Monitoraggio del servizio e verifiche congiunte Clausole campione

Monitoraggio del servizio e verifiche congiunte. Almeno ogni sei mesi o su specifica richiesta delle parti, il Referente dell’Ente e il Referente del Fornitore si riuniscono per analizzare e verificare l'andamento della fornitura al fine di valutare l’andamento dei servizi erogati, individuare i punti critici e intraprendere le azioni di mitigazione necessarie. Rimane a carico del Fornitore la predisposizione del verbale e dei report necessari che descrivono gli elementi più significativi delle attività di gestione svolte nel periodo di riferimento e le azioni concordate. Sono presenti almeno i seguenti elementi: – volumi e tipologia degli interventi effettuati per Ente, – verifica dell’andamento degli Indicatori di qualità rilevando, per ciascun componente della fornitura, i tempi di risoluzione ed eventuali scostamenti; – analisi di eventuali segnalazioni di disservizi e azioni di prevenzione, – riepilogo delle attività massive, urgenti o straordinarie evase e da pianificare, – verifica della conformità dei servizi rispetto a quanto richiesto/proposto.

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;