Common use of IL CONSIGLIO COMUNALE Clause in Contracts

IL CONSIGLIO COMUNALE. Premesso che: - la Provincia di Cuneo vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta antecedente anche all'entrata in vigore della L. 56/2014; - la legge 56/2014 indirizza la Provincia, riformata nelle sue strutture e funzioni, a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni provinciali e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare, la legge prevede che vengano individuate modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla provincia, senza nuovi oneri per la finanza pubblica; - in tale contesto il raccordo con le altre istituzioni locali rappresenta la cifra del nuovo ruolo della Provincia che, del resto, senza un raccordo continuo e costante con gli enti oggetto di coordinamento non sarebbe in grado di assolvere alla sua funzione; - a tali fini lo statuto dell’Ente al comma 1 dell’articolo 7 prevede che “la Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici e servizi”, al comma 2 che “ fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi”, al comma 3 che “può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse”; - la Provincia di Cuneo ha fatto pervenire un modello di “Convenzione quadro per l’esercizio in forma associata tra Provincia di Cuneo, Comuni e loro forme associative di funzioni, servizi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunale”; - la convenzione in parola, disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ha lo scopo di promuovere e disciplinare forme di collaborazione istituzionale fra la Provincia di Cuneo ed i comuni rientranti nella circoscrizione amministrativa della stessa per l'esercizio coordinato di funzioni, servizi, attività di loro competenza e lo sviluppo di progetti di rilevanza sovra comunale; - gli enti sottoscrittori, nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti, definiscono, mediante accordi attuativi della presente convenzione, l'oggetto della collaborazione, le modalità organizzative per il suo svolgimento, le forme di consultazione e la ripartizione degli oneri finanziari; - è anche interesse del Comune di Cuneo, come lo è della Provincia e di qualsivoglia altro ente operante sul territorio, sviluppare processi interni coordinati di riprogettazione delle modalità operative e funzionali dei propri uffici che assicurino l’erogazione di servizi al cittadino a costi decrescenti assicurando efficacia ed efficienza all’azione pubblica; - la stipula dei futuri accordi attuativi con la Provincia ed eventualmente altri Comuni e relative forme associative interessati a sviluppare sinergie a vantaggio dei cittadini e della migliore gestione e salvaguardia del territorio purché coerente con il presente provvedimento potrà essere attuato in tempi brevi non necessitando dell’approvazione del Consiglio Comunale; Ritenuto opportuno, pertanto, approvare lo schema di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente lo scopo di disciplinare gli strumenti più flessibili di esercizio in comune di compiti e attività; Atteso che, con l'adesione alla convenzione in argomento, il Comune di Cuneo potrà successivamente stipulare accordi attuativi per realizzare concretamente le più opportune forme di collaborazione secondo quanto previsto dal proprio statuto e dai regolamenti vigenti, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse necessarie;

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Samples: Convenzione Quadro

IL CONSIGLIO COMUNALE. Premesso cheVisti: - la Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” così come modificata dalla Legge Regionale 16 novembre 2000, n. 34, dalla Legge Regionale 21 dicembre 2001, n. 47, dalla Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31, dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37, nonché dalla Legge Regionale 4 giugno 2003, n. 10; - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cuneo vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuniBologna, forme associative ed ente di area vasta antecedente anche all'entrata in vigore della L. 56/2014approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 30 marzo 2004; - il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 114/1998” e la legge 56/2014 indirizza la Provincia, riformata nelle sue strutture e funzioni, a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni provinciali e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare, la legge prevede che vengano individuate modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla provincia, senza nuovi oneri L.R. n. 14/1999 “Norme per la finanza pubblica; - disciplina del commercio in tale contesto il raccordo con le altre istituzioni locali rappresenta la cifra sede fissa in attuazione del nuovo ruolo della Provincia che, del resto, senza un raccordo continuo e costante con gli enti oggetto di coordinamento non sarebbe in grado di assolvere alla sua funzione; - a tali fini lo statuto dell’Ente