre e rendere disponibile all’Iscritto per tramite del sistema di gestione documentale del portale del Centro di Coordinamento il Documento dei Rischi Peculiari (DRP), redatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; Durante l’intervento di ritiro attenersi alle norme di comportamento previste dall’Iscritto; coordinarsi con l’operatore addetto al presidio del centro di raccolta e attendere il suo consenso per accedere alla zona di carico nominare e comunicare all’Iscritto il nominativo di un Referente Operativo del Servizio (R.O.S.), ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme relative all’esecuzione del servizio e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi; stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e di posta elettronica; possedere idonea iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (se previsto) e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto; rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti all’Iscritto prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Centro di Raccolta si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo; possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e RCO); osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Comunicazioni tra le Parti 1. Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente Accordo è effettuata, tramite il TDH, a ciascuna delle Parti.
Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.