Common use of Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato é tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dedicato Ai Proprietari O Affittuari Di Uffici

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato é tenuto Sono a prestare carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la propria collaborazione per permettere domanda. Qualora la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato proporzione del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighirispettivo interesse. La Società non rimborsa le riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o od ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: www.regione.marche.it

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato é tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. La Sono a carico della Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato sostenute per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di multe o ammende né delle spese di giustizia penaleun importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Incendio, Cristalli, r.c.t., Tutela Legale Dedicato Alle Costruzioni Immobiliari Destinate Ad Uso Civile, Quali Condomini, Uffici, Singole Unità Abitative, Chiese, Ricoveri, Scuole, Nonché Fabbricati in Corso Di Costruzione O Ristrutturazione

Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza. La Società assume, fino a quando ne ha interessealla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato é tenuto Sono a prestare carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la propria collaborazione per permettere domanda. Qualora la gestione delle suddette vertenze somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e a comparire personalmente l’Assicurato in giudizio ove la procedura lo richiedaproporzione del rispettivo interesse. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. La Società Compagnia non rimborsa le riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o od ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Convenzione Smi Unipolsai Assicurazioni Spa