La formazione del contratto Clausole campione

La formazione del contratto. La peculiarità dei contratti di appalti pubblici sta nel fatto che disposizioni di natura squisitamente pubblicistica sono chiamate a costituire parte integrante di un negozio che possiede tutti gli elementi essenziali qualificanti del diritto privato11. Ed invero, la circostanza che la cura dell'interesse pubblico sia l'elemento caratterizzante ogni attività contrattuale della pubblica amministrazione, in ogni caso funzionalizzata a tali obiettivi, non è idonea ad escludere ogni forma di autonomia contrattuale, ma più semplicemente a condizionarne l'esercizio e a renderla, per taluni aspetti, limitata. Lo stesso art. 1374 c.c. dispone che il contratto obbliga le parti non solo a quanto in esso stabilito, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi 12. La dottrina tradizionale riteneva che dal contratto non potessero derivare conseguenze non determinate direttamente dalla volontà delle parti, in nome della liberà riconosciuta dal nostro ordinamento, salvo il solo caso di lacune od omissioni nel regolamento contrattuale, da colmarsi, mediante un intervento suppletivo della legge, degli usi o dell'equità; tuttavia, successivamente, non ha potuto negare che spesso il contenuto del contratto sia frutto anche dell'intervento normativo, senza che possa operarsi alcuna distinzione tra fonti autonome e fonti eteronome. Le fonti autonome ed eteronome concorrono entrambe a formare il regolamento contrattuale; il contratto non esprime esclusivamente la 11 Cfr. X. XXXXXXXXX, Tendenze recenti dell’amministrazione italiana e accentuazione delle interferenze tra diritto pubblico e diritto privato, in Scritti in onore di X. Xxxxxxx; G. ALPA, Orientamenti giurisprudenziali sull’attività contrattuale della pubblica amministrazione, in Giust. civ., 1990, pagg. 133 ss.. 12 Cfr. X. XXXXXXX, Manuale di diritto privato, cit., pag. 335; X. XXXXXX’, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, Xxxxxxx, 2004, pag. 93, pagg. 101 ss.. volontà delle parti, ma obbliga queste ultime anche a conseguenze non pattuite espressamente, conservando la natura di atto nel quale si manifesta al massimo grado quell'autonomia riconosciuta nel nostro ordinamento dall'art. 1325 c.c.13. L'ordinamento ha sentito la necessità di adeguare lo strumento contrattuale alle esigenze economiche dell'intera collettività, facendo in modo che possa assolvere, a fianco della tradizionale funzione di suprema manifestazione di autonomia privata e di autoregola...
La formazione del contratto. 6.1. La rilevanza dell'informazione precontrattuale 405 6.1.1. Asimmetrie informative e obblighi di informazione 405 6.1.2. La rilevanza dell'informazione precontrattuale nel franchi- sing 413 6.1.3. Cenni sulle disclosure laws in materia di franchising 419 6.2. Gli obblighi informativi dell'affiliante (art. 4, l. n. 129/2004) 424 6.2.1. Osservazioni generali: a) i punti di forza della nuova norma- tiva 424 6.2.2. Segue: b) le lacune della nuova normativa 434 6.2.3. Il contenuto delle informazioni che l'affiliante deve fornire all'affiliato (art. 4, comma 1, l. n. 129/2004): a) le lettere a), b)
La formazione del contratto. 6.1. La rilevanza dellʼinformazione precontrattuale . . . . . . . . . . . . . 405 6.1.1. Asimmetrie informative e obblighi di informazione . . . . . 405 6.1.2. La rilevanza dellʼinformazione precontrattuale nel franchi- 6.1.3. Cenni sulle disclosure laws in materia di franchising . . . . . 419 6.2. Gli obblighi informativi dellʼaffiliante (art. 4, l. n. 129/2004) . . . . . 6.2.1. Osservazioni generali: a) i punti di forza della nuova norma- tiva 424 6.2.2. Segue: b) le lacune della nuova normativa 434 6.2.3. Il contenuto delle informazioni che lʼaffiliante deve fornire allʼaffiliato (art. 4, comma1, l. n. 129/2004):a)le lettere a), b)
La formazione del contratto. Consenso esterno e consenso interno
La formazione del contratto. Elemento fondamentale del contratto è l'accordo e, una volta raggiunto, già possiamo affermare che, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., il negozio è perfezionato. Dob- biamo chiederci, però, quali regole devono essere seguite per giungere a un valido accordo. Nella realtà vediamo che si può giungere al consenso in svariati modi, come frutto di complesse trattative, o alla semplice richiesta di una rivista al giornalaio. Anche il nostro codice conosce di- versi modi di formazione del consenso, come l'ipotesi prevista dall'art. 1332 c.c. (adesione al contratto aperto) o attraverso l'esercizio del diritto di opzione, ma il modo "classico" della for- mazione del consenso si produce attraverso lo scambio tra proposta e accettazione trattato negli articoli 1326 e seguenti del codice civile. Xxxxxxx, allora, cosa sono la proposta e l'accettazione:
La formazione del contratto. Tra i requisiti che si richiedono per la stipulazione del contratto, particolare attenzione viene riservata agli elementi che attengono alla forma, al consenso, alla pro- va. Relativamente alla formazione del contratto di lavoro l’analisi si concentra sul prin- cipio generale della liberta`di forma e sulle sue eccezioni (§ 1); analogo rilievo e`attri- buito all’elemento essenziale del consenso delle parti, ai suoi vizi, alle ipotesi di simu- lazione (§ 2), nonche´all’elemento accidentale della prova (§ 3). Per il termine si fa rin- vio alla trattazione di cui al cap. XI.

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  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.