Giurisprudenza. Di grande rilevanza è la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (27 marzo 2008, n. 7930, in Guida al dir., 2008, 19, p. 23), ove si precisa che “Dottrina e giurisprudenza, quando – sulla considerazione per cui la terminologia "promette di vendere o di acquistare" non è automaticamente indicativa d’una semplice promessa e la cosiddetta anticipazione degli effetti della vendita può essere indice dell’intento di porre in essere un contratto definitivo se il differimento della manifestazione di volontà non risulti chiaramente dal contratto – affermano che, al fine di attribuire ad una stipulazione il contenuto del contratto di compravendita o piuttosto quello del preliminare di compravendita, è determinante l’identificazione del comune intento delle parti – diretto, nel primo caso, al trasferimento della proprietà della res verso la corresponsione di un certo prezzo, conformemente alla causa negoziale dell’art. 1470 c.c., e, nel secondo caso, all’insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni ad un’ulteriore manifestazione di volontà, alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto dominicale sulla res e l’adempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo – onde il giudice del merito deve esaminare la stipulazione nel suo complesso al fine di accertare la comune volontà delle parti nell’un senso piuttosto che nell’altro, compiono, in verità, solo un primo approccio alla questione in esame, che, evidentemente, più non si porrebbe ove l’accertamento demandato al giudice si risolvesse nel senso del contratto ad effetti reali, dacché, in tal caso, non vi sarebbe, evidentemente, luogo a parlare di preliminare, dacché le prestazioni rese avrebbero già realizzato gli effetti del definitivo”. Se l’accertamento compiuto dal giudice dovesse approdare al preliminare “si rende necessaria un’indagine ulteriore e diversa in ordine alla volontà delle parti, onde identificare quali effetti, differenti da quelli propri del definitivo ma aggiuntivi rispetto a quelli ordinari del preliminare, le parti stesse avessero inteso far derivare dalla convenzione, in attuazione della quale ed in particolare delle pattuizioni aggiuntive hanno, di seguito, operato alcune prestazioni corrispondenti a quelle proprie del definitivo. Al fine della qual ulteriore indagine, devesi preliminarmente considerare come la previsione e l’esecuzione della traditio della res e/o del pagamento, anche totale, del prezzo non siano affatto, di per se stessi, incompatibili con l’intento di stipulare un contratto solo preliminare di compravendita, dacché, in tal guisa operando, le parti manifestano e concretamente realizzano esclusivamente l’intento d’anticipare non gli effetti del contratto di compravendita – l’impegno alla cui futura stipulazione costituisce l’oggetto delle obbligazioni assunte con la convenzione stipulata nella prescelta forma del preliminare, mentre tali effetti rappresentano, per contro, proprio quel risultato cui le parti stesse non hanno inteso, al momento, pervenire – ma solo quelle prestazioni che delle obbligazioni nascenti dalla compravendita costituiscono l’oggetto, id est la consegna della res ed il pagamento del prezzo, quali, ex artt. 1476 e 1498 c.c., sono poste a carico, rispettivamente, del venditore e del compratore. Escluso che con la stipulazione del preliminare, sia pure con previsione, ed esecuzione, della consegna della res e/o del pagamento del prezzo, le parti debbano avere necessariamente inteso che si verificassero gli effetti della compravendita – nel qual caso, d’altronde, come si è già evidenziato, si sarebbe in presenza d’un definitivo e non d’un preliminare – devesi anche escludere che, in virtù di tale esecuzione, possa essersi trasmesso dal promittente venditore al promissario acquirente il possesso della res (…). Per altro verso, devesi considerare che il preliminare di compravendita con il quale siano contestualmente pattuite anche la consegna anticipata della res e la corresponsione del pari anticipata del prezzo in una o più soluzioni non è un contratto atipico, almeno se con tale termine s’intende definire un contratto caratterizzato da una funzione economico-sociale non riconducibile agli schemi normativamente predeterminati e tuttavia suscettibile di riconoscimento e di tutela, sul presupposto dell’autonomia contrattuale che l’ordinamento riconosce ai privati, in ragione dellasua liceità e della sua meritevolezza”.
