Regime IVA. Il presente contratto è soggetto a IVA, ai sensi del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, per cui sarà disposta la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente.
Regime IVA. Il Contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 sarà soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.
Regime IVA. Il Soggetto attuatore si impegna ad osservare la Circolare n. 20/E del 11 maggio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si chiarisce che le somme erogate per la gestione di attività formative secondo le disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 sono di natura sovventoria, riconducibili ad un mero trasferimento di denaro, e pertanto da considerarsi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72.
Regime IVA. 1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi".
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 17 miliardi per l'anno 1998 e in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Regime IVA. La fornitura di Energia Elettrica e di Gas Naturale è assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, ad eccezione delle fattispecie elencate nella Tabella A, parte III, DPR 633/72 n. 103 e n. 127-bis. Eventuale esenzione dell’IVA, ai sensi del DPR 633/72 art. 8, andrà specificata allegando la Dichiarazione di Intenti e la relativa ricevuta di presentazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate anticipandola via raccomandata AR, via PEC all’indirizzo segreteria@pec. xxxxxxxxxx.xxx o fax verde al numero 800-085344. Eventuale attestazione di assoggettamento al regime di split payment barrare la casella di riferimento posta in dati tecnici fornitura.
Regime IVA. Il Capofila si impegna ad osservare quanto disposto dall’Allegato A della DGR 610 del 5 giugno 2023 “Manuale per i beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”, nel quale si chiarisce che l’IVA costituisce una spesa ammissibile solo se e realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario (Iva totalmente o parzialmente indetraibile). L’IVA recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche se non é effettivamente recuperata dal beneficiario. La natura privata o pubblica del beneficiario non é presa in considerazione nel determinare se l’IVA costituisca una spesa ammissibile. L’IVA non recuperabile dal beneficiario in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con le direttive europee in materia.
Regime IVA. La fornitura di Energia Elettrica e di Gas Naturale è assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, ad eccezione delle fattispecie elencate nella Tabella A, parte III, DPR 633/72 n. 103 e n. 127-bis. Eventuale esenzione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8 DPR 633/72, sarà riconosciuta solo in seguito alla ricezione della dichiarazione di intento sul portale dell’Agenzia delle Entrate. In caso di superamento del plafond sarà applicata l’iva ordinaria se non richiesta espressamente l’aliquota ridotta come prevista nelle fattispecie sopra indicate. Eventuale attestazione di assoggettamento al regime di split payment barrare la casella di riferimento posta in dati tecnici fornitura.
Regime IVA. 13.1 Ai fini della presente Convenzione, Impresa Aggiudicataria opera nei confronti di ATM con la qualifica di rivenditore di titoli viaggio dematerializzati.
13.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione, ATM cederà a Impresa Aggiudicataria i Titoli di viaggio dematerializzati applicando la disciplina ai fini IVA prevista dal comma 1, lett. e) dell’art. 74 del D.P.R. 633/72, secondo cui l’imposta è dovuta in via definitiva da ATM, anche con riferimento alle successive operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati.
Regime IVA. II presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA del 21%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Regime IVA. Il finanziamento oggetto della presente Convenzione è erogato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 “Provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici”. Ai fini IVA, pertanto, tale finanziamento non assume la natura di corrispettivo ed è fuori campo dell’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, come chiarito con Xxxxxxxxx n. 20/E del 11 maggio 2015 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi pubblici relativi alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale –Disciplina della detrazione dell’imposta assolta dagli organismi di formazione professionale” che il Soggetto Attuatore si impegna a osservare.