al comma 1 dell’articolo 7 prevede che “la Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici e servizi”, al comma 2 che “ fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi”, al comma 3 che “può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesseD.Lgs. 114/1998”; - la Provincia Direttiva generale sull’attuazione della L.R. n. 9/1999 “Disciplina della procedura di Cuneo ha fatto pervenire un modello di “Convenzione quadro per l’esercizio in forma associata tra Provincia di Cuneo, Comuni e loro forme associative di funzioni, servizi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunale”valutazione dell’impatto ambientale” come modificata dalla L.R. n. 35/2000; - la convenzione in parolail Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico per il bacino del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, disciplinata dall’articolo 30 Santerno e Sillaro approvato, per il territorio di competenza, dalla Giunta Regionale Xxxxxx-Romagna con deliberazione n. 567 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 7 aprile 2003; - il Piano di Tutela delle Acque presentato sotto forma di documento preliminare e adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 267 s.m.i633 del 22 dicembre 2004; Dato atto: - che l’art. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ha lo scopo di promuovere e disciplinare forme di collaborazione istituzionale fra 15 della L.R. n. 20/2000 individua l’“Accordo territoriale” quale strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di Cuneo ed i comuni rientranti nella circoscrizione amministrativa della stessa per l'esercizio coordinato di funzioni, servizi, attività di loro competenza e lo sviluppo di progetti di rilevanza sovra comunalelivello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito; - gli enti sottoscrittoriche l’art. A-13 della legge regionale citata demanda alla Provincia il compito di individuare, nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti, definiscono, mediante accordi attuativi della presente convenzione, l'oggetto della collaborazioned’intesa con i Comuni interessati, le modalità organizzative aree produttive idonee per il suo svolgimentoessere idonee a essere ampliate per assumere rilievo sovracomunale, le forme prevedendo quale strumento di consultazione e la ripartizione degli oneri finanziari; - è anche interesse del Comune attuazione delle aree produttive di Cuneo, come lo è della Provincia e rilievo sovracomunale gli accordi territoriali di qualsivoglia altro ente operante sul territorio, sviluppare processi interni coordinati di riprogettazione delle modalità operative e funzionali dei propri uffici che assicurino l’erogazione di servizi al cittadino a costi decrescenti assicurando efficacia ed efficienza all’azione pubblica; - la stipula dei futuri accordi attuativi con la Provincia ed eventualmente altri Comuni e relative forme associative interessati a sviluppare sinergie a vantaggio dei cittadini e della migliore gestione e salvaguardia del territorio purché coerente con il presente provvedimento potrà essere attuato in tempi brevi non necessitando dell’approvazione del Consiglio Comunale; Ritenuto opportuno, pertanto, approvare lo schema di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente lo scopo di disciplinare gli strumenti più flessibili di esercizio in comune di compiti e attività; Atteso che, con l'adesione alla convenzione in argomento, il Comune di Cuneo potrà successivamente stipulare accordi attuativi per realizzare concretamente le più opportune forme di collaborazione secondo quanto previsto dal proprio statuto e dai regolamenti vigenti, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse necessariecui all’art. 15 sopra richiamato;

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Samples: Accordo Di Programma

IL CONSIGLIO COMUNALE. Premesso che: - la Provincia di Cuneo vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta antecedente anche all'entrata in vigore della L. 56/2014; - la legge 56/2014 indirizza 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la Provinciarealizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), riformata nelle sue strutture all’articolo 19 individua il Piano di Zona quale strumento fondamentale per la realizzazione del sistema integrato dei servizi e funzioni, a prevedere forme di organizzazione in comune degli interventi socio sanitari; • la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4/1988. Riordino delle funzioni provinciali socio assistenziali”, al fine di realizzare un sistema integrato di interventi e comunaliservizi sociali, eventualmente differenziate individua il “Piano locale unitario dei servizi alla persona” quale strumento fondamentale per aree territorialila realizzazione delle politiche sociali e sociosanitarie, secondo principi con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di semplificazionedefinire scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento