Generiche Clausole campione

Generiche. 1. Ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati del Committente ad eseguire controlli di conformità 250 2. Per ogni altro requisito del presente Capitolato tecnico e/o nel Progetto Organizzativo-Gestionale non rispettato 250
Generiche. 1. Ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati del Committente ad eseguire controlli di conformità 250
Generiche. 1.Ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati del Committente ad eseguire controlli di conformità € 500,00 2.Per ogni altro requisito del presente Capitolato tecnico e/o del Progetto Organizzativo-Gestionale non rispettato Min € 500,00 – Max € 1.500,00 3.Violazione della capienza massima e della destinazione funzionale della struttura della Casa di Riposo € 500,00
Generiche. La garanzie tutte delle seguenti Combinazioni dell’Opzione 2 Generiche, non sono valide per le discipline sportive del Ciclismo, dell’Equitazione e delle attività Cinofile assicurabili con le Opzioni Specifiche.

Related to Generiche

  • FARMACI E DIAGNOSTICI Determinazioni 950 15/06/17 GARA N. 6719657 - PROCEDURA APERTA IN MODALITA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER LAFFIDAMENTO TRIENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DELLA FORNITURA DI GUIDE, INTRODUTTORI, CATETERI DIAGNOSTICI, CATETERI GUIDA PER INTERVENTISTICA CORONARICA E PERIFERICA (N. 55 LOTTI) AMMISSIONE DITTE AL PROSIEGUO DELLA GARA DISPOSITIVI MEDICI Determinazioni 951 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SW DI GESTIONE CO118 DELLE CENTRALI IN USO PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, PRESSO L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E PRESSO L'AZIENDA UNIVERSITARIA PISANA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 981 DEL 11/08/2016, STIPULATA CON LA DITTA GRUPPO INFORMATICO SRL, PER L'AUSL TOSCANA CENTRO E L'AUSL TOSCANA NORDOVEST UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 952 15/06/17 ADESIONE, PER L'AOU CAREGGI, ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 306 DEL 01/03/2017, PER LA FORNITURA DI MICROSCOPI OPERATORI PER OFTALMOLOGIA, PER LA CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE E DEL SEGMENTO POSTERIORE, CON SISTEMA DI OCT INTEGRATO DA DESINARSI ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA. UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 953 15/06/17 ADESIONE ALLACCORDO QUADRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 562 DEL 26/11/2014, PER LA FORNITURA, IN LOTTI SEPARATI, DI ELETTROBISTURI DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, DELLA DURATA DI 24 MESI, DELLAZIENDA USL XXXXXXX XXX XXX - XXXXX 0 DITTA MOVI SPA UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 954 15/06/17 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI 3 CENTRIFUGHE DA TERRA PER IL LABORATORIO DI SAN XXXXXXXX XX XXX DELLA AUSL TOSCANA CENTRO DI CUI ALLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 65 DEL 28/02/2014, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA, RINNOVATA CON DETERMINAZIONE N. 406 DEL 17/03/2017 DI ULTERIORI 3 ANNI UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 955 15/06/17 ADESIONE DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, DELLAZIENDA USL TOSCANA CENTRO, DELLA FONDAZIONE TOSCANA XXXXXXXX XXXXXXXXXX, DELLAZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE E DELLAZIENDA USL TOSCANA SUD EST, ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI, CONGELATORI ED APPARECCHIATURE PER LA PRODUZIONE DEL FREDDO DA DESTINARSI ALLESTAR ED ALLE XX.XX. DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI ALLAGGIUDICAZIONE N. 1349 DEL 08/11/2016 LOTTO UNICO - RTI KW APPARECCHI SCIENTIFICI - UOS GESTIONE ESECUZIONE CONTRATTI E AFFIDAMENTI Determinazioni 956 15/06/17 RIENTRO A TEMPO PIENO DIPENDENTE XXXXXXX XXXXXXX.

