Abuso di dipendenza economica Clausole campione

Abuso di dipendenza economica. 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.
Abuso di dipendenza economica. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La l’agenzia o la concessione di vendita. Cass. 30057/08: Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale in difetto di ragioni economiche apprezzabili, in forza di un generale principio antielusivo desumibile dalle norme costituzionali della capacità contributiva (art. 53 comma 1) e della progressività dell’imposizione (art. 53 comma 2). Si osserva in dottrina23 che l’abuso racchiude giudizi, criteri e regole diverse fra loro: reprime contegni illeciti e richiama la teoria del torto aquliano, reprime intenti elusivi attraverso la sanzione della nullità, sanziona distorsioni della concorrenza, si sovrappone alla buona fede duplicando il contenuto precettivo della clausola. Il principio generale è quello per cui l’abuso di una posizione di forza e la debolezza di una parte non sono sufficienti per l’elimanzione dell’atto, salvo espresse disposizioni (artt. 33 e 34 cod. cons.)
Abuso di dipendenza economica. 1. E’ vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. 2. L’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo.
Abuso di dipendenza economica. 385 cui il divieto di abuso di dipendenza economica è stato applicato fuori del contratto o per sanzionare eccessivi squilibri originari (24).
Abuso di dipendenza economica. 393 forza delle quali un noto operatore di telefonia mobile aveva imposto la riduzione della commissione sulle attivazioni del servizio mobile prepaga- to. La riduzione della commissione era stata giustificata sul rilievo che, a distanza di diversi mesi dalla conclusione del contratto di affiliazione com- merciale, il mercato delle nuove attivazioni si era notevolmente ridotto. Il Tribunale non ha ritenuto la sussistenza di un abuso di dipendenza eco- nomica. Nel secondo caso (50) l’attore deduce la nullità delle modifiche unila- terali operate da un vettore aereo, in conformità a quanto previsto nell’ac- cordo quadro che regola i rapporti con le agenzie di vendita, in forza delle quali, nel corso del tempo, la percentuale di riconosciuta all’agente sulla vendita dei biglietti si era ridotta dapprima dal 9% al 7% e, successivamen- te, dal 7% all’1%; l’agente chiedeva, dunque, la corresponsione — accertata la nullità dell’atto di esercizio del potere unilaterale di modifica delle condizioni contrattuali per abuso di dipendenza economica — delle diffe- renze percentuali non percepite rispetto all’originario accordo. Il Tribu- nale milanese ha rigettato tale domanda negando che, in concreto, sussi- stessero gli estremi di un abuso di dipendenza economica. Le modificazio- ni unilaterali delle provvigioni avevano infatti assunto « una funzione equilibrante dei diversi interessi dei partecipanti al mercato, funzione finalizzata certamente a dare omogeneità di posizione tra i vettori, ma che di riflesso ha svolto un evidente ruolo di garanzia per tutti gli operatori del settore anche diversi dai vettori ». Anche in questo caso è dunque evidente che l’abuso di dipendenza economica non è stato ravvisato perché l’atto attraverso il quale si sarebbe realizzato rispondeva a una legittima decisio- ne imprenditoriale. La differenza tra i due casi è questa: nel primo la modifica delle condizioni contrattuali è formalmente concordata tra le parti; nel secondo è invece conseguenza dell’esercizio di un potere di variazione unilaterale convenzionalmente pattuito. Dal punto di vista dell’art. 9 l. subf. cambia poco: anche una modifica formalmente concordata tra le parti può essere conseguenza di un abuso di dipendenza economica (51). In nessuno dei (50) T. Milano 9.4.2013, in Pluris Utet Cedam.
Abuso di dipendenza economica. 399 xxxxxxx l’insegnamento per cui nel nostro ordinamento non sussiste un principio di necessaria corrispondenza tra condanna ed esecuzione forza- ta. Si è così osservato che anche un provvedimento ineseguibile è idoneo a produrre effetti utili alla parte che lo richiede, sotto molteplici aspetti: dalla possibilità di un adempimento spontaneo dell’impresa condannata alla domanda di risarcimento per inadempimento del dictum giudiziale, ovve- ro, ancora, alla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 (66). Si aggiunga, infine, che — dopo l’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c., operata dalla l. 69/2009 — il quesito non dovrebbe probabilmente più porsi poiché la condanna a un facere infungibile trova ulteriore utilità nella possibilità che il giudice commini, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo rispetto all’esecuzione del provvedimento, una condanna pecuniaria a carico del soccombente. Ciò premesso, nella generalità dei casi, il perpetrarsi di un abuso di dipendenza economica provoca danni all’impresa dipendente. La natura della responsabilità da abuso di dipendenza economica contrattuale, coe- rentemente con l’esistenza di una relazione tra le parti (67), non potrà che essere contrattuale (68), come peraltro affermato dalle sezioni unite della Cassazione. L’opzione per la natura contrattuale della responsabilità, oltre a essere la più corretta sistematicamente, è anche gravida di riflessi pratici, che vanno ben oltre il diverso termine prescrizionale (69). Si pensi, tra tutte, alle conseguenze in punto di diritto internazionale privato, dove la quali- ficazione della responsabilità come contrattuale importa, come già osser- vato, la validità delle clausole di proroga della giurisdizione e l’inapplica- bilità dell’art. 62 l. 218/1995 (70). Sotto altro profilo, nella quantificazione del danno assumeranno rilie- vo, nel caso di interruzione arbitraria della relazione commerciale, non solo i costi sostenuti per investimenti dedicati irrecuperabili, che rileveran- no sotto il profilo del danno emergente, ma anche il mancato utile che gli investimenti avrebbero prodotto ove la relazione fosse proseguita: in que- sto caso, infatti, la mancata reddittività dell’investimento è certamente una conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
Abuso di dipendenza economica. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Abuso di dipendenza economica. La struttura della norma si riflette plasticamente in quella dei contributi teorici ad essa dedicati, che il più delle volte, con l’indubbio pregio del rigore analitico e della chiarezza espositiva, sottopongono a separata disamina i singoli elementi costitutivi della disciplina: la definizione di dipendenza, le fattispecie di abuso, il catalogo dei rimedi, e così via. Data la molteplicità di studi anche abbastanza recenti fedeli a tale impostazione (6), in questo lavoro si è preferito sviluppare la riflessione trasversalmente, privilegiando una linea di indagine orientata a presentare le problematiche sottese all’art. 9 in un quadro “dinamico”, che restituisca la dialettica tra i cosiddetti formanti dell’ordinamento giuridico: il legislatore, la dottrina, la giurisprudenza (7). L’obiettivo che questa ricerca si propone è, del resto, quello di mostrare il « disonorante divorzio tra scienza e giurisprudenza » (8), che ad oggi connota il divieto di abuso di che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 [attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali], posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l’abuso si configura a prescindere dall’accertamento della dipendenza economica » (comma introdotto dall’art. 1, l. n. 57/2001 e modificato dall’art. 10, legge 11 novembre 2011, n. 180, recante « Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese », a cui si deve l’aggiunta del capoverso).