definito Distretto Socio-sanitario (Ambito territoriale); • l’articolo 15, economicità ed efficienza; in particolarecomma 2, la della stessa legge prevede che vengano individuate modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla provincia, senza nuovi oneri la Regione emani apposite Linee Guida per la finanza pubblicapredisposizione dei Piani locali unitari dei servizi alla persona; • la Regione Sardegna ha emanato, con deliberazione della G.R. N. 40/32 del 6 ottobre 2011, le Linee Guida per la predisposizione dei PLUS per il triennio 2012/2014, tuttora vigenti; Considerato che le linee Guida per la predisposizione dei PLUS prevedono: - in ogni ambito Plus un unico comune capofila deputato, attraverso l’Ufficio di Piano, alla gestione di tutte le attività previste nella programmazione dell’intero distretto cosi come previsto dall’articolo 15 comma 1 della Legge Regionale 23/2005; - in tale contesto il raccordo con le altre istituzioni locali rappresenta la cifra del nuovo ruolo della Provincia che, del resto, senza un raccordo continuo e costante con gli enti oggetto di coordinamento non sarebbe in grado di assolvere alla sua funzione; - a tali fini lo statuto dell’Ente al comma 1 dell’articolo 7 prevede che “la Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici e servizi”, al comma 2 che “ fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi”, al comma 3 che “può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse”; - la Provincia di Cuneo ha fatto pervenire un modello di “Convenzione quadro per l’esercizio in forma associata tra Provincia di Cuneo, Comuni e loro forme associative di funzioni, servizi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunale”; - la convenzione in parola, disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ha lo scopo di promuovere e disciplinare forme di collaborazione istituzionale fra la Provincia di Cuneo ed i comuni rientranti nella circoscrizione amministrativa della stessa per l'esercizio coordinato di funzioni, servizi, attività di loro competenza e lo sviluppo di progetti di rilevanza sovra comunale; - gli enti sottoscrittori, nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti, definiscono, mediante accordi attuativi della presente convenzione, l'oggetto della collaborazione, le modalità organizzative per il suo svolgimento, le forme di consultazione una programmazione triennale e la ripartizione degli oneri finanziari; - è anche interesse del possibilità di assegnare il ruolo di Comune capofila a rotazione e a seguito di Cuneo, come lo è della Provincia e appositi accordi in sede di qualsivoglia altro ente operante sul territorio, sviluppare processi interni coordinati conferenza di riprogettazione delle modalità operative e funzionali dei propri uffici che assicurino l’erogazione di servizi al cittadino a costi decrescenti assicurando efficacia ed efficienza all’azione pubblica; - la stipula dei futuri accordi attuativi con la Provincia ed eventualmente altri Comuni e relative forme associative interessati a sviluppare sinergie a vantaggio dei cittadini e della migliore gestione e salvaguardia del territorio purché coerente con il presente provvedimento potrà essere attuato in tempi brevi non necessitando dell’approvazione del Consiglio Comunale; Ritenuto opportuno, pertanto, approvare lo schema di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente lo scopo di disciplinare gli strumenti più flessibili di esercizio in comune di compiti e attività; Atteso che, con l'adesione alla convenzione in argomento, il Comune di Cuneo potrà successivamente stipulare accordi attuativi per realizzare concretamente le più opportune forme di collaborazione secondo quanto previsto dal proprio statuto e dai regolamenti vigenti, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse necessarieservizi;

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Samples: Convenzione Ex Articolo 30 Del d.lgs N. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE. Esaurita la discussione che è seguita su proposta del Presidente; Premesso che : ❑ con deliberazione C.C. n. 215 del 28.10.1981 "costituzione dell'azienda dei servizi municipalizzati – approvazione del regolamento speciale e del progetto tecnico- finanziario, riguardanti il servizio di distribuzione gas metano per usi civili" il Comune deliberava di costituire l'azienda speciale denominata "Azienda servizi municipalizzati" e di assumere la gestione del servizio di distribuzione gas metano per usi civili a mezzo dell'azienda speciale istituita con decorrenza dal 1.4.1982 con l'osservanza delle norme contenute nel T.U. