Il contratto di subfornitura Clausole campione

Il contratto di subfornitura. La disciplina della subfornitura è fissata dalla L. 192 del 18 giugno 1998. Ed il fatto stesso che a questo tipo di contratto sia stata dedicata un’ intera legge, così invasiva nel rapporto privato tra le parti da stabilire in sostanza tutti gli aspetti del “patto” (forma e contenuto, termini di pagamento, responsabilità, nullità di clausole, calcolo di interessi, regime iva, abuso di dipendenza economica, conciliazione ed arbitrato, ecc.), attesta che siamo in presenza di un dispositivo straordinario e non semplicemente di una diversa modalità d’ intendere l’ appalto. L’ art. 1 statuisce che “”con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima,/// o si impegna a fornire all’ impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ ambito dell’ attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso,///// in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’ impresa committente”” Ebbene, vi è motivo di ritenere che la condizione finale esposta in grassetto riguardi sia la modalità sottolineata che precede il segno ///), sia la modalità sottolineata compresa tra /// e /////). Se così non fosse la legge prenderebbe in esame due fattispecie completamente differenti - una assai semplice, costituita da lavorazioni su prodotti semilavorati o su materia prime forniti dalla committente, e l’ altra invece assai complicata, costituita dalla fornitura di prodotti o servizi da incorporare o utilizzare nell’ attività della committente o nella produzione di un bene complesso in conformità a progetti e conoscenze tecniche, ecc. – attraendole poi alla medesima, puntuale ed inderogabile disciplina. Verrebbero quindi sottratti alla libera pattuizione tra le parti sia la segagione di un blocco di marmo, sia la fornitura dei carburatori per la Panda dello stabilimento di Mirafiori su brevetto Fiat. Con la conseguenza che si dovrebbe assoggettare anche la prima operazione ai vincoli di forma e di contenuto stabiliti dalla legge (contratto scritto, termini di pagamento non superiori a 60 gg., interessi di mora, ecc.). Si dovrebbe inoltre intervenire anche sulla nozione di appalto (“”...il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’ op...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).