Giurisdizione e legge applicabile. 11.1 Salvo diverse intese negli accordi di cui all’art. 4, comma 1, le parti accettano sia la giurisdizione del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia o debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione ed i requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà luogo comunque in Italia. 11.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente deciso di adottare lo schema negoziale predisposto da CC&G.
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Samples: Cassa Di Compensazione E Garanzia, Accordo Tra Il Partecipante Diretto Ed Il Cliente Impresa, Accordo Tra Il Partecipante Diretto E Il Cliente Committente Impresa
Giurisdizione e legge applicabile. 11.1 10.1 Salvo diverse intese negli accordi di cui all’art. 45, comma 1, le parti il Partecipante e l’Agente di Regolamento accettano sia la giurisdizione del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia o debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione ed i requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà comunque luogo comunque in Italia.
11.2 10.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente deciso di voluto adottare lo schema negoziale predisposto da CC&G.
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Samples: Accordo Tra Il Partecipante Diretto E L’agente Di Regolamento
Giurisdizione e legge applicabile. 11.1 Salvo diverse intese negli accordi di cui all’art. 45, comma 1, le parti il Partecipante e l’Agente di Regolamento accettano sia la giurisdizione del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che sia o debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del presente contratto, in particolare e senza per ciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione ed i requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione. Detta esecuzione avrà comunque luogo comunque in Italia.
11.2 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto non è stato predisposto unilateralmente da alcuna di esse, avendo concordemente deciso di voluto adottare lo schema negoziale predisposto da CC&G.
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Samples: Agreement Between the Direct Participant and the Settlement Agent