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con r.d. 15.10.1925 n.2578 e successive modificazioni; ❑ con atto n.100 del 20.10.95 integrata con atto n.2 del 18.1.96 il Consiglio Comunale ha trasformato l'Azienda Servizi Municipalizzati in Azienda Speciale in conformità dell'art.22 della Legge n.142/90 approvandone il relativo Statuto; ❑ con delibera G.C. n.255 del 29.6.98 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune e ASM per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas tamite concessione, conferendo alla concessionaria quale capitale in dotazione tutti gli impianti di ricezione, misura e distribuzione del gas e quant'altro faccia parte della rete; ❑ con deliberazione n. 84 del 27.11.2001 Azienda Speciale Servizi Municipalizzati è stata trasformata in Società per Azioni, denominata GENIA S.p.a., confermando l’affidamento a detta Società dei servizi già facenti capo all’ Azienda speciale tra i quali anche il servizio di distribuzione del gas; Dato atto che: - • il servizio di distribuzione del gas sul territorio comunale è disciplinato dal contratto n. 46 di rep. del 25.06.1999, allora sottoscritto con l’Azienda Speciale Servizi Municipalizzati, così come integrato con successivo contratto n. 175 di rep. del 03.03.2004 sottoscritto con GENIA S.p.a. subentrata nelle obbligazioni contrattuali; • sulla base delle vigenti pattuizioni contrattuali la Provincia scadenza del servizio di Cuneo vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa distribuzione del gas affidato a Genia S.p.a. veniva fissata al rafforzamento 01.07.2018; • GENIA S.p.a., in qualità di concessionaria del servizio, versa annualmente al Comune un canone da definirsi ogni quinquennio sulla base dei vincoli da ricavi (VRD) dell’anno termico precedente così come determinati dalla deliberazione dell’ Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG) n. 237 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni; • per il periodo 2004/2008 il canone di concessione annuo, da versarsi da parte di GENIA S.p.a., è stato determinato in misura fissa pari al 41,20 % di € 1.253.772,00, indicando con detto importo il valore dei vincoli da ricavi (VRD) per l’ambito di riferimento secondo il modello OTB ricavi; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 dell'11.4.2005 con la quale si è dato indirizzo affinchè siano trasferiti alla Società GENIA SPA tutti quei beni, reti, impianti e altre dotazioni comunali secondo i principi dettati dalla citata deliberazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione e trasformazione di GENIA in società “in house”; Dato atto che: • dall'anno 2006 tali indirizzi sono stati recepiti nei Bilanci dell'Ente e che, pertanto, il canone pattuito è rimansto nelle disponibilità di Genia spa per la realizzazione di interventi di adeguamento delle sinergie fra comunireti e degli impianti; • nel periodo 2006/2009 sono stati effettuati interventi per investimenti ed estensioni per complessivi €.2.410.883,89 come risulta dall'allegato a) al presente atto, forme associative ed ente trasmesso all'ente dalla società Genia spa; Considerato che : ❑ il D. Lgs. 164/2000 (decreto Letta) ha dato avvio ad un significativo processo di area vasta antecedente riforma del settore gas finalizzato allla realizzazione di un mercato concorrenziale in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo, prevedendo un periodo transitorio( fino al 31 dicembre 2005) durante il quale gli affidamenti e le concessioni in xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx (21 giugno 2000) potevano proseguire fino alla scadenza di detto periodo, incrementando inoltre tale periodo in presenza di specifiche condizioni previste dall'art.15 comma 7 comma anche all'entrata tra loro cumulabili; ❑ l'articolo 1, comma 69, della legge n. 239/2004 (Legge Marzano) stabilisce che il periodo transitorio come previsto all’art. 15, comma 5, del citato D.Lgs. 164/2000 abbia termine al 31.12.2007, fatta salva la facoltà per l’ente locale concedente di prorogarne la durata per un ulteriore anno qualora vengano ravvisati motivi di pubblico interesse; Dato atto che con deliberazione C.C. n. 26 del 21 marzo 2005 il servizio pubblico locale di distribuzione del gas è stato prorogato al 31.12.08 alla Società Genia spa alle condizioni in vigore della L. 56/2014essere ai sensi del suddetto art.1. Comma 69 L.n.239/04 per motivi di pubblico interesse; - Atteso che, l'art.23 DL n.273/2005 (decreto milleproroghe) convertiro con la legge 56/2014 indirizza la Provincia, riformata nelle sue strutture e funzioni, a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni provinciali e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare, la legge n.51/06 prevede che vengano individuate modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla provincia, senza nuovi oneri per la finanza pubblica; - in tale contesto il raccordo con le altre istituzioni locali rappresenta la cifra del nuovo ruolo della Provincia che, del resto, senza un raccordo continuo e costante con gli enti oggetto di coordinamento non sarebbe in grado di assolvere alla sua funzione; - a tali fini lo statuto dell’Ente al comma 1 dell’articolo che "Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2007 ed e' automaticamente prolungato fino al 31 dicembre 2009 qualora si verifichi almeno una delle condizioni indicate al comma 7 prevede che “la Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici e servizi”, medesimo articolo 15" • al comma 2 "I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse"; Considerato che “ fornisce assistenza tecnicoin seguito l’art. 46-amministrativa agli enti locali bis del territorioD.L. 1 ottobre 2007, presta servizi e promuove attività a favore dei Comunin. 