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Giurisprudenza. Di grande rilevanza è la recente pronuncia Per il delitto di omicidio colposo viene condan- nato il manovratore: «le modalita` di stabilizza- zione della Cassazione a Sezioni Unite (27 marzo 2008piattaforma non risultavano confor- mi alle indicazioni contenute nel manuale di istruzioni della macchina; cio` in quanto il posi- zionamento degli stabilizzatori sarebbe dovuto avvenire simmetricamente, n. 7930lungo l’arco dei 360º, mentre nel caso si era accertato che gli stabilizzatori registravano un dislivello di 79 centimetri fra le due coppie ed erano posiziona- ti su un piano inclinato, caratterizzato da ingen- te presenza di pietrisco, e, in Guida particolare, gli sta- bilizzatori erano su due tavole sovrapposti di circa 5 centimetri di spessore, e dette tavolette avevano ceduto, provocando il ribaltamento della navetta». A sua discolpa, l’imputato deduce, in particola- re, che egli «non si trovava in posizione di ga- ranzia, rispetto all’operaio rimasto vittima del- l’infortunio, in quanto tra il manovratore della gru ed l’operaio non vi era alcun rapporto di su- bordinazione o parasubordinazione». Nel respingere il ricorso proposto dall’imputa- to, la Sez. IV prende atto che «il manovratore avrebbe dovuto posizionare la piattaforma al dir., 2008, 19, p. 23)di sopra del piazzale, ove si precisa trovava una base di appoggio idonea al posizionamento in sicu- rezza della gru», e sottolinea «l’inidoneita` delle basi utilizzate per la ripartizione dei carichi e l’erroneo allargamento degli stabilizzatori». Prende atto, altres`ı, che “Dottrina «nel caso si era verifi- cata la violazione degli obblighi di prevenzione connessi all’utilizzo della piattaforma, cos`ı co- me specificati anche nel manuale di istruzioni, e giurisprudenzal’imputato aveva ricevuto adeguata formazio- ne sull’utilizzo della gru». Precisa che «il soggetto titolare dell’impresa che noleggia macchinari e che mette a disposi- zione anche il manovratore, quando – sulla considerazione per cui la terminologia "promette non assume nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dell’ap- paltatore, una posizione di vendere o garanzia in relazione ai rischi connessi all’ambiente di acquistare" lavoro, e non è automaticamente indicativa d’una semplice promessa e la cosiddetta anticipazione degli effetti di meno risponde dei danni connessi all’oggetto principale dell’obbligazione, cioe` al funziona- mento della vendita può essere indice dell’intento di porre in essere un contratto definitivo se il differimento della manifestazione di volontà non risulti chiaramente dal contratto – affermano macchina». E osserva che, al fine «in caso di attribuire ad una stipulazione il contenuto del contratto di compravendita o piuttosto quello del preliminare di compravenditanoleggio a caldo, è determinante l’identificazione del comune intento delle parti – diretto, nel primo caso, al trasferimento della proprietà della res verso la corresponsione di un certo prezzo, conformemente alla causa negoziale dell’art. 1470 c.c., e, nel secondo caso, all’insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni ad un’ulteriore manifestazione di volontà, alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto dominicale sulla res e l’adempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo – onde il giudice del merito deve esaminare la stipulazione nel suo complesso al fine di accertare la comune volontà delle parti nell’un senso piuttosto che nell’altro, compiono, in verità, solo un primo approccio alla questione in esame, che, evidentemente, più non si porrebbe ove l’accertamento demandato al giudice si risolvesse nel senso del contratto ad effetti reali, dacché, in tal