Gestione degli ordini dei clienti. 1. La Banca che tratta ordini, per conto dei clienti applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa. 2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine, la Banca potrà trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. 3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini dei clienti: a) assicura che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; b) tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; c) informa il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. 4. Se la Banca ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente. 5. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.
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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement, Investment Services Agreement
Gestione degli ordini dei clienti. 1. La Banca che tratta ordini, per conto dei clienti applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa.
2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine, la Banca potrà trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini dei clienti:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
43. Se la Banca ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.
54. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico.
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Samples: Investment Services Agreement, Investment Services Agreement
Gestione degli ordini dei clienti. 1. La Banca che tratta ordini, ordini per conto dei clienti Clienti applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti Clienti e agli interessi di negoziazione della Banca stessa.
2. In caso di ordini di clienti Clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine, la Banca potrà trasmettere gli ordini del cliente Cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione.
3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca adempie alle seguenti condizioni quando tratta gli ordini dei clientiClienti:
a) assicura che gli ordini eseguiti per conto dei clienti Clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
b) tratta gli ordini equivalenti dei clienti Clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti Clienti richiedano di procedere diversamente;
c) informa il cliente Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.
4. Se la Banca ha la responsabilità Al momento di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clientiClienti, ricevuti a regolamento dell’ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul dossier titoli e sul conto del clienteCliente.
5. La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l’uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti, come definiti dalla Normativa di Riferimento.
6. Qualora sussistano le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, la Banca può aggregare l’ordine del Cliente con gli ordini di altri Clienti della Banca o con gli ordini della Banca. il Cliente dichiara di essere informato e consapevole che l’effetto di tale aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine. Nel caso in cui la Banca abbia aggregato un ordine del Cliente con una o più operazioni di altri Clienti o della Banca stessa, la successiva assegnazione ha luogo nel rispetto di quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 6Regolamento Intermediari, comma 2-bis del Testo Unicoprincipio del miglior risultato per il Cliente e comunque senza pregiudizio a suo carico.
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