159 convertito, singoli e associaticon modificazioni, d'intesa con questi”dalla L 29 novembre 2007, n. 222 disponeva al comma 3 che "Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni; Rilevato che successivamente, l’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 è stato ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) introducendo ulteriori novità in materia di concessioni per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano, ed in particolare: • comma 1 - ”Al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano….. i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas…” • comma 2 – può stipulare accordiI Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, convenzioni su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e altre forme il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di cooperazione distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e collaborazione riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione.” • comma 3 – “Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” Dato atto che la gestione del servizio pubblico di distribuzione gas è stata effettuata fino all'anno 2009 senza soluzione di continuità da Genia spa; Atteso che secondo un orientamento interpretativo, volto alla salvaguardia dell'interesse pubblico in un quadro di forte complessità normativa, tale conversione ha determinato il sorgere, in capo ai soggetti che ne avevano diritto alla data della conversione, del diritto alla proroga ivi prevista (c.d. “diritto quesito”) per cui quale effetto della norma in esame il periodo transitorio originariamente scadente in data 31/12/2007 sarebbe prorogato, a favore dei soggetti che esercitavano l’attività di distribuzione del gas ai clienti finali su rete locale in forza di affidamenti compresi nelle fattispecie contemplate dall’art. 15 D.Lgs. 164/2000 in essere alla data di entrata in vigore della norma, sino al 31/12/2009; Rilevato che: − la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 46-bis D.L. 159/2007, come conv. L. 222/2007 e come modificato dall’art. 2, comma 157, L. 244/2007, non ha ancora avuto attuazione non essendo stati ancora individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio; − che conseguentemente, poiché l’applicazione di tale norma determinerebbe l’inammissibilità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, conseguentemente, la proroga di fatto delle gestioni esistenti anche oltre il termine di durata naturale delle stesse in contrasto con i Comuni gli artt. 14 e 15 D.Lgs. 164/2000 – la giurisprudenza ha affermato, correttamente, che tale disposizione è, allo stato, priva di efficacia alcuna; Considerato che con nota pervenuta in data 7.12.09 la Società Genia Spa ha richiesto una proroga sino al 31.12.2010 della scadenza del territorio o contratto di concessione del servizio di distribuzione gas in vigore al fine di “garantire in modo efficace ed economico la continuità del servizio di distribuzione gas alla ...cittadinanza fino alla fine del periodo transitorio in attesa di novità normative che definiscano gli ambiti territoriali prima e poi le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune condizioni di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interessegara”; - la Provincia Che alla suddetta comunicazione viene allegato il piano degli interventi sulla rete gas previsti nel 2010 per un importo previsto pari a €. 483.000,00 “ per evidenziare gli impegni previsti nei prossimi mesi sia per quanto riguarda interventi di Cuneo ha fatto pervenire un modello estensione delle reti sia per quanto riguarda interventi di “Convenzione quadro per l’esercizio potenziamento e messa in forma associata tra Provincia di Cuneo, Comuni e loro forme associative di funzioni, servizi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunalesicurezza degli impianti”; - la convenzione in parola, disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ha lo scopo Ritenuto che sussistano le necessarie motivazioni di promuovere e disciplinare forme di collaborazione istituzionale fra la Provincia di Cuneo ed i comuni rientranti nella circoscrizione amministrativa della stessa per l'esercizio coordinato di funzioni, servizi, attività di loro competenza e lo sviluppo di progetti di rilevanza sovra comunale; - gli enti sottoscrittori, nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti, definiscono, mediante accordi attuativi della presente convenzione, l'oggetto della collaborazione, le modalità