Common use of Gestione dei resi Clause in Contracts

Gestione dei resi. I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l’applicazione delle penali di cui all’Allegato “Schema di Convenzione “e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 30 giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta, oppure l’Azienda sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al fornitore stesso. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall’Azienda sanitaria contraente all’ordine cui la fattura si riferisce e dell’eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.

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Gestione dei resi. I Qualora i prodotti che non risultassero conformi alla qualitàsiano reputati inaccettabili il fornitore è tenuto, tipoa proprie spese, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione. Qualora non provveda a tale sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio dalla segnalazione, si procederà con quanto previsto all’art. 16 in materia di spesapenali per inadempimenti contrattuali. La mancata sostituzione Qualora dalla successiva verifica quali-quantitativa o dall’utilizzo dei medesimi prodotti, l’ESTAR o le altre Strutture Sanitarie dell’Area Vasta, previste dal presente capitolato, rilevi: - difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato diversa della quantità del prodotto ordinato), - difformità di qualità (prodotto non ordinato o prodotto difforme, viziato o difettoso), ESTAR ne darà comunicazione, via email o PEC, al fornitore, attivando le pratiche di reso. L’ESTAR metterà a disposizione per il ritiro la merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/eccedenza o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l’applicazione delle penali di cui all’Allegato “Schema di Convenzione “e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro 24 ore dalla segnalazione scritta e non oltre 15 ne garantirà la corretta conservazione per complessivi 7 giorni solari dalla comunicazione di non accettazionelavorativi. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro Dopo 30 giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta, oppure l’Azienda sanitaria l’ESTAR potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC email o PEC. Il fornitore dovrà a suo rischio e spese provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l’ESTAR le modalità del ritiro. Il fornitore stessonon potrà pretendere alcun risarcimento né indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 7 giorni lavorativi di deposito garantiti. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Ciascuna nota Per i prodotti i cui lotti sono stati oggetto di credito specifica Determina AIFA che ne abbia sancito il ritiro immediato dal mercato, l’ESTAR provvederà, entro 30 giorni dalla data di fine esitabilità o ritiro, ad inviare richiesta formale di reso al fornitore. Tale richiesta conterrà l’elenco dettagliato dei prodotti da rendere suddivisi per nome commerciale, quantità e lotto ed altresì, con riferimento a singolo prodotto e lotto, sia il numero e la data dell’ordine ESTAR che il numero e la data del DDT con il quale il fornitore ha effettuato la consegna. Il ritiro della merce ad opera del fornitore dovrà riportare chiara indicazione avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla data della relativa fattura, del numero lettera / richiesta presso il Magazzino ESTAR o l’Azienda Sanitaria richiedente. Decorso il termine sopra indicato il fornitore autorizza ESTAR a smaltire i prodotti per proprio conto ai termini ed alle condizioni di protocollo assegnato dall’Azienda sanitaria contraente all’ordine cui la fattura si riferisce e dell’eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornituraal precedente articolo 19.

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Gestione dei resi. I Qualora dalla verifica di corrispondenza tra documento di trasporto, l’ordine di consegna e prodotti che forniti, oppure dal successivo controllo qualitativo o utilizzo dei medesimi prodotti, l’Azienda Sanitaria rilevi: • difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato maggiore della quantità del prodotto ordinato); • difformità di qualità (prodotto non risultassero conformi alla qualitàordinato o prodotto difforme, tipoviziato o difettoso), speciene darà comunicazione a mezzo PEC al Fornitore, marca attivando le pratiche di reso. L’Azienda Sanitaria metterà a disposizione per il ritiro la merce in eccedenza o non accettata entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione scritta e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e ne garantirà il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 deposito per complessivi 8 (cinqueotto) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesalavorativi. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l’applicazione delle penali di cui all’Allegato “Schema di Convenzione “e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 Dopo trenta giorni solari dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 30 giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta, oppure l’Azienda sanitaria Sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al fornitore stesso. Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l’Azienda Sanitaria le modalità di ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi potrebbero subire durante il deposito, oltre i giorni lavorativi di deposito garantiti. Nel caso in cui i prodotti resi o resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Ciascuna nota Le note di credito dovrà dovranno riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall’Azienda sanitaria contraente all’ordine cui la fattura si riferisce Sanitaria e dell’eventuale numero di ordine d’ordine assegnato dal Fornitore fornitore. Direzione generale della Centrale regionale di Committenza Servizio Forniture e Servizi Nel caso in cui l’Azienda Sanitaria rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla fornituraquantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione di quanto previsto nella documentazione di gara.

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Gestione dei resi. I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l’applicazione delle penali di cui all’Allegato “Schema di Convenzione Convenzione/Accordo quadro “e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 30 giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta, oppure l’Azienda sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al fornitore stesso. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall’Azienda sanitaria contraente all’ordine cui la fattura si riferisce e dell’eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.

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Gestione dei resi. I Qualora dalla verifica di corrispondenza tra documento di trasporto, l’ordine di consegna e prodotti che forniti, oppure dal successivo controllo qualitativo o utilizzo dei medesimi prodotti, l’Azienda sanitaria rilevi: • difformità di quantità (quantità del prodotto consegnato maggiore della quantità del prodotto ordinato); • difformità di qualità (prodotto non risultassero conformi alla qualitàordinato o prodotto difforme, tipoviziato o difettoso), speciene darà comunicazione, marca e tutte xxx xxx, xx Fornitore attivando le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione pratiche di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Aziende Sanitarie e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata “mancata consegna”. Le Aziende Sanitarie avranno, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l’applicazione delle penali di cui all’Allegato “Schema di Convenzione “e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subitireso. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio Spesa sanitaria La merce non ritirata entro 30 giorni solari dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta, oppure l’Azienda sanitaria potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC al fornitore stesso. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall’Azienda sanitaria contraente all’ordine cui la fattura si riferisce e dell’eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura. Nel caso in cui l’Azienda sanitaria rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale con conseguente applicazione di quanto previsto nella documentazione di gara.

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