caso, non vi sarebbe, evidentemente, luogo a parlare di preliminare, dacché le prestazioni rese avrebbero già realizzato gli effetti del definitivo”. Se l’accertamento compiuto dal giudice dovesse approdare al preliminare “si rende necessaria un’indagine ulteriore e diversa in ordine alla volontà delle parti, onde identificare quali effetti, differenti da quelli propri del definitivo ma aggiuntivi rispetto a quelli ordinari del preliminare, le parti stesse avessero inteso far derivare dalla convenzione, in attuazione della quale ed in particolare delle pattuizioni aggiuntive hanno, di seguito, operato alcune prestazioni corrispondenti a quelle proprie del definitivo. Al fine della qual ulteriore indagine, devesi preliminarmente considerare come la previsione e l’esecuzione della traditio della res e/o del pagamento, anche totale, del prezzo non siano affatto, di per se stessi, incompatibili con l’intento di stipulare un contratto solo preliminare di compravendita, dacché, in tal guisa operando, le parti manifestano e concretamente realizzano esclusivamente l’intento d’anticipare non gli effetti del contratto di compravendita – l’impegno alla cui futura stipulazione costituisce l’oggetto delle obbligazioni assunte con la convenzione stipulata nella prescelta forma del preliminare, mentre tali effetti rappresentano, per contro, proprio quel risultato cui le parti stesse non hanno inteso, al momento, pervenire – ma solo quelle prestazioni che delle obbligazioni nascenti dalla compravendita costituiscono l’oggetto, id est la consegna della res ed il pagamento del prezzo, quali, ex artt. 1476 e 1498 c.c., sono poste a carico, rispettivamente, del venditore e del compratore. Escluso che con la stipulazione del preliminare, sia pure con previsione, ed esecuzione, della consegna della res e/o del pagamento del prezzo, le parti debbano avere necessariamente inteso che si verificassero gli effetti della compravendita – nel qual casoha qualora il locatore metta a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente, d’altrondetali obblighi protettivi riguardano specificamen- te il manovratore, come si è già evidenziato, si sarebbe in presenza d’un definitivo e non d’un preliminare – devesi anche escludere che, in virtù di tale esecuzione, possa essersi trasmesso dal promittente venditore al promissario acquirente il possesso della res (…). Per altro verso, devesi considerare che il preliminare di compravendita con il quale siano contestualmente pattuite anche la consegna anticipata risponde dei danni connessi al funzionamento della res e la corresponsione del pari anticipata del prezzo in una o più soluzioni non è un contratto atipico, almeno se con tale termine s’intende definire un contratto caratterizzato da una funzione economico-sociale non riconducibile agli schemi normativamente predeterminati e tuttavia suscettibile di riconoscimento e di tutela, sul presupposto dell’autonomia contrattuale che l’ordinamento riconosce ai privati, in ragione dellasua liceità e della sua meritevolezza”macchina».
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Giurisprudenza. Di grande rilevanza è Ne desume che, «perche´ operi l’esonero da re- sponsabilita` del committente e` necessario che egli nomini un responsabile dei lavori; che detta nomina sia riferita agli adempimenti da osservar- si in materia di sicurezza del lavoro, che sia con- ferita una delega e specificata la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite sua estensione». Rileva che, «nel caso di specie, non risulta che al responsabile dei lavori sia stata data, dall’im- putato committente, alcuna delega, pertanto non si e` maturato alcun trasferimento in capo al delegato (27 marzo 2008responsabile dei lavori) dei poteri e delle responsabilita` originariamente spettanti al delegante (committente)», n. 7930e che, pertanto, l’imputato «e` rimasto il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi im- posti in materia di sicurezza, rimanendo quindi radicata sul suo capo la posizione di garanzia in ordine al rispetto delle norme di prevenzione». Aggiunge che cio` vale «anche