Gestione dei sistemi informativi Clausole campione

Gestione dei sistemi informativi. 1. Le Parti hanno l'esclusiva competenza, sui propri rispettivi sistemi informativi, di definire o modificare i sistemi di autenticazione degli utenti, i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Ciascuna Parte fornirà all’altra adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei propri sistemi informativi, relativamente ai servizi erogati nell’ambito della Convenzione.
Gestione dei sistemi informativi ovvero la gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche con particolare riferimento:
Gestione dei sistemi informativi. 1. L’Erogatore informa il Fruitore di eventuali modifiche o interruzioni del servizio per manutenzione del sistema mediante apposita comunicazione sul proprio sito istituzionale.
Gestione dei sistemi informativi. Gestione dei Sistemi Informativi