Common use of Grandine su fragili Clause in Contracts

Grandine su fragili. A parziale deroga delle lettere j) e k) di cui all’Art. 1.11 - Eventi Atmosferici, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c. Si precisa altresì che: - le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili; - sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici; - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; - in nessun caso la Società pagherà somma maggiore al 10% del capitale assicurato per il Fabbricato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: www.ventiduebroker.it, www.hdiitalia.it

Grandine su fragili. A parziale deroga delle lettere j) e k) di cui all’Art. 1.11 - Eventi Atmosferici, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto cemento‐amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c. Si precisa altresì che: - le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili; - sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici; - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; - in nessun caso la Società pagherà somma maggiore al 10% del capitale assicurato per il Fabbricato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: www.hdiitalia.it

Grandine su fragili. A parziale deroga delle lettere j) e k) di cui all’Art. 1.11 - alla copertura “Eventi Atmosferici, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto cemento−amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c. Si precisa altresì che: - le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili; - sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici; - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; - in nessun caso la Società pagherà somma maggiore al 10% del capitale assicurato per il Fabbricato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: www.amissima.it

Grandine su fragili. A Qualora sia assicurato il fabbricato, a parziale deroga delle lettere j) e k) di cui all’Art. 1.11 - alla copertura “Eventi Atmosferici, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c. Si precisa altresì che: - le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili; - sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici; - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo applicando la franchigia di Euro 250,00; - in nessun caso la Società pagherà somma maggiore al 10% del capitale assicurato per il Fabbricato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: Assicurazione Parziale

Grandine su fragili. A parziale deroga delle lettere j) e k) di cui all’Art. 1.11 - alla copertura “Eventi Atmosferici, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali: - serramenti, vetrate e lucernari in genere; - lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c. Si precisa altresì che: - le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili; - sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici; - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; - in nessun caso la Società pagherà somma maggiore al 10% del capitale assicurato per il Fabbricato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

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Samples: www.famosa-assicurazioni.it