Gestione dell’inventario Clausole campione

Gestione dell’inventario. Il servizio assicura la catalogazione dei beni oggetto del servizio con le modalità previste al precedente paragrafo 3.1.2.
Gestione dell’inventario. Il servizio deve garantire la catalogazione dei beni oggetto del servizio di gestione delle PdL (Asset Management) mantenendo un inventario aggiornato degli asset aziendali (beni fisici e software) anche attraverso strumenti di Inventory, per rilevare automaticamente le PdL e le periferiche raggiungibili via rete, con raccolta degli elementi di configurazione hardware e software. Lo scopo principale di questa attività è quello di identificare, registrare e controllare l’ubicazione dei beni e la configurazione hardware e software delle PdL e disporre dello storico delle modifiche apportate alle configurazioni degli stessi. In particolare, per quanto riguarda il sistema operativo fornito con il servizio di noleggio, in caso di installazione di una versione diversa da quella licenziata (downgrade), nell’inventario devono essere registrate sia la versione licenziata sia la versione installata. Ogni apparato (CI) deve essere contrassegnato con un’etichetta con codice a barre/ ID da cui si possa ricavare la proprietà del bene (via strumento di asset management); qualora esistente, verrà fornita da parte dell’Ente la banca dati in formato elettronico, che costituisce l’elenco degli asset tecnologici oggetto del servizio. Le informazioni raccolte nella sopraccitata banca dati dovranno essere aggiornate coerentemente con l’aggiornamento del parco macchine e/o con la modifica della configurazione dei sistemi. Dovranno essere previsti, con frequenza annuale od in linea con le esigenze degli Enti, interventi per la verifica di tutti i dati relativi agli apparati (CI) con l’obbiettivo di rendere l’inventario completo ed allineato con la situazione effettiva dell’Ente. I dati registrati dovranno essere messi a disposizione dell’Ente tramite soluzioni on-line, con la possibilità di estrarre i dati in formati concordati nel Piano generale della Fornitura. Inoltre, è prevista a carico dell’Aggiudicataria la produzione e messa a diposizione di una reportistica con periodicità almeno trimestrale, da concordare con l’Ente, relativa alla movimentazione e situazione degli asset.
Gestione dell’inventario. Il fornitore, fin dal momento della consegna e installazione della prima apparecchiatura informatica, deve inserire i dati identificativi dei beni in un apposito inventario in formato elettronico. L’inventario dovrà riportare, per ciascuna apparecchiatura informatica, comprese quelle oggetto di riassegnazione, le seguenti informazioni minime richieste:  serial number;  host name;  codice identificativo del bene (etichetta);  numero di inventario (se bene IVASS);  proprietario del bene (IVASS o fornitore);  tipologia, marca e modello;  consegnatario dell’unità di destinazione;  informazioni logistiche (sede, ufficio, piano, stanza). Ogni apparecchiatura informatica deve essere etichettata a cura del fornitore durante la fase di installazione, utilizzando una targhetta non asportabile. L’etichetta dovrà individuare univocamente il bene secondo una naming convention da condividere in fase di pianificazione. Il servizio di gestione dell’inventario delle apparecchiature informatiche oggetto della fornitura deve iniziare dalla data di consegna/installazione della prima apparecchiatura informatica, documentata secondo quanto previsto nel paragrafo precedente. Il fornitore, per tutta la durata dell’appalto, deve provvedere ad aggiornare e ad inserire i dati di inventario, in modo tale da renderne costantemente affidabile il contenuto rispetto alla situazione esistente, tenendo conto di tutte le attività di installazione, movimentazione, sostituzione, manutenzione, caricamento software, disinstallazione, dismissione e rottamazione. La consultazione dell’inventario deve essere garantita anche al personale incaricato dell’Istituto in modo da poter avere una visione completa e costantemente aggiornata della situazione; deve, inoltre, essere prevista la produzione di report, su richiesta del personale dell’Istituto. Successivamente all’installazione di ogni apparecchiatura il fornitore dovrà provvedere alle operazioni di ritiro presso l’utente delle apparecchiature sostituite di proprietà dell’Istituto, comprese le stampanti. Oltre a tali apparecchiature dovranno poter essere ritirati circa 30 laptop attualmente utilizzati come apparecchiature di riserva. Il fornitore dovrà, inoltre, procedere alle operazioni di cancellazione irreversibile e a norma dei dati utente presenti sui dispositivi di memorizzazione. Le modalità con le quali effettuare la cancellazione dei dati utente verranno concordate con l’Istituto nella fase di pianificazione. Si precisa che la ste...

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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