organizzative pubblico interesse per il suo svolgimento, le forme prolungamento del contratto di consultazione e la ripartizione degli oneri finanziari; - è anche interesse del Comune di Cuneo, come lo è della Provincia e di qualsivoglia altro ente operante sul territorio, sviluppare processi interni coordinati di riprogettazione delle modalità operative e funzionali dei propri uffici che assicurino l’erogazione di servizi al cittadino a costi decrescenti assicurando efficacia ed efficienza all’azione pubblica; - la stipula dei futuri accordi attuativi con la Provincia ed eventualmente altri Comuni e relative forme associative interessati a sviluppare sinergie a vantaggio dei cittadini e della migliore gestione e salvaguardia del territorio purché coerente con il presente provvedimento potrà essere attuato in tempi brevi non necessitando dell’approvazione del Consiglio Comunale; Ritenuto opportuno, pertanto, approvare lo schema di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente lo scopo di disciplinare gli strumenti più flessibili di esercizio in comune di compiti e attività; Atteso che, con l'adesione alla convenzione in argomento, il Comune di Cuneo potrà successivamente stipulare accordi attuativi per realizzare concretamente le più opportune forme di collaborazione secondo quanto previsto dal proprio statuto e dai regolamenti vigenti, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse necessarie;concessione riassumibili nei seguenti concetti essenziali:

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Samples: Concessione Servizio Pubblico Di Distribuzione Gas

IL CONSIGLIO COMUNALE. Premesso VISTO: − la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, intitolata “Sviluppo regionale della società dell’informazione” e recante come obiettivi specifici la realizzazione ed attivazione della rete telematica, la semplificazione e l’ampliamento dei servizi integrati, il miglioramento dell’efficienza e l’economicità di gestione, la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici, l’interoperabilità, l’accessibilità, la sicurezza e la standardizzazione, la ricerca e lo sviluppo, la formazione e l’e- Inclusion; − la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 4, recante “Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010” che stabilisce il ruolo della CN-ER, come organizzazione e modalità di collaborazione tra Regione ed Enti Locali; − la Legge Regionale 7 dicembre 2011, n. 18, recante “Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale”, che ha portato la semplificazione al centro delle politiche di innovazione della P.A. In questo contesto viene affermato il ruolo strategico che le tecnologie dell’informatica possono svolgere proprio nel processo di semplificazione; − Legge Regionale 21 Dicembre 2012, n. 21 recante “Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni Amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” prevede tra l’altro che il riordino territoriale e le misure di innovazione amministrativa da introdursi sul territorio, vedano nell’ICT un fattore abilitante di successo; − le Linee Guida del Piano Telematico dell’Xxxxxx Xxxxxxx – PiTER 2011-2013 approvato con DGR, previste dall’articolo 6 della Legge Regionale n. 11/2004, che definiscono le strategie della regione come sistema di città e di territori, di società e istituzioni che affrontano insieme le sfide e condividono una visione di futuro) fissando e volendo garantire i 4 nuovi diritti di cittadinanza digitale e definendo un’ulteriore specifica linea strategica d’intervento mirata allo sviluppo dell’intelligenza diffusa nel territorio; PREMESSO che: - − con deliberazione della Giunta Regionale 1045 del 9 luglio 2007 e con deliberazione di Consiglio Comunale di Trecasali n. 18 del 24 Settembre 2007 è stata approvata la Provincia di Cuneo vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta antecedente anche all'entrata in vigore della L. 56/2014; - la legge 56/2014 indirizza la Provincia, riformata nelle sue strutture e funzioni, a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni provinciali e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare, la legge prevede che vengano individuate modalità di avvalimento, ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla provincia, senza nuovi oneri “Convenzione per la finanza pubblica; - in tale contesto il raccordo con le altre istituzioni locali rappresenta la cifra del nuovo ruolo costituzione della Provincia che, del resto, senza un raccordo continuo e costante con gli enti oggetto di coordinamento non sarebbe in grado di assolvere alla sua funzione; - a tali fini lo statuto dell’Ente al comma 1 dell’articolo 7 prevede che la Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici e serviziCommunity Network Xxxxxx-Romagna”, al comma 2 che “ fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi”relativamente alla realizzazione, al comma 3 che “può stipulare accordidispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti; la partecipazione congiunta e l’adesione alle iniziative di PITER (2007-2009); la partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari” tra Regione Xxxxxx-Romagna, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse”; - la Provincia di Cuneo ha fatto pervenire un modello di “Convenzione quadro per l’esercizio in forma associata tra Provincia di Cuneo, Comuni Enti Locali dell’Xxxxxx-Romagna e loro forme associative associate, regolarmente sottoscritta e successivamente prorogata con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 25 Novembre 2011 fino al prossimo 23 giugno 2013; − i 5 anni di funzionilavoro congiunto e gli innumerevoli risultati raggiunti hanno reso possibile “fare concretamente sistema”, consentendo alle Amministrazioni dell’Xxxxxx-Romagna di lavorare in modo integrato nei diversi settori, sulle diverse tematiche, e nelle diverse fasi progettuali; CONSIDERATO che: − in un contesto di scarsità di risorse occorre incentivare l’ottimizzazione dell’azione amministrativa e rilanciare politiche di semplificazione e modernizzazione del “fare amministrazione” consolidando e rendendo pienamente fruibile il substrato tecnologico fin qui realizzato e già distribuito sull’intero territorio, avendo a paradigma di riferimento l’attuazione di un unico modello condiviso, ma con differenti possibilità di realizzazione a seconda delle esigenze e delle specificità; − la Regione Xxxxxx-Romagna persegue l’obiettivo del “modello integrato” (o MAD) per rafforzare il dialogo fra Amministrazioni, cittadini, imprese e intermediari, per evitare richieste continue e ricorrenti al cittadino e all’impresa di medesimi dati da parte delle Amministrazioni, per evitare duplicazioni di informazioni e controlli, per fornire servizi integrati ad alta qualità ed affidabilità, nonché per conseguire sensibili risparmi nei costi e attività istituzionali di rilevanza sovra comunale”sensibili riduzioni dei tempi; - la convenzione in parola− tale modello potrà considerarsi pienamente attuato quando tutti gli Enti della Regione Xxxxxx-Romagna vi avranno aderito, disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000ampliando dunque il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», ha lo scopo di promuovere e disciplinare forme di collaborazione istituzionale fra la Provincia di Cuneo quando questi avranno attuato soluzioni conformi al modello per quanto concerne le applicazioni ed i comuni rientranti nella circoscrizione amministrativa della stessa per l'esercizio coordinato servizi di funzionipropria competenza; − il sistema territoriale complessivo necessita pertanto di continuare a muoversi in modo coeso verso obiettivi sempre più condivisi e più ampi; EVIDENZIATO che in tal senso è in corso di definizione una carta d’intenti fra Regione Xxxxxx-Romagna e le rappresentanze delle Autonomie Locali, serviziche sintetizza la vision dall’Xxxxxx-Romagna sui temi delle comunità digitali, attività dell’Amministrazione digitale e dell’e-government e, più in generale, dell’ICT quale fattore strategico di loro competenza e lo sviluppo di progetti di rilevanza sovra comunale; - gli enti sottoscrittori, nei limiti dei rispettivi Statuti e Regolamenti, definiscono, mediante accordi attuativi della presente convenzione, l'oggetto della collaborazione, le modalità organizzative per il suo svolgimento, le forme di consultazione e la ripartizione degli oneri finanziari; - è anche interesse del Comune di Cuneo, come lo è della Provincia innovazione sociale e di qualsivoglia altro ente operante sul territoriocompetitività, sviluppare processi interni coordinati vision all’interno della quale si collocano le politiche di riprogettazione delle modalità operative e funzionali dei propri uffici che assicurino l’erogazione sistema di servizi al cittadino a costi decrescenti assicurando efficacia ed efficienza all’azione pubblica; - la stipula dei futuri accordi attuativi con la Provincia ed eventualmente altri Comuni e relative forme associative interessati a sviluppare sinergie a vantaggio dei cittadini e cui all’articolo 5 della migliore gestione e salvaguardia del territorio purché coerente con il presente provvedimento potrà essere attuato in tempi brevi non necessitando dell’approvazione del Consiglio Comunale; Ritenuto opportuno, pertanto, approvare lo schema Convenzione di convenzione allegata cui al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente lo scopo di disciplinare gli strumenti più flessibili di esercizio in comune di compiti e attività; Atteso che, con l'adesione alla convenzione in argomento, il Comune di Cuneo potrà successivamente stipulare accordi attuativi per realizzare concretamente le più opportune forme di collaborazione secondo quanto previsto dal proprio statuto e dai regolamenti vigenti, impegnandosi a mettere a disposizione le risorse necessarieatto;

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