Common use of Godimento delle vacanze Clause in Contracts

Godimento delle vacanze. Le vacanze devono di principio essere godute sotto forma di tempo libero e possono essere indennizzate finanziariamente soltanto in casi eccezionali. Durante il rapporto di lavoro il paga- mento delle vacanze è normalmente vietato. Fanno eccezione unicamente i contratti di ausiliario (impieghi singoli irregolari, perlopiù a salario orario) e i contratti a tempo determinato di breve durata, nei quali le vacanze non possono essere godute per motivi legati all’azienda (x.xx. sup- plenza per 3 settimane). In questi casi le vacanze possono essere pagate mensilmente. Tutte le vacanze pagate devono figurare sempre sul foglio paga separatamente e in cifre. Naturalmente, anche gli averi vacanze ancora sussistenti alla fine del rapporto di lavoro devono essere pagati con l’ultimo salario. Spetta al datore di lavoro decidere quando le vacanze possono essere godute. Ma il datore di lavoro è tenuto per legge a tener adeguatamente conto dei bisogni dei collaboratori, di principio persino durante un rapporto di lavoro già disdetto. Le vacanze devono essere godute in blocchi di giorni consecutivi e non in singoli giorni isolati. Almeno una volta l’anno devono essere goduti 14 giorni di vacanze consecutivi. Le vacanze devono essere preannunciate con il massimo anticipo possibile (almeno un mese prima dell’inizio). Se il rapporto di lavoro è già stato disdetto, oppure negli ultimi due mesi di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di preannuncio di un mese non è applicabile. Una volta deciso se le vacanze saranno godute o indennizzate, è possibile ritornare su tale de- cisione soltanto di comune accordo. Vacanze godute in eccesso / congedo non pagato Xxxxx reciproco accordo, al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro il datore di lavoro non può dedurre le vacanze godute in eccesso se si tratta di vacanze ordinate dal datore di la- voro o di vacanze aziendali. Le vacanze godute in eccesso volute dal collaboratore e concesse- gli dal datore di lavoro possono essere dedotte se il collaboratore disdice il rapporto di lavoro o se ha comprovatamente dato motivo al datore di lavoro di disdire il rapporto di lavoro. Se il collaboratore ha goduto un numero maggiore di giorni di vacanze rispetto a quanti gliene spettano per contratto a causa di vacanze aziendali ordinate dal datore di lavoro, quest’ultimo non può invocare alcuna deduzione sul salario. Invece, i giorni di riposo non goduti durante le vacanze aziendali e le ore supplementari possono essere compensati. Il congedo non pagato non può essere imposto dal datore di lavoro né preteso unilateralmente dal collaboratore. Tuttavia, per contratto o di comune accordo si possono concordare periodi lavorativi non pagati. Si consiglia di concordare i congedi non pagati per iscritto e di informare il collaboratore in merito alle conseguenze in materia di assicurazioni sociali.

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Godimento delle vacanze. Le vacanze devono di principio essere godute sotto forma di tempo libero e possono essere indennizzate in- dennizzate finanziariamente soltanto in casi eccezionali. Durante il rapporto di lavoro il paga- mento delle vacanze è normalmente vietato. Fanno eccezione unicamente i contratti di ausiliario (impieghi singoli irregolari, perlopiù a salario orario) e i contratti a tempo determinato di breve durata, nei quali le vacanze non possono essere godute per motivi legati all’azienda (x.xx. sup- plenza per 3 settimane). In questi casi le vacanze possono essere pagate mensilmente. Tutte le vacanze pagate devono figurare sempre sul foglio paga separatamente e in cifre. Naturalmente, anche gli averi vacanze ancora sussistenti alla fine del rapporto di lavoro devono essere pagati con l’ultimo salario. Spetta al datore di lavoro decidere quando le vacanze possono essere godute. Ma il datore di lavoro è tenuto per legge a tener adeguatamente conto dei bisogni dei collaboratori, di principio persino durante un rapporto di lavoro già disdetto. Le vacanze devono essere godute in blocchi di giorni consecutivi e non in singoli giorni isolati. Almeno una volta l’anno devono essere goduti 14 giorni di vacanze consecutivi. Le vacanze devono essere preannunciate con il massimo anticipo possibile (almeno un mese prima dell’inizio). Se il rapporto di lavoro è già stato disdetto, oppure negli ultimi due mesi di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di preannuncio di un mese non è applicabile. Una volta deciso se le vacanze saranno godute o indennizzate, è possibile ritornare su tale de- cisione deci- sione soltanto di comune accordo. Vacanze godute in eccesso / congedo non pagato Xxxxx reciproco accordo, al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro il datore di lavoro non può dedurre le vacanze godute in eccesso se si tratta di vacanze ordinate dal datore di la- voro o di vacanze aziendali. Le vacanze godute in eccesso volute dal collaboratore e concesse- gli dal datore di lavoro possono essere dedotte se il collaboratore disdice il rapporto di lavoro o se ha comprovatamente dato motivo al datore di lavoro di disdire il rapporto di lavoro. Se il collaboratore ha goduto un numero maggiore di giorni di vacanze rispetto a quanti gliene spettano per contratto a causa di vacanze aziendali ordinate dal datore di lavoro, quest’ultimo non può invocare alcuna deduzione sul salario. Invece, i giorni di riposo non goduti durante le vacanze aziendali e le ore supplementari possono essere compensati. Il congedo non pagato non può essere imposto dal datore di lavoro né preteso unilateralmente dal collaboratore. Tuttavia, per contratto o di comune accordo si possono concordare periodi lavorativi la- vorativi non pagati. Si consiglia di concordare i congedi non pagati per iscritto e di informare il collaboratore in merito alle conseguenze in materia di assicurazioni sociali.

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