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

  • Specifiche tecniche (art. 23, dir. 2004/18; art. 34, dir. 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n. 406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992; art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. 3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»; b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. 4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta. 7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6. 9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto; b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche; c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. 12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

  • SOPRALLUOGO Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è FACOLTATIVO. L’appuntamento per effettuare il sopralluogo potrà essere prenotato previa richiesta tramite mail all’indirizzo: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx oppure al n. 0376-679255. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento che gli verrà rilasciato a conferma dell’effettuato sopralluogo, il quale dovrà essere scansionato, allegato e firmato digitalmente. Ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere eseguito esclusivamente: • da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; • da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015; • da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile. Sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo: • in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice; • in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve es- sere eseguito da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui all’ar- ticolo 80, comma 3, del Codice, • in caso di Consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all’impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l’esecuzione almeno dei lavori della categoria pre- valente; • nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composi- zione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopral- luogo si avrà come non eseguito; • nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che par- tecipano in concorrenza tra di loro. • Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione.

  • Clausola risolutiva espressa 23.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 10 giorni, nei casi di seguito indicati: i) in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura, anche risolto, intercorso tra la Optima e il medesimo Cliente. 23.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nell’offerta economica, anche limitatamente alle singole forniture interessate; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente o su carta di credito se richiesto in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di decozione o insolvenza; vii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto. 23.3 In caso di risoluzione del Contratto che preveda l’acquisto a rate di dispositivi, Optima fatturerà al Cliente tutto il dovuto in unica soluzione. 23.4 In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, tutti gli sconti applicati non verranno riconosciuti e saranno recuperati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In tali casi cesserà, altresì, l’efficacia di ogni promozione attiva sulle Carte Sim Optima con conseguente automatica trasformazione dell’offerta nella corrispondente offerta mensile Mobile con addebito del costo del pacchetto sul credito residuo anziché in fattura.

  • Bibliografia Xxxxxx X., I rinvii legislativi al contratto collettivo. Tecniche e interazioni con la dinamica delle relazioni sindacali, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000. Xxxxxx X., Il micro-sistema dei rinvii al contratto collettivo nel d.lsg.. n. 81 del 2015: il nuovo modello della competizione fra i livelli della contrattazione collettiva, in RIDL, 2016, I, p. 657. Xxxxxxxx X., In tema di legittimità costituzionale del rinvio al ccnl delle organizzazioni più rappresentative nel settore cooperativo per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente, in RGL, 2015, 3, II, p. 493. Xxxxxx X., Il principio maggioritario nelle relazioni industriali, in LD, 2014, p. 3. Xxxxxxxx X., Il sistema di rappresentanza imprenditoriale e la struttura della contrattazione collettiva, in Verso nuove relazioni industriali, a cura di X. Xxxxxxxx - X. Xxxx, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 241. Bellocchi P., La libertà sindacale, in Trattato di diritto del lavoro, diretto da X. Xxxxxxxx - X. Xxxxxxx, vol. II, Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, a cura di X. Xxxxx, Padova, Cedam, 2014, p. 3. Carinci F., Xxxxx non abita più qui (a proposito e a sproposito del “nostro” diritto sindacale), in DLRI, 2013, p. 684. Xxxxxxxxxx X., Nota sul protocollo d’intesa del 31 maggio 2013, in DLRI, 2014, p. 137. Centamore G., Xxxxxxxxx collettivi o diritto del lavoro «pirata»?, in VTDL, 2018, 2, p. 471. Xxxxxxxxxxx X., Mettere ordine nella giungla dei ccnl: un’esigenza indifferibile, in DLRI, 2018, 1, p. 227. Comandè D., Dall’inderogabilità alla competenza, Napoli, Jovene, 2017. Xxxxxxx M., I rinvii alla contrattazione collettiva nel d.lsg.. 81/2015, in DRI, 2016, p. 1073. Xxxxxxx G., Teorie e cronache del diritto sindacale e autorità del punto di vista giuridico, in ADL, 2016, I, p. 16. Xxxxxxxx U., L’azienda come luogo “preferenziale” delle relazioni sindacali?, in LD, 2016, p. 391. Xxxxxxxx U., Rappresentanza e contrattazione in azienda, Padova, Cedam, 2017. Xxx X., Una “norma di sistema” per contrattazione e rappresentanza, in DRI, 2017, p. 45. Lassandari A., Sulla verifica di rappresentatività delle organizzazioni sindacali datoriali, in DLRI, 2017, p. 1.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.