con riferimento alla nomina del coordinatore per la progettazio- ne e l’esecuzione, in Guida al dir.quanto (il legislatore) si ri- ferisce ad entrambe le figure del committente e del responsabile del lavori, 2008ed, 19inoltre, p. 23), ove si precisa che “Dottrina e giurisprudenza, quando – sulla considerazione per cui perche´ nessuna delega e` stata a quest’ultimo conferita con specificazione dei compiti». Di qui la terminologia "promette di vendere o di acquistare" non è automaticamente indicativa d’una semplice promessa e la cosiddetta anticipazione degli effetti della vendita può essere indice dell’intento di porre in essere un contratto definitivo se il differimento della manifestazione di volontà non risulti chiaramente dal contratto – affermano conclusione che, al fine «nell’esercizio di attribuire tali funzioni, l’imputato e` venuto meno ad una stipulazione essenzia- li compiti in materia di sicurezza: ha omesso di redigere o far redigere il contenuto piano di sicurezza e di coordinamento che e` parte integrante del contratto con- tratto di compravendita o piuttosto quello del preliminare appalto; ha omesso di compravenditadesignare il coordinatore per l’esecuzione dell’opera; ha omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza in corso di esecuzione dei lavori». E l’ulteriore conclusione che «tali carenze pre- paratorie ed organizzative, è determinante l’identificazione del comune intento delle parti – direttononche´ di controllo, nel primo casosono in chiaro nesso causale con l’evento verifi- catori, al trasferimento della proprietà della res verso in quanto le aziende presenti in cantiere non hanno avuto modo di uniformare il loro comportamento ad un piano di sicurezza, ne´ de- terminare la corresponsione tempistica dei loro interventi secon- do le indicazioni di un certo prezzopiano di coordinamen- to», conformemente alla causa negoziale dell’art. 1470 c.ce che «il mancato rispetto delle regole sopra richiamante ha pertanto consentito che la vittima si trovasse a lavorare sul tetto del capannone senza che fossero state predisposte misure di si- curezza dopo una attenta valutazione dei rischi»., e, nel secondo caso, all’insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni ad un’ulteriore manifestazione di volontà, alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto dominicale sulla res e l’adempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo – onde il giudice del merito deve esaminare la stipulazione nel suo complesso al fine di accertare la comune volontà delle parti nell’un senso piuttosto che nell’altro, compiono, in verità, solo un primo approccio alla questione in esame, che, evidentemente, più non si porrebbe ove l’accertamento demandato al giudice si risolvesse nel senso del contratto ad effetti reali, dacché, in tal caso, non vi sarebbe, evidentemente, luogo a parlare di preliminare, dacché le prestazioni rese avrebbero già realizzato gli effetti del definitivo”. Se l’accertamento compiuto dal giudice dovesse approdare al preliminare “si rende necessaria un’indagine ulteriore e diversa in ordine alla volontà delle parti, onde identificare quali effetti, differenti da quelli propri del definitivo ma aggiuntivi rispetto a quelli ordinari del preliminare, le parti stesse avessero inteso far derivare dalla convenzione, in attuazione della quale ed in particolare delle pattuizioni aggiuntive hanno, di seguito, operato alcune prestazioni corrispondenti a quelle proprie del definitivo. Al fine della qual ulteriore indagine, devesi preliminarmente considerare come la previsione e l’esecuzione della traditio della res e/o del pagamento, anche totale, del prezzo non siano affatto, di per se stessi, incompatibili con l’intento di stipulare un contratto solo preliminare di compravendita, dacché, in tal guisa operando, le parti manifestano e concretamente realizzano esclusivamente l’intento d’anticipare non gli effetti del contratto di compravendita – l’impegno alla cui futura stipulazione costituisce l’oggetto delle obbligazioni assunte con la convenzione stipulata nella prescelta forma del preliminare, mentre tali effetti rappresentano, per contro, proprio quel risultato cui le parti stesse non hanno inteso, al momento, pervenire – ma solo quelle prestazioni che delle obbligazioni nascenti dalla compravendita costituiscono l’oggetto, id est la consegna della res ed il pagamento del prezzo, quali, ex artt. 1476 e 1498 c.c., sono poste a carico, rispettivamente, del venditore e del compratore. Escluso che con la stipulazione del preliminare, sia pure con previsione, ed esecuzione, della consegna della res e/o del pagamento del prezzo, le parti debbano avere necessariamente inteso che si verificassero gli effetti della compravendita – nel qual caso, d’altronde, come si è già evidenziato, si sarebbe in presenza d’un definitivo e non d’un preliminare – devesi anche escludere che, in virtù di tale esecuzione, possa essersi trasmesso dal promittente venditore al promissario acquirente il possesso della res (…). Per altro verso, devesi considerare che il preliminare di compravendita con il quale siano contestualmente pattuite anche la consegna anticipata della res e la corresponsione del pari anticipata del prezzo in una o più soluzioni non è un contratto atipico, almeno se con tale termine s’intende definire un contratto caratterizzato da una funzione economico-sociale non riconducibile agli schemi normativamente predeterminati e tuttavia suscettibile di riconoscimento e di tutela, sul presupposto dell’autonomia contrattuale che l’ordinamento riconosce ai privati, in ragione dellasua liceità e della sua meritevolezza”.
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Giurisprudenza. Di grande rilevanza è la recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (27 marzo 2008A sua discolpa, n. 7930l’imputato lamenta che «il pon- teggio fu posizionato per fronteggiare una si- tuazione di assoluta urgenza e quindi consegna- to alla ditta appaltatrice, in Guida al dir., 2008, 19, p. 23), ove si precisa che “Dottrina e giurisprudenza, quando – sulla considerazione per cui la terminologia "promette di vendere o di acquistare" non è automaticamente indicativa d’una semplice promessa e la cosiddetta anticipazione degli effetti della vendita può essere indice dell’intento di porre in essere un contratto definitivo se il differimento della manifestazione di volontà non risulti chiaramente dal contratto – affermano chene divenne unica responsabile, al fine di attribuire eseguire immediati in- terventi che, invece, non furono eseguiti per mesi, fino a che la tromba d’aria che colp`ı la citta` dette causa al crollo del ponteggio». Osserva che «erroneamente il Tribunale ha ope- rato una valutazione ex post e non ex ante della situazione di urgenza, mentre avrebbe dovuto considerare che l’urgenza di intervenire sull’e- dificio e di avviare le relative procedure sussi- steva indipendentemente dall’iter successivo della procedura, condizionata dall’assenza dei fondi necessari per avviare i lavori, fondi che erano stati richiesti», e come «il posizionamen- to del ponteggio fosse misura necessaria per evitare la caduta in strada di altre parti del cor- nicione e delle tegole». La Sez. III non e` d’accordo. Premette che «la disciplina, richiamata dal ri- corrente, che sovrintende le procedure abbre- viate e semplificate previste per i casi di ‘‘som- ma urgenza’’ trova fondamento tanto nella ne- cessita` di abbreviare, anche ad horas l’avvio dei lavori, quanto nella limitatezza temporale degli interventi emergenziali». Prende atto che «il ragionamento del Tribunale che, valutata la distanza temporale tra l’avvio dell’installazione del ponteggio e il suo crollo, esclude l’esistenza dell’urgenza sarebbe certa- mente errato se si intendesse dedurne l’assenza di ‘‘somma urgenza’’, ma potrebbe trovare una stipulazione il contenuto del contratto di compravendita o piuttosto quello del preliminare di compravendita, è determinante l’identificazione del comune intento delle parti – diretto, nel primo caso, al trasferimento della proprietà della res verso propria logicita` qualora si riferisca alla circo- stanza che la corresponsione permanenza in sede di un certo prezzoponteg- gio per alcuni mesi esclude il carattere emer- genziale e temporaneo della installazione e in- troduce il tema se sia necessaria l’adozione pie- na delle cautele e delle garanzie che sarebbero state non necessarie ove, conformemente alla causa negoziale dell’arteffettuati con urgenza i lavori, i ponteggi fossero stati rapidamente smontati». 1470 c.c.E ritiene che «sul punto la motivazione si rivela effettivamente carente». 13 aprile - 30 aprile 2012 Finanziamenti per la sicurezza a cura di Xxxxx Xxxxxxxx - Studio Pagamici, e, nel secondo caso, all’insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni ad un’ulteriore manifestazione di volontà, alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto dominicale sulla res e l’adempimento dell’obbligazione del pagamento del prezzo – onde il giudice del merito deve esaminare la stipulazione nel suo complesso al fine di accertare la comune volontà delle parti nell’un senso piuttosto che nell’altro, compiono, in verità, solo un primo approccio alla questione in esame, che, evidentemente, più non si porrebbe ove l’accertamento demandato al giudice si risolvesse nel senso del contratto ad effetti reali, dacché, in tal caso, non vi sarebbe, evidentemente, luogo a parlare di preliminare, dacché le prestazioni rese avrebbero già realizzato gli effetti del definitivo”. Se l’accertamento compiuto dal giudice dovesse approdare al preliminare “si rende necessaria un’indagine ulteriore e diversa in ordine alla volontà delle parti, onde identificare quali effetti, differenti da quelli propri del definitivo ma aggiuntivi rispetto a quelli ordinari del preliminare, le parti stesse avessero inteso far derivare dalla convenzione, in attuazione della quale ed in particolare delle pattuizioni aggiuntive hanno, di seguito, operato alcune prestazioni corrispondenti a quelle proprie del definitivo. Al fine della qual ulteriore indagine, devesi preliminarmente considerare come la previsione e l’esecuzione della traditio della res e/o del pagamento, anche totale, del prezzo non siano affatto, di per se stessi, incompatibili con l’intento di stipulare un contratto solo preliminare di compravendita, dacché, in tal guisa operando, le parti manifestano e concretamente realizzano esclusivamente l’intento d’anticipare non gli effetti del contratto di compravendita – l’impegno alla cui futura stipulazione costituisce l’oggetto delle obbligazioni assunte con la convenzione stipulata nella prescelta forma del preliminare, mentre tali effetti rappresentano, per contro, proprio quel risultato cui le parti stesse non hanno inteso, al momento, pervenire – ma solo quelle prestazioni che delle obbligazioni nascenti dalla compravendita costituiscono l’oggetto, id est la consegna della res ed il pagamento del prezzo, quali, ex artt. 1476 e 1498 c.c., sono poste a carico, rispettivamente, del venditore e del compratore. Escluso che con la stipulazione del preliminare, sia pure con previsione, ed esecuzione, della consegna della res e/o del pagamento del prezzo, le parti debbano avere necessariamente inteso che si verificassero gli effetti della compravendita – nel qual caso, d’altronde, come si è già evidenziato, si sarebbe in presenza d’un definitivo e non d’un preliminare – devesi anche escludere che, in virtù di tale esecuzione, possa essersi trasmesso dal promittente venditore al promissario acquirente il possesso della res (…). Per altro verso, devesi considerare che il preliminare di compravendita con il quale siano contestualmente pattuite anche la consegna anticipata della res e la corresponsione del pari anticipata del prezzo in una o più soluzioni non è un contratto atipico, almeno se con tale termine s’intende definire un contratto caratterizzato da una funzione economico-sociale non riconducibile agli schemi normativamente predeterminati e tuttavia suscettibile di riconoscimento e di tutela, sul presupposto dell’autonomia contrattuale che l’ordinamento riconosce ai privati, in ragione dellasua liceità e della sua meritevolezza”.Macerata
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